1. Assegnazione delle quote per gli impianti "esistenti" 2005-2007
2. Assegnazione delle quote per gli impianti "nuovi entranti" 2005-2007
1. Assegnazione delle quote per gli impianti "esistenti" 2005-2007
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 18, della Direttiva 2003/87/CE, relativo alla designazione da parte degli SM di una autorità competente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nella fattispecie, la Direzione per la Ricerca Ambientale e lo sviluppo (RAS), ha svolto le funzioni di Autorità Nazionale Competente (ANC) per l’attuazione della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 relativo alle "Disposizioni Transitorie e finali" della L. 316, 30-12-2004 (["…fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente…"]).
In vista del primo periodo di assegnazione (2005-2007), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha emanato la Decisione di Assegnazione (pdf, 669 KB) delle quote di CO2.
Lo schema di Decisione di assegnazione è stato elaborato in base:
- allo schema di Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo (2005-2007) (pdf, 583 KB) ;
- a quanto disposto dalla Decisione vincolante C (2005) 1527 def della Commissione Europea del 25 Maggio 2005 (pdf, 484 KB) ;
- agli elementi e alle metodologie descritte nel "Piano Nazionale di Assegnazione" e nell'"Integrazione al Piano nazionale di Assegnazione delle quote di CO2", notificati alla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 9, comma 1 della Direttiva 2003/87/CE rispettivamente il 15 luglio 2004 e il 28 febbraio 2005 (tali documenti hanno individuato le quote di emissione che il governo ha inteso assegnare agli impianti regolati dalla Direttiva per il periodo 2005- 2007);
- al risultato del consolidamento della banca dati contenente le informazioni storiche di base necessarie per calcolare il numero delle quote assegnate agli impianti regolati dalla Direttiva 2003/87/CE;
- al risultato del consolidamento dell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE che ha portato all'esclusione di alcuni impianti precedentemente inseriti nell'"Integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2".
Il Decreto Legge 273/2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea" e convertito in legge n.316 (30/12/2004), ha stabilito l’obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di presentare le informazioni necessarie per procedere all’assegnazione delle quote di emissione di CO2. Il limite temporale per la presentazione della documentazione è stato fissato al 30 dicembre 2004. Le modalità di invio e di trasmissione di tali informazioni sono state individuate dal DEC/RAS/1877/2004.
L’iter che ha condotto all’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 è graficamente sintetizzato nella figura sottostante.
Si allega di seguito la documentazione di interesse:
- Testo della Direttiva 2003/87/CE (pdf, 146 KB)
- Piano Nazionale di Assegnazione 2005-2007 (15 luglio 2004) (pdf, 287 KB)
- Integrazione al Piano nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 (pdf, 542 KB)
- Decisione C(2005) 1527 def della Commissione Europea (25 Maggio 2005) (pdf, 484 KB)
2. Assegnazione delle quote per gli impianti "nuovi entranti" 2005-2007
La Direttiva 2003/87/CE definisce "nuovo entrante":
"l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'Allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione"
Coerentemente con la definizione di "nuovo entrante" prevista dalla Direttiva, il il DEC/RAS/074/2006 (pdf, 669 KB) ha definito nel dettaglio le diverse tipologie di impianti "nuovi entranti" e le modalità di assegnazione delle quote di CO2.
Per la richiesta di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, per il suo eventuale aggiornamento, nonché per la trasmissione all'Autorità Nazionale Competente delle informazioni necessarie per procedere all'assegnazione delle quote di CO2 occorre far riferimento alla pagina Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi al seguente indirizzo di posta elettronica: RAS.autorizzazione-ET@mase.gov.it, nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: registro.emissioni@apat.it e ras.autorizzazione-ET@mase.gov.it.
Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni recanti l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2 per gli anni 2005-2007 agli impianti "nuovi entranti":
- deliberazione n. 11/2007 (pdf, 104 KB) del 13 aprile 2007
- deliberazione n. 14/2007 (pdf, 119 KB) del 19 aprile 2007
- deliberazione n. 24/2007 (pdf, 148 KB) del 21 maggio 2007
- deliberazione n. 29/2007 (pdf, 148 KB) del 3 luglio 2007
- deliberazione n. 007/2008 (pdf, 64 KB) del 21 aprile 2008
- deliberazione n. 008/2008 (pdf, 88 KB) del 21 aprile 2008
- deliberazione n. 009/2008 (pdf, 48 KB) del 21 aprile 2008
- deliberazione n. 0010/2008 (pdf, 59 KB) del 21 aprile 2008