Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale - Domande frequenti (FAQ)

Domande e risposte sugli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale

 

D. In caso di alienazione in sede di gara d’ambito delle reti e degli impianti di distribuzione e di misura nella titolarità dei Comuni che hanno già affidato con gara la gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Comuni “Post-Letta”), il gestore subentrante dovrà corrispondere a titolo di rimborso il valore industriale residuo (VIR) o il valore residuo dei medesimi beni definito secondo la regolazione tariffaria (RAB)?
R. Come noto, l’articolo 6 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22) ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall’altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 4 agosto 2017, n. 124, allo scopo di accelerare le procedure per l’effettuazione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.
Per rispondere al quesito sopra riportato risulta dirimente la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22, la quale ha disposto che, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti, per i quali i medesimi soggetti intendono procedere ad alienazione, sono valutati ad un valore pari al VIR, risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014.Siffatta disposizione rinviene la propria ratio sia nell’esigenza di stimolare lo svolgimento delle gare per l’affidamento in concessione degli impianti di distribuzione del gas naturale, sia nel garantire la migliore valorizzazione degli asset degli Enti locali.
Di conseguenza, questo Ministero e l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, eseguendo sia un’interpretazione letterale sia fondata sulla ratio della norma, ritengono che le reti e gli impianti nella titolarità dei Comuni c.d. “Post-Letta” per i quali questi ultimi intendano procedere ad alienazione, debbano essere valorizzati al valore di VIR.

D. Applicabilità dell’art. 174 comma 4 del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) alle gare per l’affidamento del servizio della distribuzione gas.
R. L’art. 174 del Codice appalti (Parte III - Contratti di concessione) prevede l’ipotesi del subappalto di lavori e forniture. In particolare, la norma di cui al comma 4 disciplina il caso in cui: "Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.". Tale disposizione si ritiene applicabile alle gare per la distribuzione del gas naturale, considerato il quadro normativo vigente così come anche esplicitato dall’art. 128 comma 27quinquies del D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Pertanto, l’aggiudicatario della gara d’ambito dovrà comunicare alla Stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all’inizio dell'esecuzione della stessa, i riferimenti dei subappaltatori di lavori e servizi (dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali).

D. Chiarimento circa l’obbligo per i gestori uscenti di trasmettere la cartografia informatizzata e per la Stazione appaltante di metterla a disposizione nei documenti di gara.
R. Il Decreto MISE 11.05.2016 recante “Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016) ha introdotto l’obbligo per tutti i gestori di infrastrutture, e quindi anche per i gestori delle reti di distribuzione gas, di predisporre la cartografia informatizzata in formato di tipo aperto e interoperabile a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del DM stesso. Pertanto i gestori sono tenuti a soddisfare gli obblighi previsti all’art. 4 comma 1, lettera a del DM n. 226/2011 e ss.mm.ii., trasmettendo agli enti locali, oltre lo stato di consistenza in formato XML, anche la cartografia su supporto informatico in formato di tipo aperto e interoperabile (quindi editabile e modificabile). Ai sensi dell’art.9 comma 6 lettera a del DM n. 226/2011 vige uno specifico obbligo in capo alla Stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara, inclusa la cartografia. Tali dati devono essere forniti nello stesso formato con cui vengono ricevuti dai gestori uscenti e, quindi, in formato di tipo aperto e interoperabile. Si ricorda, inoltre, che i documenti di cui sopra, e quindi anche la cartografia, devono contenere le informazioni previste nell’art.1 del comma 1, lettera l) del DM 226/2011 e ss.mm.ii.: “Stato di consistenza è l’insieme di documenti comprendente la cartografia, come definita nell’allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell’Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l’anno di posa, il materiale e il diametro.”

D. Chiarimento circa il campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
R. Circolare direttoriale 23 marzo 2017 - Gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla luce dello schema di decreto correttivo.

