EU ETS - Sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea

Avviso

 

Raccolta dati per la IV fase EU-ETS (2021-2030). Si comunica che sul sito della Commissione Europea sono disponibili le linee guida e i template in inglese per la raccolta dati per la fase IV dell'EU ETS.
A breve saranno pubblicati su questo sito i template ufficiali in lingua italiana che dovranno essere compilati e trasmessi all'Autorità nazionale competente, entro il 21 giugno 2019.
L'invio dei dati è necessario anche ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 alle imprese a partire dal 2021.

Il Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell’UE (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS) è una delle principali misura dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali a maggior impatto sui cambiamenti climatici.

 

La direttiva "EU Emission Trading System"

La Direttiva 2003/87/CE (modificata da ultimo dalla direttiva UE 2018/410)  prevede che dal primo gennaio 2005 gli impianti grandi emettitori dell’Unione Europa non possano funzionare senza un’autorizzazione alle emissioni di gas serra. Ogni impianto autorizzato deve compensare annualmente le proprie emissioni con quote (European Union Allowances – EUA, equivalenti a 1 tonnellata di CO2eq) che possono essere comprate e vendute dai singoli operatori interessati. Gli impianti possono acquistare le quote nell’ambito di aste pubbliche europee o riceverne a titolo gratuito. In alternativa, possono approvvigionarsene sul mercato.

 

Aste quote di emissioni

La Direttiva ETS stabilisce che dal 2013 gli impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti che svolgono attività di cattura, trasporto e stoccaggio del carbonio (CCS) devono approvvigionarsi all’asta di quote per l’intero del proprio fabbisogno (assegnazione a titolo oneroso). Al contrario, gli impianti afferenti i settori manifatturieri hanno diritto all'assegnazione a titolo gratuito, sulla base del loro livello di attività e di standard di riferimento (benchmark) elaborati dalla Commissione europea e validi a livello europeo.

 

Carbon leakage

I settori ad elevato rischio di carbon leakage, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose, beneficiano di un assegnazione di quote a titolo gratuito pari al 100% del proprio benchmark di riferimento. 

 

Carbon leakage indiretto

Nel linguaggio della direttiva ETS, mentre con “Carbon leakage diretto” si intende il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a causa degli alti prezzi del carbonio, per “Carbon leakage indiretto” si intende l'aumento dei prezzi dell’elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le imprese europee utilizzano.

L’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva ETS prevede che gli Stati membri possano adottare “misure finanziarie a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale ambito”. Tali norme sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 158 del 5 giugno 2012.

 

Comitato ETS

In Italia, col decreto legislativo 216/2006 e successivamente col decreto legislativo 30/2013, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Comitato ETS) è l’Autorità nazionale competente per l’attuazione dell’ETS. Il Comitato ETS è un organo interministeriale presieduto dal Ministero dell’ambiente e partecipato dai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture.

Maggiori informazioni sul sito minambiente.it

 

Normativa nazionale

Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Entrata in vigore del provvedimento 25/06/2020
Maggiori informazioni sul sito della GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020

 

 


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Ultimo aggiornamento 08.01.2024