Monitoraggio delle emissioni di CO2


Sito AGES



 

 

Monitoraggio delle emissioni di CO2 per il periodo 2008-2012


In data 18 luglio 2007, la Commissione Europea, a seguito del riesame della decisione 2004/156/CE, ha emanato la decisione 2007/589/CE (pdf, 379 KB) che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituisce la decisione 2004/156/CE.

Il Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE, tenuto conto delle osservazioni riportate nella fase di consultazione pubblica avvenuta dal 23 dicembre 2008 al 23 gennaio 2009, ha approvato il 10 aprile 2009 la Deliberazione n. 14/2009 (pdf, 280 KB) che stabilisce le disposizioni di attuazione nazionale della Decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007. In data 04 Giugno 2009 è stata pubblicata la Deliberazione 014/2009 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Numero 127.

Il giorno 08/07/2010 il comitato ha approvato delibera 14/2010 (pdf, 20 KB) recante l’errata corrige della deliberazione 14/2009. 


 

 
 

 
Si riportano nella parte finale della presente pagina le delibere di approvazione dei piani di monitoraggio, emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.
 
Richiesta di Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e primo invio del piano di monitoraggio
I gestori degli impianti cosiddetti "nuovi entranti", ricadenti nel campo di applicazione , sono tenuti ad inviare il piano di monitoraggio all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, secondo il formato standard: modulo per la presentazione del Piano di Monitoraggio (piano di monitoraggio v1.3 (xls, 540 KB)).
 
 
Aggiornamento del piano di monitoraggio approvato
Ai sensi all’articolo 3 della Deliberazione 014/2009, i gestori inviano il Piano di monitoraggio aggiornato almeno 90 giorni prima dell’avvenuta modifica. Nei casi in cui il rispetto di tale scadenza non sia tecnicamente possibile, l'invio del Piano di monitoraggio aggiornato è effettuato non oltre i 30 giorni dall'avvenuta modifica.
 
Si riporta di seguito l’elenco esaustivo delle casistiche rappresentano eccezioni alle scadenze di cui all’articolo 3 della Deliberazione 014/2009 e per le quali il gestore è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio aggiornato entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla avvenuta modifica. Si sottolinea che la metodologia di monitoraggio deve essere operativamente modificata a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla avvenuta modifica.
 
  • Modifica fonti (aggiunta, eliminazione, sostituzione di elementi tecnologici o processi produttivi responsabili di emissioni di CO2);
  • Modifica aggiornamento anagrafica e nominativi referenti (dati identificativi dell’impianto, del gestore…); 
  • Modifica entità flussi (ad esempio un flusso precedentemente classificabile come un flusso minore diventa un flusso maggiore…);
  • Modifica fornitori di combustibili/materie prime (nel solo caso in cui il dato attività e/o i fattori specifici del combustibile/materiale in oggetto sia stato determinato sulla base di quanto riportato nella documentazione di fatturazione, ai sensi dei punti (e) ed (f) della Delibera 14/2009);
  • Modifica strumenti di misura (nel caso di mantenimento od di miglioramento il livello di incertezza richiesto dalla metodologia di monitoraggio approvata);
  • Modifica dei laboratori utilizzati per la determinazione dei fattori specifici (nel caso in cui siano accreditati secondo la norma ISO 17025);
  • Modifica metodologia temporanea inapplicabilità.
  • Modifica procedure di controllo della gestione dei dati.
 
 
Nel caso di aggiornamento del piano di monitoraggio, il gestore è tenuto a compilare il campo ‘Aggiornamento’(riga 64) della sezione 0 del modulo del piano di monitoraggio, riportando dettagliatamente le modifiche apportate rispetto al piano di monitoraggio precedentemente approvato ed elencando le relative tabelle modificate.
 
 
In linea con quanto indicato nell’articolo 2 della Deliberazione n. 14/2009, si sottolinea che deve sempre essere garantita completezza e coerenza di informazioni tra quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e quanto riportato nell’Autorizzazione. In tal senso, la richiesta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio può richiedere il contestuale aggiornamento dell’Autorizzazione. Inoltre, si fa notare che ad ogni richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione potrebbe essere necessario un aggiornamento del Piano di Monitoraggio. All’interno del documento “Le domande e risposte – FAQ”, scaricabile da questa stessa pagina, è disponibile una panoramica delle casistiche più diffuse di aggiornamento del Piano di monitoraggio con l’indicazione della necessità o meno di aggiornamento dell’Autorizzazione.
 

 

 


  
L'invio del piano di monitoraggio avviene tramite upload del modulo piano di monitoraggio secondo il formato standard e degli allegati (vedi istruzioni per la compilazione al paragrafo 10) all'interno della sezione dedicata nel sistema di gestione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra AGES (www.ages.minambiente.it). Il piano di monitoraggio e gli allegati devono essere sottoscritti dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82/05.
 
