Aviazione ed "Emissions trading" 2013-2020

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Indice


1. Quadro normativo
2. Campo di applicazione
3. Estensione del sistema ETS per il settore aereo alla Croazia
4. Monitoraggio delle emissioni dal 1 Gennaio 2013
5. Comunicazione annuale delle emissioni
6. Verifica delle emissioni ed accreditamento dei verificatori
7. Restituzione delle quote
8. Assegnazione gratuita di quote
9. Link utili e supporto tecnico


 

1. Quadro normativo

Dal 1 Gennaio 2012 le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra "Emissions Trading" sancito dalla Direttiva 2003/87/CE (di seguito indicata come "Direttiva ETS").

Le prescrizioni relative al settore dell’aviazione nel sistema ETS, valide a partire dal 1 Gennaio 2013 e destinate agli operatori aerei amministrati dall’Italia, sono contenute all’interno del Decreto Legislativo del 13 marzo 2013, n. 30 (pdf, 4,88 MB) (di seguito "D. Lgs. 30/2013"), come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111 (pdf, 1.638 MB), attuazione nazionale della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. Il D. Lgs. 30/2013 è entrato in vigore il 5 Aprile 2013.

Ai sensi del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito indicato come "Comitato ETS") svolge la funzione di Autorità Competente per l’implementazione nazionale del sistema ETS anche per il settore dell’aviazione.

Modifica della Direttiva ETS nel settore aviazione

Con l’approvazione del Regolamento (UE) N. 421/2014 è stato approvato l’ emendamento della Direttiva ETS relativa all’aviazione. Riguardo all’applicazione di tale Regolamento e la modifica del campo di applicazione, si consiglia di consultare il sito web della Commissione Europea, in particolare la pagina:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/faq_en.htm

Il 3 febbraio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021, la proposta prevede la modifica dell'articolo 28 bis della Direttiva 2003/87/CE e l'aggiunta di altri due articoli (28 ter e 28 quater) e la modifica del suo allegato I.

Il 29 dicembre u.s. è stato pubblicato il “Regolamento (UE) n. 2392/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021”.

Tale Regolamento estende le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) n.421/2014 fino al 31 dicembre 2023. Restano invariate, inoltre, le disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione annuale delle emissioni e assegnazione di quote gratuite per il medesimo periodo di tempo.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina della Commissione Europea al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2017:350:TOC

La Commissione europea ha anche elaborato delle Frequently Asked Questions (FAQ), disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en#tab-0-2

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2. Campo di applicazione

Tutti gli operatori che esercitano una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I del D. Lgs. 30/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, sono inclusi nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (tutti i voli in arrivo ed in partenza da un aeroporto situato nel territorio della Unione Europea, con l’esclusione dei voli esenti come indicati nel suddetto allegato).

La Commissione Europea redige annualmente un elenco di operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo incluse nel campo di applicazione, assegnando ciascun operatore all’amministrazione di uno Stato Membro. L’elenco aggiornato degli operatori aerei è stato adottato con il Regolamento (UE) 2016/282 (pdf, 5.729 MB) della Commissione Europea, del 26 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo.

Il 7 aprile 2016 il Comitato ha approvato la delibera 19/2016 (pdf, 343 KB) recante “Lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia per l’anno 2016, ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013, e s.m.i, e del Regolamento UE n.421/2014.”

Il 21 febbraio 2017 il Comitato ha approvato delibera 05/2017 (pdf, 641 KB) recante “Lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia per l’anno 2017, ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013, e s.m.i.”

Il 3 marzo 2017 il Comitato ha approvato la delibera 19/2017 (pdf, 1.260 KB) recante “Integrazione all’allegato 1 della lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia per l’anno 2017, ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013, e s.m.i.”

Il 23 giugno 2017 il Comitato ha approvato la delibera 89/2017 (pdf, 1457 KB) recante “Emendamento all’Allegato 1 della lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia per l’anno 2017, ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013, e s.m.i.”

