Sostanze SVHC Sono definite “estremamente preoccupanti” (SVHC - Substances of Very High Concern) le sostanze chimiche che rispondono ai criteri definiti dall’art. 57 del Regolamento REACH. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
Le sostanze identificate come SVHC sono inserite in un elenco di sostanze candidate (Candidate List) alle procedure di autorizzazione, restrizione, classificazione o ad altre misure di gestione del rischio. Periodicamente l’ECHA stabilisce quali sostanze, presenti in tale elenco, siano da includere nell’Allegato XIV del Regolamento REACH relativo alle sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione. Quando una sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate, i produttori e gli importatori di articoli contenenti tali sostanze in concentrazioni superiori allo 0,1%, hanno l’obbligo di fornire all’ECHA informazioni sulla presenza, in tali articoli, di SVHC. Inoltre il consumatore può richiedere al fornitore, che ha l’obbligo di rispondere entro 45 giorni dalla richiesta, informazioni per garantire l’uso sicuro di tali articoli (art. 33 del Regolamento REACH). I produttori e gli importatori di articoli contenenti sostanze incluse nella “Candidate List” sono tenuti a mettere a disposizione degli utilizzatori a valle e dei distributori una scheda di dati di sicurezza (SDS) contenente informazioni circa:
Le sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate sono circa 230. |
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