La siccità è uno dei principali effetti correlati al sempre più evidente fenomeno dei cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, infatti, nel nostro Paese si sono verificate diverse situazioni critiche dovute alla siccità. Per tale motivo nel 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (D.L. Siccità), convertito con legge del 13 giugno 2023, n. 68, che contiene specifiche misure volte a contrastare la siccità attraverso l’aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche.
Il decreto-legge istituisce un’apposita Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è composto da:
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministro degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
- Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- Ministro dell’economia e delle finanze;
- Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o da un Presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.
Alla Cabina di regia vengono attribuite dal decreto le seguenti funzioni e attività:
- Funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
- Ricognizione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 3
- Attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica nonché al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni.
- Monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell’ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee.
- Promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità.
- Attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziare disponibili.
- Acquisizione dagli enti e dai soggetti attuatori dei monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi predisposti.
Oltre alla Cabina di Regia il decreto ha previsto la nomina del Commissario straordinario nazionale, per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.
Secondo quanto stabilito dal D.L. Siccità, il Commissario provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia e, a tal fine, il decreto prevede l’intestazione al Commissario di un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili. Inoltre, al Commissario sono attribuiti i seguenti compiti:
- acquisizione dei dati relativi allo stato di severità idrica;
- acquisizione dei dati relativi alle concessioni di derivazioni rilasciate sul territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici, nonché delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del decreto;
- regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;
- acquisizione dei dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati;
- verifica e coordinamento dell’adozione di misure da parte delle Regioni per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;
- verifica e monitoraggio dello svolgimento dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all’art. 144 del d.lgs. 152/2006 finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, nonché individuazione delle dighe per le quali risulta urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;
- ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l’accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare per favorire il recupero anziché la dismissione.
Vengono, inoltre, istituiti gli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici che costituiscono ora un organo dell’Autorità di bacino distrettuale. Tali Osservatori svolgono funzioni di supporto per la gestione integrata delle risorse idriche e curano la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento. L’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale. Può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti appartenenti ad enti, che non hanno diritto di voto.
Il decreto-legge prevede poi, una serie di misure che riguardano diversi aspetti. La gestione degli invasi è uno degli ambiti verso il quale queste misure sono orientate, infatti per questi è prevista:
- l’individuazione da parte del Commissario degli invasi per i quali sono urgenti le operazioni di rimozione dei sedimenti (articolo 4);
- l’efficiente utilizzo delle acque degli invasi attraverso la regolazione di volumi e portate da parte del Commissario, entro i limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza. Inoltre, viene data ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, la possibilità di svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso, attraverso la redazione di un piano di manutenzione (articolo 5);
- la modifica della disciplina riguardante le terre e rocce da scavo al fine, tra le altre cose, di includere nella definizione di «terre e rocce da scavo» i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento nonché di includere i fitofarmaci tra le sostanze che possono essere contenute nelle terre e rocce da scavo entro determinate soglie di concentrazione (articolo 8).
È prevista anche la possibilità di realizzare vasche di raccolta delle acque piovane per uso agricolo fino ad un volume massimo di 50 metri cubi (articolo 6).
Altro tema centrale è quello del riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo. Un apposito articolo del decreto-legge (articolo 7) prevede che il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura possa essere autorizzato ai sensi del Regolamento UE 2020/741.
Viene inoltre affrontata la tematica della dissalazione dell’acqua marina attraverso una serie di disposizioni che semplificano la realizzazione degli impianti (articolo 10). In particolare, con le disposizioni vengono effettuate delle modifiche sia sulla legge n. 60 del 2022, cosiddetta “Salvamare”, la quale prevede la realizzazione di un apposito decreto per definire criteri per l’analisi e la mitigazione dei rischi ambientali e sanitari correlati ai dissalatori, sia sul decreto legislativo 152/2006.
Infine, altre disposizioni introdotte dal decreto-legge riguardano i seguenti aspetti:
- realizzazione, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture idriche (articolo 4);
- continuità di produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza (articolo 4bis);
- possibilità di rimodulare le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dal codice dell’ambiente (articolo 7bis);
- modifiche in materia di fanghi da depurazione al fine di chiarire che questi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione (articolo 9);
- misure in materia di genetica agraria (articolo 9bis);
- misure di rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe (articolo 12).
Con il decreto-legge si punta dunque a permettere al nostro Paese di contrastare il fenomeno della siccità attraverso misure che permettano di utilizzare in maniera efficiente la risorsa idrica, evitando gli sprechi.