Tali criteri sono di seguito precisati:
- Associazione presente in almeno cinque regioni - la presenza nelle regioni dovrà essere rappresentata da nuclei di associati, da una sede regionale e da una consistente distribuzione dell’attività sul territorio della regione.
- Finalità programmatiche - La specifica della protezione ambientale deve risultare centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall’Associazione.
- Ordinamento interno democratico previsto dallo statuto - il rispetto di tale principio deve essere garantito attraverso l’applicazione della normativa di riferimento alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell’associazione.
- Continuità dell'azione di protezione ambientale svolta e sua rilevanza esterna - Lo svolgimento dell’attività dell’associazione deve riferirsi al triennio precedente l’istanza in almeno le medesime cinque regioni.
La sussistenza in capo all'associazione di tali condizioni risulta presupposto necessario per il riconoscimento ministeriale, ciò in quanto rappresentano indici rivelatori della capacità stessa dell'associazione di farsi portatrice dell'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente. Pertanto, i criteri previsti dall’art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma.
Informazioni per le Associazioni Riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L.349/86
F.A.Q. (Risposte alle domande più frequenti)
Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute
Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’art.13 Legge 349/86