Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Indice


1. Domanda e rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020
2. Modifica dell’identità del gestore (comunicazione di cui all’art. 16, comma 2 del D.lgs. 30/2013)
3. Delibere di rilascio delle autorizzazioni periodo 2013-2020
4. Delibere di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra periodo 2013-2020
5. Delibere di revoca delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra


 

1. Domanda e rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020

Il D.lgs. 30/2013 (pdf, 4.931 MB) , come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n.111 (pdf, 1.638 MB), stabilisce che nessun impianto possa esercitare le attività elencate nell’Allegato I del medesimo a meno che non sia munito di un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del D.lgs. 216/2006 e della deliberazione 22/2011 valgono quali autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020. I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 30/2013 e s.m.i, che non sono in possesso di un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra devono presentare la domanda di autorizzazione almeno 90 giorni prima della data di entrata in esercizio dell’impianto attraverso il Portale ETS www.ets.minambiente.it.

Il Comitato verificata la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione, nonché la capacità del gestore di monitorare e comunicare le emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce, rilascia l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Il rilascio dell’autorizzazione avviene con apposita deliberazione.

Si evidenzia che l’invio della domanda di autorizzazione non avvia il processo per l’assegnazione gratuita delle quote di gas serra.

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2. Modifica dell’identità del gestore o delle altre informazioni anagrafiche presenti nel sito AGES (comunicazione di cui all’art. 16, comma 2 del D.lgs. 30/2013)

Nel caso di modifica dell’identità del gestore (ad esempio a seguito di passaggi di proprietà dell’impianto), il gestore titolare dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra deve darne comunicazione all’Autorità Nazionale Competente almeno 90 giorni prima della data in cui la modifica ha effetto. 

Nel caso di modifica dell’identità del gestore l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è aggiornata con apposita deliberazione dell’Autorità Nazionale Competente.

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3. Delibere di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020

Si riportano di seguito le deliberazioni di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra approvate dal Comitato a partire dal 1 gennaio 2013:

 

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4. Delibere di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra periodo 2013-2020

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra:

 

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5. Delibere di revoca delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni di revoca delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra:

 

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Ultimo aggiornamento 09.12.2019