Idrogeno rinnovabile: in vigore dal 10 luglio gli Atti delegati europei sulla produzione di carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO).

Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 20 giugno scorso sono stati pubblicati due Atti Delegati sull’idrogeno e i combustibili rinnovabili, che danno attuazione alla Direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, cd. RED II, oggi in corso di revisione.

Il primo è il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 e definisce quando l'idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati “combustibili rinnovabili di origine non biologica” (cd. RFNBO, renewable fuels of non-biological origin) per il trasporto. Le regole mirano a garantire che questi carburanti siano prodotti nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili, sviluppando il concetto di “addizionalità” introdotto dalla RED II.

Il secondo Regolamento Delegato (UE) 2023/1185 definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. L’atto precisa, inoltre, la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.

I due provvedimenti entreranno in vigore il 20esimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 10 luglio prossimo. 

Prende forma il quadro normativo per la corretta attuazione degli interventi PNRR del MASE volti a favorire la transizione verso l’idrogeno verde delle industrie e dei trasporti, nel rispetto del principio DNSH (“non arrecare un danno significativo” all’ambiente). Maggiori informazioni sul principio nella sezione dedicata di questo sito.
 

 

Area Tematica
Direzioni e divisioni di competenza
Argomenti

Ultimo aggiornamento 06.07.2023