D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. i), dell’Allegato 3 al DM 226/2011 e s.m.i.
R. Con l’approssimarsi delle gare e la predisposizione dei bandi e disciplinari di gara, è stata rilevata un’incongruenza nel testo del Disciplinare di gara tipo (Allegato 3 al DM 226/2011 e s.m.i.) che necessita di rettifica per coerenza con il testo vigente del DM 226/2011 e s.m.i..
In particolare, al punto 1 A1 lett. i) recante “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità, punteggio massimo di 13 punti” si considera, quale valore massimo dello sconto offerto in gara (Vlim), la somma di due addendi di cui il primo (lett. i)) – in coerenza con le modifiche apportate al DM 226/2011 a seguito dell’introduzione della cd. regolazione asimmetrica – non può più essere l’ammortamento tariffario della differenza VIR/RAB; in questo senso infatti, già l’art. 13 comma 1 lett. a) punto i) del DM 226/2011 nella versione vigente a seguito di revisione, è stato modificato proprio perché, con l’introduzione della regolazione asimmetrica, lo sconto offerto in gara non poteva più essere parametrato ad un Vlim collegato all’ammortamento tariffario della differenza VIR/RAB, ma viene parametrato ad un Vlim collegato ad un numero fisso per tutti i partecipanti.
Pertanto, dall’art. 13 comma 1 lett. a) punto i) – nella versione aggiornata del DM 226/2011 - è stato eliminato l’inciso “nella misura riconosciuta in tariffa”. Conseguentemente, allo stesso modo, il punto 1 A1 lett. i) del Disciplinare di gara tipo deve essere rettificato eliminando l’inciso “nella misura riconosciuta in tariffa”, che per mero errore materiale non era stato eliminato.
In quest’ottica deve essere letta anche la FAQ dell’AEEGSI (in “Chiarimenti dell’Autorità relativi all’applicazione della RTDG - Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificato e integrato”) che espressamente chiarisce “Lo sconto tariffario, invece, non verrà modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell’art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all’art. 5 comma 16, per le reti in cui non è stato concordemente definito il valore di rimborso.”.
In coerenza con le considerazioni suesposte, dovrebbe essere letto anche l’ultimo capoverso del medesimo punto 1 A1 del Disciplinare di gara tipo laddove è riportato “In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso definitivamente accertato al termine del contenzioso, anche se il bando di gara riporta un valore di riferimento.”. Ebbene il Vlim – attesa l’assenza di legame tra lo sconto e l’ammortamento tariffario e la non modificabilità dello sconto tariffario offerto in gara nei vari anni di gestione – non può sottostare all’alea che il contenzioso porti successivamente ad un diverso valore del VIR e quindi del Vlim, ma deve essere un parametro fisso noto a priori e unico per tutti i partecipanti, ossia il valore previsto dall’art. 5 comma 16.
L’ultimo capoverso del punto 1 A1 del Disciplinare di gara tipo va quindi letto come segue “In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5 comma 16 del DM 226/2011 e s.m.i..”; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.

D. Chiarimento circa l’obbligo della Stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara.
R. Si fa presente che ai sensi dell’art.9 comma 6 lettera a del DM n. 226/2011 vige uno specifico obbligo in capo alla Stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara. Tali dati devono essere forniti nello stesso formato con cui vengono ricevuti dai gestori uscenti. In particolare, al fine di facilitare lo studio tecnico delle reti da parte dei concorrenti, è importante che vengano forniti comunque nel formato “xml” stabilito dalla delibera AEEGSI 532/2012/R/gas per l’invio dei medesimi dati dai gestori agli Enti concedenti.

D. Nel caso in cui la rete sia nella titolarità di un Ente locale o società patrimoniale delle reti, alla proprietà vengono corrisposti, oltre alla remunerazione del capitale, anche gli ammortamenti?
R. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DM 226/2011 e s.m.i e del Contratto di servizio tipo vigente (approvato con DM 5 marzo 2013), il corrispettivo riconosciuto dai gestori per impianti di proprietà degli enti concedenti o di società patrimoniali delle reti è pari alla remunerazione del capitale, con il tasso di remunerazione previsto dall’AEEGSI nella regolazione tariffaria, esclusi gli ammortamenti.
Con la delibera AEEGSI 571/2014 il Regolatore aveva predisposto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del dlgs 164/00, una modifica del contratto di servizio tipo che riconoscesse agli enti concedenti e società patrimoniali anche il diritto ad ottenere, alla conclusione del periodo di affidamento del servizio, la somma pari al valore dell'ammortamento del capitale investito per le reti e per gli impianti di proprietà.
Il MISE non ha dato seguito a tale modifica al contratto di servizio che, pertanto, rimane quello approvato con il DM 5.3.2013

D. Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale.
R. Si premette che non spetta a questo Ministero fornire l’interpretazione di normative primarie riguardanti il regime di gestione dei servizi pubblici locali, nonché il regime di circolazione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Questo Ministero, peraltro, avendo ricostruito il quadro normativo vigente, le pronunce giurisprudenziali ed i recenti pareri in merito della Corte dei Conti, rappresenta di seguito alcune sintetiche considerazioni.
Come noto, reti ed impianti destinati all’erogazione del servizio di distribuzione del gas sono configurabili quali beni del cd. patrimonio indisponibile dello Stato, a cui si applica il disposto di cui all’art.828, comma 2, c.c. che recita “I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.”. Con riferimento al loro regime di circolazione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che “i beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato.”.
La disciplina settoriale del d. lgs. n. 164/2000, all’art. 14 comma 4, si limita a disporre che “Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale.”. Il D.M. n. 226/2011, cd. Regolamento criteri, non tocca tale aspetto; le disposizioni in esso contenute si mostrano neutre rispetto al regime di circolazione dei beni patrimoniali indisponibili destinati al servizio di distribuzione del gas. Al termine del periodo di affidamento o concessione, infatti, le infrastrutture rientrano comunque nella piena disponibilità dell’ente locale che è tenuto ad organizzare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore.
La neutralità circa il regime di circolazione dei beni patrimoniali non vuol dire peraltro l’assenza di qualunque vincolo che sia posto da istanze di tutela di superiori interessi pubblici. In particolare, si fa presente che - quale corollario della immutabilità della destinazione d’uso dei beni patrimoniali indisponibili funzionali allo svolgimento di servizi pubblici locali - si deve escludere la possibilità di assoggettare tali beni a qualsiasi diritto reale in contrasto con la specifica finalità del bene. La giurisprudenza esclude la pignorabilità e l’esecuzione forzata di tali beni che non possono formare oggetto di garanzia patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c., in contrasto con la funzione pubblica cui sono destinati (cfr. Cass. n. 1268/2002).
Il principio della necessaria conservazione di tali beni alla loro destinazione d’uso (ed il suo corollario), viene calato nel quadro normativo di settore sopra descritto lasciando intravedere la ratio del Legislatore di creare un vincolo funzionale tra servizio ed impianti in modo che detti beni tornino comunque nella disponibilità dell’ente locale a fine concessione (vedi sopra art. 14 comma 4 d. lgs. n. 164/2000). In questo senso – come anche affermato dalla Corte dei Conti nel recente parere Lombardia 295/2013/PAR - qualsiasi atto di disposizione dei beni patrimonio indisponibile è ammesso nel rispetto della conservazione della destinazione d’uso. E quindi la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas – confluita nel patrimonio indisponibile – è attribuibile, oltre che all’ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati.
Tenuto conto della circostanza della prossimità delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l’ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l’eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell’ente locale, proprio le future gare d’ambito; in questa sede, per via dei limiti sopra espressi, i beni patrimoniali in dotazione all’ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto privato aggiudicatario del servizio.
In conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall’Autorità nella tariffa valida per la gestione d’ambito e come già spettante all’ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell’ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas.

D. Richiesta di chiarimenti da parte delle associazioni delle imprese distributrici con riferimento al Piano Industriale (Allegato 3 al DM 226/2011).
R. Si pubblicano le risposte condivise con l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico: documento in formato pdf.

Una tantum

D. Chiarimento sull’art. 1, comma 16-quater, del D.L. n. 145/13 (conv. con modificazioni in L. n.9/2014) laddove prevede che “al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara.”.
R. La previsione della corresponsione di un anticipo non può essere subordinata alla pubblicazione del bando di gara, dovendosi invero versarsi con ragionevole anticipo per permettere alla Stazione Appaltante di sostenere gli oneri di gara. Nel DM di modifica del DM n. 226/2011, che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata, è presente una norma che definisce la percentuale del 90% quale anticipo sull’una tantum da versarsi alla SA fino a 18 mesi prima della data di pubblicazione del bando.