 

Prior Compliance List

Tenuto conto del fatto che taluni operatori ricadenti nel campo di applicazione non vengono identificati nei tempi utili per la loro inclusione nell’elenco annuale degli operatori aerei, la Commissione Europea pubblica periodicamente una "prior compliance list" allo scopo di permettere ad un operatore di conoscere in tempi utili l’Autorità Competente cui verranno probabilmente assegnati alla prossima revisione dell’elenco ufficiale.

La versione aggiornata della "prior compliance list" (pdf, 661 KB) è stata pubblicata nel Giugno 2014 sul sito della Commissione Europea.

Si invitano gli operatori aerei presenti nella suddetta "prior compliance list", ed assegnati all’Italia, a contattare al più presto il Comitato ETS all’indirizzo email: aviation-ets@mite.gov.it.

Esenzione "de minimis"

L’esenzione "de minimis" ai sensi del punto (l), allegato I del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., è applicabile quando un operatore aereo amministrato dall’Italia:

  1. I. è un operatore aereo di trasporto aereo commerciale, ovvero un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; in tal caso è in possesso di un Certificato di Operatore Aereo (COA) ai sensi del paragrafo 1, Allegato 6 della "Chicago Convention";
  2. II. ha effettuato meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, oppure voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno.

In mancanza di altri dati disponibili o completi (dalla Commissione Europea o da Eurocontrol), è responsabilità dell’operatore aereo dimostrare all’Autorità Competente la sussistenza delle due condizioni (I) e (II) per poter usufruire dell’esenzione "de minimis".

Un operatore aereo amministrato dall’Italia che dimostri, in riferimento ad un determinato anno (x), la sussistenza delle condizioni di cui ai sopracitati punti (I) e (II), viene considerato esente "de minimis" ai sensi del punto (l) dell’allegato I del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., e non è tenuto ad adempiere agli obblighi ETS per l’anno (x) e finché rimangono soddisfatte tali condizioni.

Tuttavia lo stesso operatore ha l’obbligo di controllare costantemente la sussistenza delle condizioni di cui sopra e, qualora anche solo una di esse non sia confermata in relazione alle attività di trasporto aereo svolte in un determinato anno (y), sarà tenuto a:

  • darne tempestiva comunicazione all’Autorità Competente;
  • riprendere l’attività di monitoraggio delle emissioni in conformità al piano di monitoraggio già approvato, se questo rispecchia ancora le modalità operative, oppure presentare all’Autorità competente un nuovo piano di monitoraggio per l’approvazione;
  • inviare comunicazione debitamente verificata delle emissioni prodotte nell’anno (y) entro il 31 marzo dell’anno successivo, e provvedere alla restituzione delle quote corrispondenti entro il 30 aprile.
     

Regolamento (EU) N. 421/ 2014

Il 16 aprile 2014 è stato approvato il Regolamento (UE) N. 421/2014 (pdf, 359 KB) del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale. Il Regolamento (UE) 421/2014 introduce un'esenzione temporanea in aggiunta all'allegato I della direttiva 2003/87/CE secondo cui gli operatori aerei non commerciali le cui emissioni annue di CO2 sono inferiori a 1 000 tonnellate sono esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. Inoltre, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.

Gli Stati membri non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

a) tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE);
b) tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE;
c) la restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni verificate nel 2013 prodotte dai voli tra gli aerodromi situati negli Stati del SEE, effettuata entro il 30 aprile 2015, anziché il 30 aprile 2014, e la comunicazione delle emissioni verificate nel 2013 prodotte dai suddetti voli effettuata entro il 31 marzo 2015, anziché il 31 marzo 2014.

Si sottolinea, inoltre, che gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le suddette deroghe. Per l'applicazione della deroga, è importante ricordare che i metodi per l'assegnazione e il rilascio di quote agli operatori aerei rimangono quelli stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, vale a dire un calcolo basato sui dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro rispetto ai pertinenti periodi cui essa fa riferimento. Inoltre, le scadenze per la restituzione e la comunicazione delle emissioni del 2013 sono fissate fino al 2015.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Commissione Europea:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0421

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3. Estensione del sistema ETS per il settore aereo alla Croazia

In seguito all’ingresso della Croazia nell’Unione Europea dal 1 luglio 2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 il sistema ETS verrà esteso anche alla Croazia.

