Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi del D.lgs. 30/2013 per gli impianti stazionari

Indice


1. Comunicazione delle emissioni
2. Modalità d’invio


 

1. Comunicazione delle emissioni

L'articolo 34, comma 2 del D.lgs. 30/2013 , come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, stabilisce che i gestori degli impianti stazionari comunichino entro il 31 marzo di ogni anno le emissioni di gas ad effetto serra rilasciate in atmosfera dall'impianto da essi gestito monitorate secondo le disposizioni di cui al Regolamento 601/2012.

In data 15/12/2016 il Comitato ha approvato la Deliberazione n. 45/2016 (pdf, 162 KB) recante “Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti stazionari ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”. Tale delibera supera la Deliberazione 03/2014 , Deliberazione 11/2016 , Comunicato 1/2016 e Deliberazione 24/2016.

La comunicazione avviene tramite:

Si evidenzia che l’Autorità Nazionale Competente provvederà d’ufficio, conformemente all’art. 34 comma 3 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., ad effettuare stime conservative delle emissioni nel caso:

- di mancata comunicazione del modulo per la comunicazione delle emissioni e di mancata iscrizione delle emissioni nel registro dell’Unione;
- di comunicazione incompleta;
- nei casi stabiliti dall’art. 70 del Regolamento 601/2012.

In tal caso il gestore dell’impianto in questione adempirà all’obbligo annuale di restituzione delle quote sulla base della stima d’ufficio effettuata dall’Autorità Nazionale Competente.

Si ricorda che, in caso di mancata trasmissione da parte del gestore della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo nelle modalità riportate, si applicheranno i provvedimenti di cui all’Art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30/2013 e s.m.i..

In data 30/04/2014 Il Comitato ha approvato la Delibera 19/2014 (pdf, 114 KB) recante “Disposizioni all’amministratore della sezione italiana del registro dell’unione in merito all’annotazione sul registro di  dati relativi alle emissioni 2013”.

In data 30/07/2014 Il Comitato ha approvato la Delibera 22/2014 (pdf, 73 KB) recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012” e la relativa “Nota metodologica” (pdf, 108 KB) contenente le modalità di calcolo utilizzate per effettuare la stima.

In data 19/05/2016 il Comitato ha approvato la Delibera 27/2016 (pdf, 74 KB) recante “Modifica della quantità delle emissioni annuali per l’anno 2013 di cui alla delibera 22/2014 per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2093, 2094, 2342 e 2356”.

In data 19/01/2017 il Comitato ha approvato la Delibera 02/2017 (pdf, 128 KB) recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 70 del regolamento 601/2012”

In data 21/02/2017 il Comitato ha approvato la Delibera 12/2017(pdf, 88 KB) recante “Modifica dello stato di esclusione del conto EU-100-5013025 relativo all’impianto aut. 1451”.

In data 21/02/2017 il Comitato ha approvato la Delibera 15/2017 (pdf, 70 KB) recante “Modifica della quantità delle emissioni annuali riportate nel registro per l’anno 2015 per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 1591”.

In data 10/04/2017 il Comitato ha approvato la Delibera 43/2017 (pdf, 1.151 KB) recante “Rettifica del dato emissivo calcolato sulla base del potere calorifico inferiore (PCI) del gas naturale di cui ai comunicati n.1, 2 e 3 del 2017.”

In data 18/05/2017 il Comitato ha approvato la Delibera 61/2017 (pdf, 241 KB) recante “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2016 per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni annuali”.

In data 18/05/2017 il Comitato ha approvato la Delibera 62/2017 (pdf, 207 KB) recante ” Modifica della quantita’ delle emissioni annuali riportate nel registro per l’anno 2016 per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 89, 778, 2243, 2261.”

 

Torna su...


2. Modalità d’invio

La comunicazione delle emissioni deve essere inviata all’Autorità Competente predisposta utilizzando il seguente formato standardizzato approvato dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento 601/2012 (MRR):

La commissione ha pubblicato le seguenti FAQ (pdf, 1.066 MB) in merito alle modifiche apportate sul modulo per la comunicazione annuale delle emissioni. E’ disponibile una traduzione di cortesia in lingua italiana (pdf, 349 KB).

La comunicazione annuale delle emissioni deve essere trasmessa entro il 31 marzo attraverso il portale ETS raggiungibile all’indirizzo web: www.ets.minambiente.it.

La comunicazione deve essere inviata corredata da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da ACCREDIA.

Per le informazioni di dettaglio sul campo di applicazione per il settore aereo si rimanda alla pagina dedicata.

Torna su...


 

 


Ultimo aggiornamento 09.12.2019