Decreto interministeriale 12 ottobre 2022 n. 205
In data 25 gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo decreto interministeriale del 12 ottobre 2022, n. 205 «Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152» del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE), con il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il Regolamento abroga il precedente decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, predisposto in ottemperanza all’ex Dlgs 152/1999, introducendo diverse innovazioni per renderlo coerente con le disposizioni previste dal Dlgs 152/2006 e sue integrazioni e modifiche in materia di tutela delle acque. Il Regolamento si applica alle dighe con altezza superiore ai 15 metri o con volumi di invaso maggiori di 1.000.000 m3, sono esclusi dall’ambito d’applicazione gli sbarramenti di regolazione dei grandi laghi naturali e prealpini.
Ai fini di una corretta applicazione sono state ampliate le definizioni, esplicitate le finalità e gli obiettivi che il progetto di gestione deve assicurare per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.
In fase di predisposizione del progetto di gestione è richiesta la conformità con il quadro pianificatorio dettato dal piano di gestione del distretto idrografico, dai piani di tutela delle acque, dai piani stralcio di assetto idrogeologico, dai piani di gestione rischio alluvioni e dal programma di gestione dei sedimenti, ove presente; deve essere, inoltre, presa in considerazione l’eventuale presenza di aree protette di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000, di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357.
Tra le finalità che hanno portato alla predisposizione del Regolamento, oltre al recupero e mantenimento della capacità d’invaso, vi è anche quella di garantire il processo di trasporto solido a valle e di considerare il riutilizzo del sedimento asportato, previa valutazione della sua idoneità.
Sono parte integrante del decreto ministeriale cinque allegati tecnici che forniscono rispettivamente:
- Allegato 1 le informazioni che deve avere un «Progetto di gestione semplificato» (articolo 1, comma 4);
- Allegato 2 i «Criteri per la definizione della capacità utile sostenibile ai sensi dell’articolo 5» che può essere stabilita dalla Regione, comunque in modo idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e il corretto uso della risorsa idrica;
- Allegato 3 i «Contenuti del Progetto e modalità di gestione dell’invaso» (articolo 3, comma 4);
- Allegato 4 i «Criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati» da effettuarsi a carico del gestore prima, durante e dopo le operazioni previste dal progetto di gestione (articolo 6, comma 2);
- Allegato 5 «Caratterizzazione dei sedimenti » ai fini della tutela degli ambienti acquatici (articolo 6, comma 4).
- In via transitoria i progetti presentati prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale n. 205 del 2022, ancorché non ancora approvati dalla Regione, sono approvati secondo la disciplina disposta dal precedente decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004.