Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per gli impianti stazionari

Indice


1. Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra
2. Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra
3. Aggiornamento del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra 
4. Modalità per l’invio del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi aggiornamenti
5. Modalità per l’invio della comunicazione sui miglioramenti introdotti alla metodologia di monitoraggio
6. Aggiornamento dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra


 

1. Monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

L’art. 34, comma 1 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., stabilisce che i gestori degli impianti stazionari monitorino le emissioni rilasciate durante ciascun anno solare dagli impianti da essi gestiti. In conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 601/2012 (pdf, 379 KB) (che sostituisce la Decisione 2007/589/CE) l'Autorità Nazionale Competente ha elaborato le disposizioni per effettuare il monitoraggio che sono state approvate con Deliberazione n. 27/2012 (pdf, 35 KB). I gestori degli impianti in possesso dell’autorizzazione a emettere gas serra effettuano, a partire dal 1 gennaio 2013, il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo la Deliberazione n. 27/2012 (pdf, 35 KB). L’aspetto più rilevante della Deliberazione n. 27/2012 è l’obbligo di predisposizione ed invio di un Piano di monitoraggio delle emissioni e suoi aggiornamenti. Per ulteriori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi.

In data 4 marzo 2014 la Commissione ha approvato il Regolamento (UE) n. 206/2014 che modifica il Regolamento 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2. Tale Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per gli impianti oggetto di opt-out ovvero esclusi dal sistema "emissions trading" ai sensi dell’articolo 38 del D.lgs. 30/2013 (pdf, 4.931 MB), come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111 (pdf, 1.638 MB), (si veda l’Allegato 3 della Deliberazione n. 20/2012) (pdf, 1.015 MB) è possibile effettuare il monitoraggio delle emissioni sulla base di disposizioni semplificate. 

E’ stato approvato il Regolamento (UE) 743/2014 (pdf, 314 KB), che sostituisce l’allegato VII del Regolamento (UE) 601/2012 relativo alla frequenza minima dell'analisi.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 743/2014, è stato pubblicato un Comunicato (pdf, 36 KB) in merito all’aggiornamento dei piani di monitoraggio.

Torna su...


2. Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Con Deliberazione n. 27/2012 (pdf, 35 KB) l'Autorità Nazionale Competente ha approvato le disposizioni per la predisposizione del Piano di monitoraggio delle emissioni per il periodo 2013-2020.
L’Autorità Nazionale Competente sta valutando i Piani ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2012 (circa 1400) e procederà alla loro approvazione con apposite deliberazioni.
Si riportano di seguito i documenti di riferimento e il modulo per la predisposizione del Piano:

Come ulteriore strumento di supporto per la predisposizione del Piano è stata elaborata la seguente documentazione:

Torna su...


3. Aggiornamento del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

L’aggiornamento del Piano di monitoraggio è dovuto nel caso di:

◊ Modifica del sistema di monitoraggio (articolo 16, comma 2 del D.lgs. 30/2013), e s.m.i.: il Regolamento (UE) N. 601/2012 (pdf, 379 KB) esplicita le casistiche in cui tale aggiornamento deve essere effettuato; a tale riguardo si evidenziano due principali tipologie di modifiche:

  • Modifiche "significative" del sistema di monitoraggio: ossia quelle rientranti nella tipologia indicata all’articolo 15 del Regolamento (UE) N. 601/2012 (pdf, 379 KB). In caso di modifiche "significative" del sistema di monitoraggio, il gestore è tenuto a trasmettere la proposta di aggiornamento del Piano non oltre 30 giorni dall'avvenuta modifica. Si ricorda che, nel caso di modifiche "significative" riguardanti una "riduzione sostanziale della capacità dell’impianto", il gestore, in aggiunta all’aggiornamento del Piano, deve inviare all’Autorità Nazionale Competente l’apposito modulo NER (xls, 2.284 MB) di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito come indicato alla pagina Ampliamenti sostanziali di capacità / riduzioni sostanziali di capacità debitamente compilato affinché la medesima possa procedere alla revisione dell’assegnazione come previsto dall’articolo 20, comma 4, dall’articolo 25 del D.lgs. 30/2013 (pdf, 4.931 MB) , come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111 (pdf, 1.638 MB). Nel caso di "ampliamento sostanziale della capacità dell’impianto", il gestore può richiedere l’integrazione dell’assegnazione inviando modulo NER (xls, 2.284 MB) di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito come indicato alla pagina Ampliamenti sostanziali di capacità / riduzioni sostanziali di capacità debitamente compilato. Si riporta di seguito l’elenco delle casistiche per le quali l’Autorità Competente ritiene “significativa” una modifica del piano di monitoraggio:
    - modifiche alla categoria dell'impianto;
    - modifiche relative alla classificazione dell'impianto come impianto a basse emissioni in deroga all'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento 601/2012;
    - modifica delle fonti di emissione (aggiunta, eliminazione, sostituzione di elementi tecnologici o processi produttivi responsabili di emissioni di CO2);
    - modifica/correzione della metodologia di monitoraggio (ad esempio passaggio da una metodologia basata su calcolo ad una basata su misure, o viceversa);
    - modifica del livello applicato;
    - modifica dei flussi (aggiunta, eliminazione, sostituzione di combustibili/materiali responsabili di emissioni di CO2);
    - modifica dell’entità dei flussi (ad esempio nel caso in cui vengano effettuati interventi a seguito dei quali un flusso classificato come minore diventa classificabile come un flusso maggiore);
    - modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore deve essere indicato nel piano di monitoraggio;
    - introduzione di nuove procedure connesse al campionamento, analisi o taratura, nel caso in cui le modifiche di tali procedure abbiano un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni;
    - applicazione o adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.
  • Modifiche "non significative" del sistema di monitoraggio: ossia tutte le modifiche che non rientrano nella tipologia di cui sopra. In caso di modifiche "non significative" del sistema di monitoraggio, il gestore è tenuto a trasmettere la proposta di aggiornamento del Piano entro il 31 dicembre dell’anno in cui la modifica ha effetto.

◊ Modifica dell’identità del gestore: in tal caso il gestore trasmette l’aggiornamento del Piano contestualmente alla comunicazione della variazione anagrafica.

L’aggiornamento del Piano è approvato dall’Autorità Nazionale Competente con apposita deliberazione. L’aggiornamento del Piano non implica necessariamente l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a cura dell’Autorità Nazionale Competente.

Torna su...


4. Modalità per l’invio del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi aggiornamenti

Nel caso in cui il gestore non sia ancora in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l’invio del Piano di monitoraggio è contestuale all’invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (per le modalità di invio del Piano).

Nel caso in cui il gestore sia in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra il gestore accede al Portale ETS www.ets.minambiente.it e presenta la relativa istanza.

Torna su...


5. Modalità per l’invio della comunicazione sui miglioramenti introdotti alla metodologia di monitoraggio

In data 20/06/2014 il Comitato ha approvato la Deliberazione 20/2014 (pdf, 53 KB) recante modalità per la comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio ai sensi dell’articolo 69 del regolamento 601/21012 per gli impianti stazionari.

Il gestore trasmette la comunicazione ai sensi dell’articolo 69 comma 1 e la relazione ai sensi dell’articolo 69 comma 4 mediante il seguente modulo:

La comunicazione deve essere presentata attraverso il Portale ETS all’indirizzo www.ets.minambiente.it .

Torna su...


6. Aggiornamento dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Si riporta di seguito l’elenco delle delibere di approvazione degli aggiornamenti dei piani di monitoraggio degli impianti stazionari:

Torna su...

 

 

 


Ultimo aggiornamento 20.01.2020