Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

 

Sito AGES


Indice


1. Rilascio della autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra periodo 2008-2012
2. Aggiornamento dell’autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra periodo 2008-2012 e del piano di monitoraggio
3. Delibere di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra periodo 2008-2012
4. Delibere di ricognizione e rilascio delle autorizzazioni periodo 2008-2012
5. Inclusione unilaterale, da parte dell'Italia, di altri gas serra e attività nel sistema di scambio delle quote di emissioni a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("OPT-IN")

 

    

1. Rilascio della autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra periodo 2008-2012

 

Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra. Il gestore, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto decreto legislativo, effettua la domanda di autorizzazione entro  90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.   I gestori degli impianti cosiddetti "nuovi entranti", sono tenuti ad inviare il piano di monitoraggio, secondo le modalità indicate nella pagina dedicata al monitoraggio delle emissioni.

 

Di seguito si riporta la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione, con particolare riferimento:

 

I rappresentanti dei gestori degli impianti autorizzati (che hanno sottoscritto la domanda di autorizzazione) risultano utenti già registrati del sito web. Tali utenti hanno ricevuto una e-mail contenente username e password per l'autenticazione e l'ingresso al sito per il primo accesso. Per gli utenti non registrati, invece, il primo accesso al sito è subordinato ad una procedura di registrazione da effettuare secondo le modalità indicate sul sito stesso.

 

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, si apre l’istruttoria di assegnazione "nuovi entranti". I gestori sono tenuti al rispetto di quanto prescritto dal Regolamento “nuovi entranti chiusure” riportato in allegato B della Decisione di Assegnazione 2008-2012 e all’invio della documentazione integrativa ivi indicata. Le delibere di assegnazione delle quote relative agli impianti “nuovi entranti” sono pubblicate sulla pagina dedicata  del sito del Ministero.

 

I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: ras.autorizzazione-ET@mase.gov.it.

 


 

2. Aggiornamento dell’autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra periodo 2008-2012 e del piano di monitoraggio

 

Il gestore, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, effettua l’aggiornamento dell’autorizzazione entro 90 giorni dalla data in cui la modifica o l’ampliamento ha effetto.

Le richieste di aggiornamento della autorizzazione ad emettere gas a effetto serra devono essere inviate alla Autorità Competente mediante il sito AGES secondo le istruzioni sopra riportate. Attraverso il sito AGES è possibile effettuare richieste di aggiornamento della autorizzazione per:

  • Aggiornamento anagrafico della autorizzazione – per correggere le informazioni anagrafiche del gestore, del rappresentante del gestore e altre informazioni 
  • Aggiornamento delle fonti per correggere imprecisioni – per correggere eventuali imprecisioni nella dichiarazione delle fonti di emissione
  • Aggiornamento a seguito di un cambiamento nell’assetto dell’impianto – al fine di comunicare qualsiasi modifica intervenuta nell’assetto impiantistico che comportati un cambiamento nel numero delle fonti di emissione, nella capacità autorizzata. L’approvazione di un aggiornamento per modifiche nell’assetto dell’impianto determina l’attivazione della procedura per la determinazione di una eventuale assegnazione integrativa di quote di emissione.

Maggiori dettagli sulle informazioni che è possibile modificare mediante le modalità di aggiornamento descritte sono disponibili nelle istruzioni per la compilazione dei moduli in linea.

 

In linea con quanto indicato nell’articolo 2 della Deliberazione n. 14/2009, si sottolinea che deve sempre essere garantita completezza e coerenza di informazioni tra quanto riportato nell’Autorizzazione e quanto riportato nel Piano di Monitoraggio. In tal senso, la richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione può richiedere il contestuale aggiornamento del Piano di Monitoraggio. Viceversa si fa notare ad ogni richiesta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio   potrebbe essere necessario un aggiornamento dell’Autorizzazione.

 

All’interno del documento “Risposte frequenti sul sito autorizzazioni ” è disponibile una panoramica delle casistiche più diffuse di aggiornamento dell’Autorizzazione con l’indicazione della necessità o meno di aggiornamento del Piano di monitoraggio.

 

A seguito del rilascio dell’aggiornamento autorizzazione  per modifiche nell’assetto dell’impianto, si apre l’istruttoria di assegnazione "nuovi entranti". I gestori sono tenuti al rispetto di quanto prescritto dal Regolamento “nuovi entranti chiusure” riportato in allegato B della Decisione di Assegnazione 2008-2012 e all’invio della documentazione integrativa ivi indicata. Le delibere di assegnazione delle quote relative agli impianti “nuovi entranti” sono pubblicate sulla pagina dedicata  del sito del Ministero.

 

I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: ras.autorizzazione-ET@mase.gov.it.

   

I casi di chiusure e sospensioni di impianto, parziali e totali, sono disciplinati dal D.Lgs. 216/2006, secondo modalità operative pubblicate sulla pagina web "Chiusure e Uscite ".

 

I casi di depotenziamenti e chiusure parziali che comportino un decremento della capacità installata/produttiva fino a valori inferiori alle soglie che identificano il campo di applicazione del D.Lgs. 216/2006 sono denominati "Uscite dal campo di applicazione" e trattati secondo modalità operative pubblicate sulla pagina web "Chiusure e Uscite ".

 


 

3. Delibere di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra periodo 2008-2012

 

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra:

 

 


 

4. Delibere di ricognizione e rilascio delle autorizzazioni periodo 2008-2012

 

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato la deliberazione di ricognizione delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 e le seguenti deliberazioni di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra:

 

 


 

5. Inclusione unilaterale, da parte dell'Italia, di altri gas serra e attività nel sistema di scambio delle quote di emissioni a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("OPT-IN")

 

A seguito della domanda presentata dall'Italia il 24 giugno 2011 al fine di includere unilateralmente nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, le emissioni di protossido di azoto (N2O) associate alla produzione di acido nitrico e acido adipico a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE e l'approvazione da parte della Commissione Europea con la Decisione C(2012) 497 del 3 febbraio 2012, il Comitato ha approvato, in data 13 aprile 2012, la Deliberazione 06/2012 (pdf, 102 KB).

 

 


 

 

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2013


 

 


Ultimo aggiornamento 30.08.2021