L'upload del modulo per la presentazione o per l'aggiornamento del piano di monitoraggio rappresenta la richiesta ufficiale di valutazione ed approvazione della metodologia di monitoraggio, la relativa data di upload è considerata come la data rappresentativa per l'istruttoria di valutazione ed approvazione del piano di monitoraggio.
 
Gli allegati del piano di monitoraggio ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Comitato procede alla valutazione del piano di monitoraggio soltanto se sono stati inviati, oltre al modulo del piano di monitoraggio nel formato standard, anche tutti i file allegati necessari al caso in esame e coerentemente riportati all'interno della “sezione 0” del piano di monitoraggio. Qualsiasi file allegato inviato e non elencato nella “sezione 0” del piano di monitoraggio non verrà considerato ed inequivocabilmente eliminato dal sistema.
 
Il Comitato esprime parere positivo all’ approvazione del piano di monitoraggio all'interno del sistema AGES, modificando l'attributo del file in “piano di monitoraggio approvato” e descrivendo all'interno del modulo standard per il piano di monitoraggio: l'esito dell'approvazione, la data, e le prescrizioni di miglioramento necessarie al fine di sciogliere l'eventuale riserva introdotta in fase di approvazione. Il Comitato approva ufficialmente il piano di monitoraggio tramite Deliberazione.
 
 
 
 

   
Il Comitato fornisce i seguenti strumenti per la facilitazione della comprensione delle prescrizioni di monitoraggio della deliberazione 014/2009 e della compilazione del piano di monitoraggio:
 
 
Esempio di compilazione del piano di monitoraggio versione 1.1 (pdf, 1.57 MB). La versione 1.1 pubblicata contiene un esempio di compilazione per gli impianti di combustione a gas naturale. Sono riconducibili a questa casistica gli impianti che utilizzano come combustibile principale gas naturale appartenenti ai settori termoelettrico ed altri impianti di combustione.
 
Le domande e risposte - FAQ - versione 1.6 (pdf, 297 KB)  relative alla metodologia di monitoraggio ed alla compilazione del modulo, documento sviluppato sulla base dei quesiti pervenuti e sottoposto ad aggiornamento sulla base delle osservazioni pervenute sul canale informativo ras.monitoraggio-et@mase.gov.it.
 
 
Metodologia per la classificazione dimensionale degli impianti e dei flussi versione 1.3 (pdf, 83 KB) per i casi in cui siano assenti o non applicabili i dati di emissione; include anche la casistica di impianti "nuovi entranti - ex novo".
 
 
Istruzioni per la compilazione del piano di monitoraggio versione 1.4 (pdf, 478 KB): il documento contiene le istruzioni di compilazione per gli impianti cosiddetti a basse emissioni, le istruzioni per la valutazione dell'incertezza di flussi di gas naturale parzialmente destinati a impianti terzi o ad attività svolte dall'impianto ma non ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 216/2006 e smi e le istruzioni di dettaglio per la compilazione della tabella 2.2 del modulo del piano di monitoraggio, con indicazioni specifiche dei metodi di misura di talune tipologie di materiali/combustibili.
 
 
La Guida esplicativa (pdf, 159 KB), sviluppata in coerenza con le linee guida redatte in ambito IMPEL, mette a disposizione gli elementi necessari per la comprensione delle prescrizioni legate alla valutazione dell'incertezza dei dati quantitativi e dei fattori specifici (fattore di emissione, fattore di ossidazione, ..) e per la stima dei costi eccessivi.
 
 
Foglio di calcolo per valutazione dell'incertezza dei fattori specifici (xls, 127 KB). Il foglio di calcolo, sviluppato in ambito IMPEL, permette la determinazione della frequenza di analisi necessaria al rispetto dei livelli di incertezza richiesti data la serie dei dati storici.
Si raccomanda la lettura di tutta la documentazione disponibile, per quesiti specifici è attivo un servizio informativo su tutte le questioni riguardanti il monitoraggio e la compilazione del piano di monitoraggio fornito tramite la casella di posta ras.monitoraggio-et@mase.gov.it.
 
 
Tabella dei parametri standard nazionali, versione del 17-3-2011 (pdf, 43 KB) validi fino al 31 dicembre 2012, definiti sulla base dei coefficienti utilizzati per l'inventario delle emissioni di CO2 nell'inventario nazionale UNFCCC (media dei valori degli anni 2007-2009).
 
 
 
 

 4. Approvazione dei piani di monitoraggio


  
Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto ha emanato la deliberazione di approvazione dei piani di monitoraggio:
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2011
 

Informazioni riguardo al Monitoraggio delle emissioni di CO2 per il periodo 2005-2007

 

 


 


Ultimo aggiornamento 30.08.2021