L’estensione del sistema ETS comporterà pertanto l’inclusione di voli addizionali nel campo di applicazione sancito dall’allegato I al D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., ovvero:

  • voli interni in Croazia
  • voli verso la Croazia da Paesi terzi rispetto allo EEA (Stati UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein)
  • voli in partenza dalla Croazia verso Paesi terzi rispetto allo EEA

Si precisa che la prima restituzione delle quote relativa a tali voli addizionali dovrà essere effettuata entro il 30 Aprile 2015, in riferimento alle emissioni del 2014.
Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione sono invece applicabili alle emissioni prodotte da voli interni alla Croazia e dai voli tra Croazia e Paesi Terzi a partire dal 1 Luglio 2013: gli operatori interessati dovranno pertanto far riferimento agli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per gli operatori aerei amministrati dall’Italia, tenendo conto delle emissioni relative ai voli addizionali a partire dal 1 Luglio 2013.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti in merito all’inclusione della Croazia nel sistema ETS si rimanda a quanto pubblicato sul sito della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/croatia/index_en.htm

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4. Monitoraggio delle emissioni dal 1 Gennaio 2013

Il 21 giugno 2012 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) N. 601/2012 (di seguito "Regolamento 601/2012"), concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, valido a partire dal 1 gennaio 2013.

Il Comitato ha approvato in data 28 Dicembre 2012 la Deliberazione n. 45/2012 (pdf, 394 KB) recante le disposizioni di attuazione del Regolamento 601/2012.

A partire dal 1 gennaio 2013 gli operatori aerei amministrati dall’Italia effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni del Regolamento 601/2012 e della Deliberazione 45/2012 del Comitato.

Tale deliberazione prevede che:

  • Ai sensi dell’art. 2(1), tutti gli operatori aerei amministrati dall’Italia aventi un piano di monitoraggio delle emissioni già approvato sono tenuti ad inviare entro il 31 Gennaio 2013 il piano di monitoraggio delle emissioni annuali aggiornato secondo il formato elettronico standard predisposto dalla Commissione Europea e conforme al Regolamento 601/2012.
  • Ai sensi dell’art. 2(2), così come stabilito dall’art. 10(1) del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., gli operatori aerei amministrati dall’Italia trasmettono al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni annuali secondo il formato elettronico standard predisposto dalla Commissione Europea e conforme al Regolamento N. 601/2012, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto ovvero entro 60 giorni dal momento in cui 1'operatore aereo è individuato, all’interno dell’elenco degli operatori aerei pubblicato annualmente dalla Commissione Europea, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.

I piani di monitoraggio, ed i loro aggiornamenti, sono trasmessi sul Portale ETS www.ets.minambiente.it .

E’ ritenuto valido solo il seguente formato elettronico standard predisposto dalla Commissione Europea e disponibile anche sul sito
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

La Commissione Europea fornisce specifici strumenti per facilitare la comprensione delle prescrizioni di monitoraggio indicate nel Regolamento 601/2012. Per la corretta compilazione del modulo del piano di monitoraggio e la redazione dei documenti integrativi richiesti si rimanda pertanto alla pagina della Commissione Europea, ed in particolare alla consultazione del documento "Guidance document No. 2 - The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for aircraft operators".

Il 19 giugno 2013 è stata approvata la Deliberazione n. 14/2013 (pdf, 492KB), attraverso la quale il Comitato ha effettuato la ricognizione dei Piani di monitoraggio degli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi dell’articolo 10(5) del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i..

Emettitori di entità ridotta

Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 601/2012, un operatore aereo che abbia effettuato meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, oppure voli che determinino emissioni annue totali inferiori a 25.000 tonnellate l’anno, viene considerato un "emettitore di entità ridotta". Si ricorda che tali operatori possono adottare procedure semplificate per il monitoraggio delle loro emissioni: in particolare, il consumo di combustibile può essere stimato utilizzando gli strumenti implementati da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti (previa approvazione della Commissione).

