EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Fonte immagine: MASE

La registrazione EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema volontario di gestione ambientale a cui possono aderire le organizzazioni, sia private che pubbliche, che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico informazioni in merito ad esse. Il Regolamento EMAS, istituito con il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , noto anche come EMAS III, ha l’obiettivo di migliorare gli aspetti ambientali delle organizzazioni attraverso il rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, del coinvolgimento delle parti interessate (dipendenti e fornitori di prodotti e servizi) e della comunicazione e trasparenza con le istituzioni e con il pubblico (cittadini, associazioni ambientaliste, etc,…).

Il Regolamento prevede l'implementazione delle seguenti attività:

  • il rispetto della normativa ambientale;
  • l'elaborazione di una analisi ambientale iniziale per la determinazione degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali;
  • attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001;
  • la redazione di una Dichiarazione Ambientale (DA) e la sua convalida (previa verifica) da parte di un verificatore ambientale accreditato;
  • il rilascio della registrazione da parte dell'Organismo Competente Nazionale, ossia il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione EMAS istituito ai sensi del DM 413/1995.

 

L’organismo Competente: il COMITATO

Fonte immagine: MASEL’organismo competente nazionale italiano per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1221/2009 EMAS è la Sezione EMAS del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito presso il Ministero dell’Ambiente con DM 413/1995, modificato dal DM 236/1998.

La Sezione EMAS è costituita da un Presidente e da sei componenti nominati con decreto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il Presidente può essere designato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre due componenti sono designati dal Ministero dell’Ambiente, due designati dal Ministero delle Imprese e del Made in Sviluppo Economico, uno dal Ministero dell’Economia e Finanze ed uno dal Ministero della Salute.

I componenti della Sezione rimangono in carica per tre anni. 

Per informazioni sul Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, componenti della sezione EMAS, le convocazioni e relative delibere delle riunioni consultare la seguente pagina https://www.mase.gov.it/pagina/comitato-lecolabel-e-lecoaudit

 

Come ottenere la registrazione EMAS

Ai sensi dell'art. 3 del DM 413/1995, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esegue le istruttorie per l'ottenimento della Registrazione EMAS.

Di seguito si riportano i link alle pagine ISPRA che forniscono informazioni sulla procedura per l'iter di registrazione:
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/come-ottenere-lemas/procedura

e sui relativi costi e tempistiche:
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/come-ottenere-lemas/costi-e-tempistiche 

La Dichiarazione Ambientale (DA) deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato. Di seguito si riporta il link che riporta all’elenco dei verificatori ambientali accreditati:

Elenco dei Verificatori Ambientali accreditati

 

Organizzazioni siti e distretti registrati EMAS

Di seguito si riporta il link all’elenco delle organizzazioni, siti e distretti registrati EMAS:

Elenco organizzazioni, siti e distretti registrati EMAS

 

 


Ultimo aggiornamento 16.09.2024