 

VIR

D. Nel caso di valutazione del VIR secondo le Linee guida 7 aprile 2014, possono essere considerate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di manomissione suolo pubblico? È possibile utilizzare un regolamento comunale entrato in vigore successivamente alla data a cui si riferisce la valutazione del VIR?
R. Le Linee guida 7 aprile 2014, ai fini della valorizzazione del VIR, ammettono l’utilizzo di prescrizioni differenti da quelle contenute nelle medesime Linee guida solo nel caso in cui esse derivino da Regolamenti Comunali.
Il paragrafo 8.2.3.1. delle Linee guida 7 aprile 2014 stabilisce, infatti, che “solo nel caso in cui il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori stradali preveda delle differenti prescrizioni [… ] le dimensioni della sezione tipo devono essere modificate per riflettere tali prescrizioni.”.
Si precisa che il Regolamento Comunale può essere utilizzato qualora sia in vigore al momento a cui è riferita la valutazione, in accordo con quanto riportato al paragrafo 6, punto I, delle Linee guida 7 aprile 2014 in merito al valore di ricostruzione a nuovo delle condotte: la tipologia di posa presa a riferimento ai fini della valutazione del VIR deve essere quella relativa alle condizioni stradali al momento delle valutazioni.
Si ritiene quindi che, ai fini della valorizzazione del VIR, non siano applicabili le previsioni contenute nei Regolamenti Comunali entrati in vigore in data successiva alla data di riferimento delle valutazioni.
Se il Regolamento Comunale non esiste, le lavorazioni devono essere valorizzate secondo i criteri delle Linee Guida 7 aprile 2014.

D. Chiarimento sull’art. 1 comma 16 del DL n. 145/2013 (conv. in L. 9/2014) nella parte in cui recita “In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.”.
R. il disposto normativo si deve intendere prevalente rispetto ad eventuali accordi contrattuali tra Ente Locale e concessionario aventi contenuto diverso. La ratio della norma risulta, infatti, quella di evitare un ingiustificato arricchimento del concessionario uscente che si vedrebbe riconosciuti i contributi già pagati dai privati per i loro allacciamenti alla rete di distribuzione.

D. Reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Come interpretare l’art. 18 delle Linee guida del MiSE?
R. Le Linee Guida, all’art. 18 comma 1, prevedono che gli impianti che sono stati realizzati direttamente dai lottizzanti debbano ritenersi di proprietà del comune, a meno di differenti disposizioni previste espressamente negli atti di concessione.
Nel caso in cui il gestore ha costruito direttamente il tratto di rete con il contributo del lottizzante, per la proprietà occorrerà verificare la concessione.
Le Linee guida specificano che, qualora la proprietà è attribuita al Comune, tale tratto di rete non contribuisce al valore di rimborso e il relativo contributo versato dal lottizzante non è considerato nella detrazione dei contributi privati, indipendentemente se compreso o meno nel valore comunicato precedentemente all’AEEGSI; la nota di cui al capitolo 19 lettera d) dovrà evidenziare e giustificare tale differenza.
Le Linee Guida specificano anche che, nel caso in cui la proprietà del tratto di rete costruito con il contributo del lottizzante sia attribuita al gestore, occorre detrarre nel calcolo del valore di rimborso anche il contributo versato dai lottizzanti, valutato con le regole fissate dalla regolazione tariffaria e riportate nel capitolo 3 dell’Allegato 2 alle Linee guida.