Maggiori informazioni in merito agli strumenti semplificati sono disponibili sul sito di Eurocontrol.

Aggiornamento del Piano di monitoraggio

Le modifiche alla metodologia di monitoraggio che richiedano un aggiornamento del piano devono essere specificatamente approvate dall’Autorità competente.

In caso di modifiche "significative", gli operatori aerei sono tenuti a trasmettere il piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal momento in cui la modifica ha effetto.

Il piano di monitoraggio deve essere aggiornato in base alle disposizioni di cui agli Art. 14, 15 e 16 del Regolamento 601/2012. In particolare, si segnala che vengono ritenute "significative", e pertanto da notificare all’Autorità competente secondo i termini sopra riportati, le seguenti modifiche:

Piano di monitoraggio delle emissioni:

  • una modifica dei livelli relativi al consumo di combustibile;
  • cambiamento del valore del fattore di emissione;
  • un cambiamento del metodo di calcolo (metodo A – metodo B);
  • l’introduzione di nuovi flussi di fonti, o una modifica alla classificazione dei flussi di fonte;
  • modifiche relative allo status dell’operatore aereo inteso come "emettitore di entità ridotta" ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 601/2012 (si veda paragrafo precedente).

 Piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:

  • un cambiamento dallo status non commerciale a quello commerciale del servizio di trasporto aereo fornito;
  • una modifica riguardante l’oggetto del servizio di trasporto aereo, inteso come trasporto passeggeri, merci o posta;
  • un cambiamento delle modalità di acquisizione dei dati;
  • una modifica dei livelli applicati nella determinazione del carico utile.

Nei casi in cui intervengano modifiche "non significative" (non incluse nell’elenco di cui sopra, ad esempio, variazioni alla flotta), e qualora tali variazioni rispettino comunque la metodologia di monitoraggio approvata e non determinino un’alterazione della conformità ai valori di incertezza richiesti, l’operatore aereo trasmette sul Portale ETS il Piano aggiornato entro il 31 dicembre dell’anno in cui la modifica ha effetto, ai fini di una nuova approvazione da parte dell’Autorità competente.

 Piano di miglioramento ai sensi dell’articolo 69(4) del Regolamento 601/2012

Ai sensi dell’articolo 69(4) del Regolamento 601/2012, se la dichiarazione di verifica predisposta conformemente al Regolamento 600/2012 (si veda paragrafo “verifica delle emissioni di gas serra ed accreditamento dei verificatori”) indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento, l’operatore aereo trasmette una relazione all’autorità competente nella quale descrive quando e come l’operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal verificatore e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.

L’operatore aereo trasmette relazione ai sensi dell’articolo 69(4) mediante il seguente modulo:

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 Giugno dell’anno in cui la dichiarazione di verifica è stata redatta dal verificatore, sul Portale ETS.

 Approvazione dei Piani di monitoraggio

Il Comitato ha adottato le seguenti deliberazioni di approvazione dei piani di monitoraggio, e degli aggiornamenti, presentati dagli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i.. Si ricorda che attraverso suddette deliberazioni, inoltre, vengono assegnati o confermati i codici identificativi dei piani approvati, necessari all’apertura del conto sul Registro dell’Unione da parte degli operatori, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1193/2011 della Commissione.

 

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5. Comunicazione annuale delle emissioni

Ai sensi dell’Art. 34 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., entro il 31 marzo di ogni anno l’operatore aereo amministrato dall’Italia presenta all’Autorità competente una comunicazione contenente le emissioni relative alle attività di trasporto aereo svolte nell’anno precedente, monitorate in conformità al piano di monitoraggio approvato dal Comitato ETS ed al Regolamento 601/2012.

Il Comitato ETS ha approvato la Deliberazione n. 44/2016 (pdf, 173 KB), recante "Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30". Tale Delibera supera le seguenti delibere: Delibera 7/2014, Delibera 3/2016 e Delibera 11/2016.

