Mercato elettrico

Il Ministero promuove lo sviluppo dei mercati all’ingrosso e al dettaglio dell’energia elettrica efficienti e concorrenziali, tenuto conto dell’evoluzione delle normative comunitarie in materia.

Il mercato elettrico, vale a dire la sede delle transazioni aventi per oggetto la compravendita all’ingrosso di energia elettrica, nasce in Italia per effetto del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“Decreto Bersani”) che ha avviato in Italia la liFberalizzazione del settore elettrico, nell’ambito del recepimento della prima direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell’energia (Direttiva 96/92/CE).

Il mercato elettrico italiano è gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), società controllata dal GSE, sulla base di una specifica Disciplina che stabilisce le regole di funzionamento del mercato e di partecipazione degli operatori. Tale Disciplina e i relativi aggiornamenti sono predisposti dal GME e approvati dal Ministero dello sviluppo economico sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Il forte impulso dell’Unione Europea verso lo sviluppo di un mercato integrato dell’energia elettrica è alla base dell’implementazione di progetti di integrazione dei mercati europei, quali il market coupling, e dell’adozione di codici di rete europei volti ad armonizzare le regolamentazioni nazionali in materia di mercati e sistemi elettrici.

Il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico e i relativi allegati sono stati aggiornati dal decreto ministeriale 12 dicembre 2019.

Con decreto ministeriale 28 giugno 2019 è stata approvata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, la proposta di disciplina del mercato della capacità, ovvero il meccanismo di remunerazione della capacità necessaria a garantire nel lungo periodo l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 2021 è stata approvata la proposta aggiornata della disciplina del mercato della capacità. Per maggiori informazioni: https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/mercato-capacita/disciplina
 


Capacità di trasporto assegnabile sulle interconnessioni tenuto conto degli accordi internazionali

 


Esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per lo sviluppo di nuovi interconnettori

Il D.Lgs 93/2011 (art. 38) ha disciplinato la concessione da parte del Ministero dell'Ambiente, su domanda dei soggetti interessati e previo parere dell’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente,  l’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi in relazione al finanziamento e allo sviluppo di nuove interconnessioni con l’estero. Per le interconnessioni ricadenti nel territorio dell’UE, la decisione di riconoscimento dell’esenzione è subordinata alla valutazione della Commissione europea, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 943/2019 (art. 63).

 


Sviluppo degli interconnector di cui articolo 32 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Fondo di garanzia di cui all’articolo 1, comma 831, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il finanziamento della realizzazione degli interconnectori

 


Normativa


Ultimo aggiornamento 04.05.2023