D. Chiarimento circa l’obbligo del concessionario di fornire agli Enti locali e alla Stazione appaltante i dati necessari per l’effettuazione della perizia riguardante la determinazione del VIR.
R. Si fa presente che vige uno specifico obbligo in capo ai gestori del servizio di fornire, all’Ente locale o alla Stazione appaltante, i dati di cui all’art. 4 del DM n. 226/2011; detto obbligo, se disatteso, comporta ritardo nell’avvio della procedura di gara per tutto l’ATEM di riferimento, con le conseguenze di cui all’art. 4 comma 5 del D.L. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) a carico dei singoli Enti locali, laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara. A questo riguardo si ricorda peraltro che in numerose circostanze l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato operatori della distribuzione che si sono rifiutati di fornire i dati al proprio concessionario. Inoltre, ai gestori che rifiutano o ritardano l’invio di tali dati è applicabile l’art. 4, comma 6 del DM n.226/2011 e l’art.25 comma 7 del D.L. n.1 /2012 (conv. in l. n. 27/2012). I dati relativi allo stato di consistenza devono essere forniti con il canale di trasmissione PEC e nel formato previsto dalla delibera AEEGSI 532/2012/R/gas. Gli altri dati devono essere forniti con lo stesso canale di informazione PEC anche in formato editabile (es. Word, Excel, senza protezione) in modo da facilitare la stesura dei documenti di gara.

D. Chiarimento per gli Enti locali che lamentano di dover rifare completamente le perizie sul VIR eseguite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida.
R. A questo riguardo si fa presente che il Ministero, come evidente, non può esprimersi in contrasto con la legge. L’art. 30 bis comma 1 del D.L. 91/2014 (convertito con modificazioni in legge n. 116/2014) prevede la validità degli accordi sulla determinazione del VIR stipulati tra le parti prima dell’entrata in vigore del DM 226/2011; dopo la data di entrata in vigore del DM 226/2011 si applicano le Linee guida di cui all’allegato al DM 22 maggio 2014. Le perizie effettuate conservavano comunque un loro valore in quanto devono solo essere aggiornate alla data della predisposizione del bando di gara per renderle congruenti con la previsione della detrazione dei contributi privati e per l’applicazione di quanto previsto dalle Linee guida; non si tratta quindi di un rifacimento totale delle perizie ma di un loro aggiornamento in congruità con le previsioni di norme primarie di legge.

D. Chiarimenti su informazioni di cui al cap.19 e tabella 18 delle Linee Guida.
R. In tutti i casi il gestore uscente ha l’obbligo di fornire all’ente locale concedente la documentazione prevista nel capitolo 19 delle Linee Guida (inclusa la Tabella 18 riempita in tutti i campi).
La documentazione dovrà essere inviata all’ente locale orientativamente con una tempistica analoga a quella prevista all’articolo 4, comma 3 del regolamento criteri (60 gg. prorogabili a 90 gg.) per i dati di cui al comma 1 del medesimo articolo, ma calcolata a partire dalla data di trasmissione dello stato di consistenza, al fine di permetterne una condivisione prima della trasmissione della valutazione del valore di rimborso.
Le informazioni da fornire ad integrazioni dello stato di consistenza di cui alla lettera a) del cap. 19 delle Linee Guida sono relative alla specifica metodologia utilizzata per il valore di rimborso (Linee Guida o metodologia specifica contenuta in eventuali documenti contrattuali stipulati prima dell’11.02.2012). In questo ultimo caso deve essere sempre compilata la nota sugli scostamenti metodologici dalle Linee Guida di cui alla lettera c) del cap.19 delle linee Guida.
Su segnalazione di alcune imprese, al fine di evitare possibili equivoci, sul sito MISE è stata riportata una nuova versione della Tabella 18 in cui, nel riquadro Dati economici valutazioni RAB, per le immobilizzazioni lorde e per le immobilizzazioni nette le abbreviazioni CIL e CIN sono state sostituite rispettivamente con le abbreviazioni IML e IMN utilizzate nelle delibere dell’Autorità.
Il campo anno di realizzazione impianto deve essere compilato sia quando l’impianto è stato precedentemente utilizzato con gas diverso dal gas metano sia nel caso in cui nello stato di consistenza vi siano componenti con data di posa più vetusta dell’anno di prima metanizzazione. In tutti e due i casi va inserito l’anno del componente più vecchio nello stato di consistenza.
Nella sezione dati economici VIR per la sola parte impianto già di proprietà dell'ente locale o ceduta all'ente locale a devoluzione completamente gratuita a fine concessione sono riportati i valori riconosciuti nella regolazione tariffaria (VRN= IML e VI=IMN) e la quota parte dei contributi pubblici e privati residui attribuita a tale parte di impianto, calcolata secondo il metodo della regolazione tariffaria.