Ai sensi della predetta Deliberazione, è ritenuto valido solo il seguente formato elettronico standard predisposto dalla Commissione Europea e conforme al Regolamento 601/2012, in lingua inglese oppure italiana.

La comunicazione delle emissioni deve essere sottoscritta dall’operatore aereo con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e trasmessa attraverso il portale ETS. La comunicazione deve essere inviata corredata da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da ACCREDIA (si veda paragrafo "Verifica delle emissioni ed accreditamento dei verificatori").

 

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6. Verifica delle emissioni di gas serra ed accreditamento dei verificatori

Accreditamento dei verificatori

Il D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., stabilisce che le comunicazioni annuali delle emissioni, nonché le comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, siano verificate da un verificatore accreditato. Ai sensi dell’Art. 35 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., i verificatori devono essere accreditati da ACCREDIA, organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008.

ACCREDIA ha stabilito le procedure per l’accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, disponibili sui siti web:
http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=332&page=4&id_context=3808
http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=327&page=4&id_context=2862

Disposizioni in materia di verifica

Il D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., stabilisce i criteri per lo svolgimento dell’attività di verifica e rimanda per i dettagli alle disposizioni approvate dalla Commissione Europea il 21 luglio 2012 con il Regolamento (UE) N. 600/2012 (pdf, 968 KB), (di seguito "Regolamento 600/2012").

Per la verifica della comunicazione annuale delle emissioni e della comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si rimanda al Capo II del Regolamento 600/2012, evidenziando in particolare che a seguito dello svolgimento dell’attività di verifica il verificatore rilascia all’operatore aereo una dichiarazione di verifica relativa alla comunicazione verificata. La dichiarazione comprende almeno gli elementi di cui all’art. 27 del Regolamento 600/2012, ed è predisposta utilizzando il seguente formato standard approvato dalla Commissione Europea ai sensi dell’Art. 74 del Regolamento 601/2012. Il Comitato ETS ha approvato la deliberazione n. 43/2016 recante “Approvazione del modulo di dichiarazione di verifica nel caso di verifica della comunicazione delle emissioni”. Tale delibera prevede un aggiornamento del modello di dichiarazione di verifica della comunicazione delle emissioni approvato dal Climate Change Committee (CCC).

  • Modulo standard per la dichiarazione di verifica nel caso di verifica della comunicazione delle emissioni e della comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
    Versione IT (xls, 515 KB)
    Versione EN (xls, 482 KB)

La dichiarazione di verifica deve essere sottoscritta dal verificatore con firma digitale basata su un certificato qualificato, come definito dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Quesiti, documentazione e link utili per lo svolgimento dell’attività di verifica

La Commissione Europea ha predisposto una serie di documenti e linee guida allo scopo di assicurare un’attuazione armonizzata del Regolamento 600/2012. Tutti i documenti necessari sono disponibili al paragrafo "Accreditation and Verification Regulation (AVR): Guidance and templates" della pagina web della Commissione Europea, al seguente link:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

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7. Restituzione delle quote

Entro il 30 Aprile di ciascun anno tutti gli operatori aerei amministrati dall’Italia sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno precedente. Tali emissioni devono essere monitorate, verificate e comunicate secondo le modalità descritte nei paragrafi "Monitoraggio delle emissioni dal 1 Gennaio 2013", "Verifica delle emissioni di gas serra ed accreditamento dei verificatori" e "Comunicazione annuale delle emissioni" di cui alla presente pagina.

La restituzione delle quote avviene attraverso il conto dell’operatore aereo presso il Registro dell’Unione. Ai sensi dell’Art. 28 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito "ISPRA") svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell’Unione: pertanto, per informazioni circa l’apertura del conto operatore, nonché per informazioni in merito alle operazioni sul Registro, si faccia riferimento alla pagina web ISPRA dedicata all’EU ETS.

