Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (https://www.mase.gov.it/pagina/protocollo-di-cartagena-sulla-biosicurezza)
La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) prende in considerazione il problema della biosicurezza in due articoli differenti, l'articolo 8 sulla conservazione in situ e l'articolo 19 sull'utilizzazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei benefici da esse derivanti.
Su questa base nel gennaio del 2000 è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. L'obiettivo del Protocollo, in accordo con l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli Organismi Viventi Modificati (OVM) ottenuti con le moderne biotecnologie che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.
Si evidenzia che le denominazioni Organismo Vivente Modificato (OVM) e Organismo Geneticamente Modificato (OGM) sono utilizzate indifferentemente per riferirsi a qualsiasi organismo il cui genoma sia stato modificato con le moderne biotecnologie. Il Protocollo di Cartagena, all’articolo 3, definisce come Organismo Vivente Modificato (OVM): “ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna”. La direttiva 2001/18/CE, che ha dato attuazione a livello di Unione europea al Protocollo, all’articolo 2, definisce come Organismo Geneticamente Modificato (OGM): “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica”.
Il Protocollo di Cartagena della CBD è entrato in vigore il 29 Dicembre 2003 ed è stato ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2004%3B27=).
L’articolo 29 del Protocollo istituisce la Conferenza delle Parti che serve da incontro delle Parti (Conference of the Parties serving as meeting of the Parties, COP-MOP) ovvero la Conferenza dei rappresentanti dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo. La COP-MOP esamina e promuove l’attuazione del Protocollo, valuta i risultati raggiunti e adotta modifiche, formula raccomandazioni, istituisce organismi sussidiari, interagisce con le organizzazioni internazionali competenti e gli organismi intergovernativi e non governativi.
Il Protocollo ha, tra l’altro, istituito la Biosafety Clearing House (BCH) che assicura un meccanismo per lo scambio di informazioni sulla biosicurezza tra le Parti contraenti e tutti i soggetti coinvolti nei processi di valutazione e di gestione del rischio derivante da organismi viventi modificati.
Protocollo Addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
Il Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur sulla responsabilità e il risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza (https://bch.cbd.int/protocol/NKL_text.shtml), adottato come accordo complementare al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, mira a contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità fornendo norme e procedure internazionali nel campo della responsabilità e del risarcimento del danno derivante dagli organismi viventi modificati.
L'Unione europea ha ratificato il Protocollo Addizionale con la decisione del Consiglio del 12 febbraio 2013 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/86(1)).
Il Protocollo Addizionale è entrato in vigore il 5 marzo 2018 (https://www.cbd.int/doc/press/2018/pr-2018-03-05-nklsp-en.pdf).
L'Italia ha ratificato il Protocollo Addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur con la legge del 16 gennaio 2019, n 7 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2019%3B7=).