Cos’è il Regolamento REACH Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals") e concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno. La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali. Alla scadenza del 31 maggio 2018 (data ultima per la presentazione, da parte di fabbricanti o importatori, dei fascicoli di registrazione delle sostanze già in commercio) risultavano pervenuti all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) circa 90.000 fascicoli corrispondenti a più di 21.000 sostanze. Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:
Il regolamento ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che assicura la gestione degli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del regolamento REACH, fornisce informazioni al pubblico e alle imprese e sviluppa e adotta strumenti informatici di supporto e documenti tecnici di orientamento. Il regolamento prevede la nomina di una Autorità Nazionale per ciscuno Stato. Le autorità nazionali hanno la responsabilità dell’applicazione del REACH sul proprio territorio, si scambiano reciprocamente informazioni e si coordinano a livello europeo le attività di controllo. In Italia il ruolo di Autorità Nazionale è ricoperto dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute assicura, d'intesa con le amministrazioni centrali e gli enti di ricerca, la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell'Agenzia e della Commissione Europea. Per l'attuazione del Regolamento, a livello nazionale, con decreto 22 novembre 2007 è stato stabilito il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art.5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.46. Le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Regolamento REACH a livello nazionale sono: il Ministero della Salute in qualità di Autorità competente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dello Sviluppo Economico. Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS-CNSC). Il Ministero della Salute, oltre a svolgere la funzione di Autorità Nazionale Competente, coordina, in collaborazione con le Regioni, le attività di controllo sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento REACH. Il Ministero dello Sviluppo Economico cura il rapporto con le imprese e assicura il funzionamento dell’Help Desk Nazionale REACH. Il Ministero dell’Ambiente assicura la partecipazione alle attività del Comitato Permanente istituito presso la Commissione Europea per l’assunzione delle decisioni in materia di sostanze chimiche (restrizione, autorizzazione) e cura le attività di informazione e delle banche dati sui rischi delle sostanze chimiche. ISS e ISPRA forniscono supporto tecnico-scientifico ai ministeri citati e partecipano alle valutazioni dei rischi sanitari e ambientali condotte dall’ECHA. Lo strumento di coordinamento delle diverse Amministrazioni è rappresentato dal Comitato tecnico di Coordinamento (CTC), istituito ai sensi del decreto del 22 novembre 2007. |
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