La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) prende in considerazione il problema della biosicurezza in due articoli differenti, l'articolo 8 sulla conservazione in situ e l'articolo 19 sull'utilizzazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei benefici da esse derivanti.
Su questa base nel gennaio del 2000 è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. L'obiettivo del Protocollo, in accordo con l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli Organismi Viventi Modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.
Si evidenzia che le denominazioni Organismo Vivente Modificato (OVM) e Organismo Geneticamente Modificato (OGM) sono utilizzate indifferentemente per riferirsi a qualsiasi organismo il cui genoma sia stato modificato con le moderne biotecnologie. Il Protocollo di Cartagena, all’articolo 3, definisce come Organismo Vivente Modificato (OVM): “ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna”. La direttiva 2001/18/CE, che ha dato attuazione a livello di Unione europea al Protocollo, all’articolo 2, definisce come Organismo Geneticamente Modificato (OGM): “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica”.
Il Protocollo di Cartagena della CBD è entrato in vigore il 29 Dicembre 2003 ed è stato ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.
L’articolo 29 del Protocollo istituisce la Conferenza delle Parti che serve da incontro delle Parti (Conference of the Parties serving as meeting of the Parties, COP-MOP) ovvero la Conferenza dei rappresentanti dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo. La COP-MOP esamina e promuove l’attuazione del Protocollo, valuta i risultati raggiunti e adotta modifiche, formula raccomandazioni, istituisce organismi sussidiari, interagisce con le organizzazioni internazionali competenti e gli organismi intergovernativi e non governativi.
Il Protocollo ha, tra l’altro, istituito la Biosafety Clearing House (BCH) che assicura un meccanismo per lo scambio di informazioni sulla biosicurezza tra le Parti contraenti e tutti i soggetti coinvolti nei processi di valutazione e di gestione del rischio derivante da organismi viventi modificati.
Protocollo Addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
Il Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur sulla responsabilità e il risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, adottato come accordo complementare al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, mira a contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità fornendo norme e procedure internazionali nel campo della responsabilità e del risarcimento del danno derivante dagli organismi viventi modificati.
L'Unione europea ha ratificato il Protocollo Addizionale con la decisione del Consiglio del 12 febbraio 2013.
Il Protocollo Addizionale è entrato in vigore il 5 marzo 2018.
L'Italia ha ratificato il Protocollo Addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur con la legge del 16 gennaio 2019, n 7.