D. Chiarimenti sul calcolo del degrado contributi di cui all’Allegato 2 delle Linee Guida.
R. Nel caso di impianto la cui proprietà è ceduta all’ente locale secondo l’art.5, comma 14, lettera b) del regolamento criteri i contributi da detrarre sono calcolati secondo le regole illustrate nelle Linee Guida, utilizzando, in luogo delle vite utili riportate nelle Tabelle 1 e 2 delle Linee guida stesse, vite utili coerenti con quelle applicate, in base a quanto previsto dalle Linee guida per il calcolo del degrado dei cespiti a cui i contributi sono riferiti (durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell’investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui all’art.5, comma 10, del regolamento criteri).
Infine nell’Allegato 2, paragrafo 3.1.3, delle Linee Guida la formula corretta relativa al valore degradato per lo stock di contributi pubblici e privati al 31.12.2011 rivalutato all’anno Dr, nel caso in cui il distributore scelga la modalità di degrado di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della deliberazione 573/2013/R/gas, è la seguente:
CONSTR2011(DR)= (CONPUST2011 + CONPRST2011 ) x (1- ∑τ,2013DR 0,8 x Kg2, τ x 0,025) x d2011,DR
anziché:
CONSTR2011 (DR)= (CONPUST2011 + CONPRST2011 ) x (d2011,DR - ∑τ,2013DR 0,8 x Kg2, τ x 0,025)

D. Chiarimento rispetto alla previsione delle Linee Guida sulla valutazione del valore di rimborso per le derivazioni di utenza per edifici di gradi dimensioni con elevata lunghezza di tubazione aerea (paragrafo 9.2.4)
R. Si precisa che l’utilizzo di 0,5 ore-uomo di manodopera per la posa delle tubazioni aeree è applicabile, in genere, anche per edifici di grandi dimensioni con contatore al piano, in quanto include anche gli extra costi per il nolo e l’utilizzo di normali dispositivi per accedere ad elevate altezza in sicurezza (ad esempio posa delle tubazioni aeree per successive tratte, ciascuna fino a 3 m di altezza, utilizzando normali scali portabili con accessibilità dai diversi piani).
Tuttavia, nel caso in cui per la particolare struttura urbanistica degli edifici di grandi città, vi sia una percentuale significativa di allacciamenti del Comune in edifici di grandi dimensioni con contatori al piano, per cui le evidenze contabili dimostrino costi di posa delle tubazioni aeree significativamente maggiori, dovute alle particolari caratteristiche degli edifici che presentano elevate problematiche di accessibilità da richiedere lavorazioni di posa di tubazioni aeree molto onerose (ad esempio, posa in edifici di grande dimensione con colonne montanti installate sulle facciate prospicienti i cortili interni, prive di balconi, per cui la posa non è realizzabile in sicurezza dai singoli piani con normali scale portatili, ma richiede la predisposizione di ponteggi o l’utilizzo di altri mezzi costosi per lavori in elevazione con accesso dal piano terra), è permesso l’utilizzo, in alternativa, dei prezzi dei contratti per la posa di tubazioni aeree nella specifica applicazione, con l’aggiunta del 13% per spese generali Ciò a condizione che i prezzi dei contratti siano relativi ad estensioni significative e a posa (per nuova costruzione o sostituzione} delle tubazioni aeree di un intero edificio (e quindi non prezzi di contratti di sostituzione di una frazione della tubazione aerea di un edificio). Inoltre, tale valorizzazione si applica solo alla percentuale della lunghezza di tubazioni aeree relativa ad allacciamenti nel Comune in edifici di grandi dimensione con il contatore al piano con particolari problematiche di accessibilità per cui oggettivamente esistono le caratteristiche dell’installazione di tubazioni aeree più onerosa.
Ciò in analogia al trattamento previsto dalle Linee Guida, nel paragrafo 9.2.4, per la fornitura e posa di tubazioni aeree in presenza di prescrizioni comunali per il rispetto di particolari vincoli architettonici, o, in altri paragrafi, in caso di presenza di specificità nella fornitura e posa di altri componenti, quali tubazioni interrate, impianti di protezione catodica, impianti primari e secondari, misuratori, sistemi di telegestione, ecc.