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8. Assegnazione gratuita di quote

In conformità a quanto disposto dall’Art. 7 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., e sulla base dei parametri fissati dalla Commissione Europea, il Comitato ha determinato la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per il 2012 e per il periodo 2013-2020 agli operatori aerei amministrati dall’Italia aventi diritto.

Il 29 dicembre 2011 è stata approvata la Deliberazione 36/2011 (pdf, 49 KB) relativa all’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia: all’interno degli allegati 1 e 2 della citata Deliberazione sono riportate le quote gratuite determinate in riferimento al 2012 ed al periodo 2013-2020. Tali quote vengono rilasciate, secondo l’Art. 9 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i., all’operatore aereo avente diritto entro il 28 Febbraio di ciascun anno.

In data 3 novembre 2014 è stata approvata la Deliberazione 27/2014 (pdf, 45 KB) relativa alla "Revisione dell’assegnazione delle quote di emissioni di CO2 a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi del Regolamento (ue) n. 421/2014".

In data 3 marzo 2017 è stata approvata la Deliberazione 18/2017 (pdf, 2.423 KB) recante “Revisione dell’assegnazione delle quote di emissioni di CO2 a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia per il periodo 2017-2020.”

Nuovi entranti e "Riserva speciale"

Ai sensi dell’Art. 8 del D. Lgs. 30/2013, e s.m.i., possono presentare domanda per l’assegnazione gratuita di quote dalla “Riserva Speciale” in relazione al periodo di riferimento 2013-2020:
a) gli operatori aerei amministrati dall’Italia che abbiano iniziato ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I del D. Lgs. 30/2013, e s.m.i., dopo il 2010, e la cui attività non e' una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore;
b) gli operatori aerei amministrati dall’Italia i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati già trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro (2010), ed il secondo anno civile del periodo di riferimento corrente (2014), e la cui attività non e' una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore.

Il Comitato ha adottato la Deliberazione 22/2015 (pdf, 73 KB) recante le modalità per la presentazione della domanda da parte degli operatori aerei delle quote di emissioni a titolo gratuito dalla Riserva Speciale.

In data 17 aprile 2015 il Comitato ha approvato la Deliberazione 12/2015 (pdf, 75 KB) recante "Rilascio delle quote di emissione per gli anni 2013, 2014 e 2015 agli operatori aerei amministrati dall’Italia".

In data 7 aprile 2016 il Comitato ha approvato la Deliberazione 20/2016 (pdf, 94 KB) recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2016 agli operatori aerei amministrati dall’Italia.”

In data 7 aprile 2016 il Comitato ha approvato la Deliberazione 21/2016 (pdf, 67 KB) recante “Elenco degli operatori aerei amministrati dall’Italia di cui all’allegato B della delibera 12/2015, per i quali non si procede al rilascio delle quote per gli anni 2013, 2014, 2015.”

In data 24 aprile 2017 il Comitato ha approvato la Deliberazione 50/2017 (pdf, 235 KB) recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017 agli operatori aerei amministrati dall’Italia.”

In data 08 maggio 2017 il Comitato ha approvato la Deliberazione 56/2017 (pdf, 1.210 MB) recante “Metodo di calcolo del costo di acquisto e di trasferimento sul registro dell’unione di quote di emissione di cui all’art. 36 comma 3 del d.lgs 30/2013 e determinazione del costo di acquisto e trasferimento per il settore aviazione per l’anno 2017”.

In data 18 maggio 2017 il Comitato ha approvato la Deliberazione 59/2017 (pdf, 351KB) recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017 all’operatore aereo Ethiopian Airlines.”

 

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9. Link utili e supporto tecnico

Per qualsiasi informazione specifica è possibile contattare la Segreteria Tecnica del Comitato ETS, inviando una mail all’indirizzo e-mail: aviation-ets@mase.gov.it .
Ulteriori documenti di supporto, utili alla comprensione delle prescrizioni della Direttiva ETS, sono disponibili sulla pagina "Aviation" del sito web della Commissione Europea.

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Ultimo aggiornamento 30.08.2021