Produzione di energia elettrica (autorizzazioni, modifiche e rapporti)

Elemento essenziale di un sistema elettrico è la fase di produzione di energia elettrica che consiste nello sfruttamento del potenziale energetico posseduto da una fonte primaria. Sebbene sia costante la crescita delle fonti rinnovabili, tra le varie fonti energetiche che compongono il mix di generazione nazionale prevalgono ancora le fonti energetiche fossili, in particolare il gas naturale, designato quale fonte di transizione indispensabile per favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e clima. La transizione energetica in atto peraltro rende indispensabile fare sempre maggior ricorso ai sistemi di accumulo di energia, fondamentali per gestire il crescente apporto delle fonti rinnovabili non programmabili.

Il Ministero rilascia le autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di grandi impianti per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i, nonché degli impianti di accumulo mediante pompaggio idroelettrico, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Gli impianti oggetto delle autorizzazioni, ai sensi delle norme richiamate, vengono dichiarati opere di pubblica utilità, unitamente alle opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi. In aggiunta, qualora si giunga ad una conclusione positiva del procedimento, l’autorizzazione unica non solo comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ma ha anche validità di variante urbanistica.

Sono di competenza del Ministero anche i provvedimenti di voltura, proroghe delle tempistiche e similari, successivi all'autorizzazione degli impianti.

Il procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, è svolto secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove previsto, l’esito positivo delle valutazioni ambientali, effettuate ai sensi del D.Lgs.152/2006, costituisce parte integrante e condizione necessaria per poter concludere positivamente il procedimento autorizzativo.

L’autorizzazione unica è rilasciata d'intesa con la Regione interessata; tale assenso all’iniziativa, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 6/2004, è da intendersi come “forte”, nel senso che risulta imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione unica.

Nella sezione "Elenco autorizzazioni uniche" sono disponibili i decreti autorizzativi rilasciati; nella sezione "Rapporti" è possibile consultare il monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento delle autorizzazioni redatto ai sensi della Legge 27 ottobre 2003, n. 290; nella sezione "GUIDA OPERATIVA e modulistica procedimenti  BESS" è presente la documentazione e la modulistica suggerita per la predisposizione delle istanze di autorizzazione unica per gli impianti di accumulo elettrochimico di competenza statale.

 

ELENCO AUTORIZZAZIONI UNICHE

ELENCO RAPPORTI

GUIDA OPERATIVA E MODULISTICA PROCEDIMENTI BESS

 

 

Ufficio competente:
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Divisione IV – Infrastrutture energetiche
Dirigente: Avv. Maria Rosaria Mesiano - Indirizzo Pec: dgis.div04@pec.mase.gov.it.

 

 


Ultimo aggiornamento 15.04.2024