D. Chiarimento sul calcolo del degrado fisico dei cespiti. Per una corretta applicazione delle formule previste nell’Allegato 2, par. 2.1 e 2.2 delle Linee Guida del 7 aprile 2014, per la determinazione dei valori del degrado dei cespiti si precisa quanto segue.
R. Nel par 2.1 dell’Allegato 2 il termine DR è definito come “la data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso, espressa come numero intero cui va sommato il numero decimale corrispondente alla frazione d’anno”. Pertanto, qualora la data di riferimento per le valutazioni del valore di rimborso sia il 31 dicembre dell’anno “t” il valore di DR da inserire nelle formule è pari a “t + 1” (essendo t+12/12= t+1); ad esempio per valutazioni al 31.12.2015 il valore per DR è pari a 2016.

 

Metanizzazione del mezzogiorno

D. Chiarimento su Comuni non metanizzati
R. Con Nota 22077 del 10 agosto 2016 la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche ha comunicato a ANCI un chiarimento sui Comuni non metanizzati.

D. Nella fattispecie in cui un Comune risulti tra i comuni beneficiari del finanziamento di cui al programma di metanizzazione del Mezzogiorno - avviato con legge n. 784/1980 e recentemente rilanciato con legge n. 147/2013 - può esso procedere ad affidare i lavori di costruzione e la gestione del servizio fino all’espletamento della gara d’Ambito?
R. L’urgenza di dare compimento agli obiettivi di pubblico servizio posti con la richiamata legge di Metanizzazione - permettendo ai comuni, individuati secondo le priorità di cui alle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999 e n. 28 del 29 settembre 2004, di beneficiare dei contributi attesi da più di trent’anni - nonché la necessità che tali contributi, oggi disponibili, vengano destinati al loro precipuo scopo, costituiscono i presupposti per cui questo Ministero ritiene possibile il superamento - nell’immediato ed in via transitoria - della disciplina vigente permettendo eccezionalmente l’affidamento, mediante gara pubblica, dei lavori di costruzione della rete nonché della gestione del servizio. Ad ogni modo il soggetto che si aggiudicherà tale gara potrà operare solo fino al momento del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario d’ambito che risulterà aggiudicatario della gara pubblica. Si fa peraltro presente che il nuovo concessionario d’ambito entrante è tenuto per legge a rimborsare i gestori uscenti di una somma pari al valore di rimborso degli impianti.

D. Chiarimento circa l’interpretazione dell’art. 5, comma 6, del D.M. n. 226/2011 che, in relazione agli “impianti oggetto di finanziamenti pubblici con prima metanizzazione dopo l’anno 2000”, prevede che “il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi …”.
R. L’interpretazione corretta dell’ultimo periodo dell’art. 5 comma 6 dm 226/2011 e s.m.i., prevede di applicare i costi effettivamente sostenuti, opportunamente rivalutati tramite le variazioni del deflatore degli investimenti lordi, per la determinazione del costo di ricostruzione a nuovo di tutto l’impianto di distribuzione, qualora l’impianti sia stato oggetto di finanziamento pubblico e la prima metanizzazione sia avvenuta dopo l’anno 2000, indipendentemente dalla percentuale del finanziamento pubblico rispetto al costo totale dell’impianto. Fa eccezione il caso, indicato dalla norma stessa, in cui le condizioni di posa e accessibilità siano cambiate.
Nella medesima nozione di impianto andrebbero ricomprese eventuali estensioni successive, anche se non oggetto di finanziamento pubblico, che vanno valorizzate secondo i costi effettivamente sostenuti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie che l’operatore che ha costruito l’impianto ha comunicato all'AEEGSI; diversamente uno stesso impianto avrebbe modalità diverse di valutazione nelle sue parti, con aggravio delle operazioni di stima del valore di ricostruzione a nuovo.


  Si veda anche http://www.autorita.energia.it/it/gas/garegas.htm

 


Ultimo aggiornamento 09.11.2023