CITES - Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione

Recapiti:

Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare
Direttore Generale: Contrammiraglio (CP) Francesco Tomas
Tel. 06 57 22 3401/5008/8104/8368
Fax. 06 57 22 3470
E-mail: tbm-udg@mase.gov.it
PEC: tbm@pec.mase.gov.it

Autorità di gestione CITES e giardini zoologici
Email: pnm-cites@mase.gov.it
Telefono: 06 5722 8340

 

Giardini Zoologici

 


Materiale utile


Notizie dalla CITES:

  • Con la Notifica 2019/043, il Segretariato della Convenzione CITES ha comunicato l’adozione da parte di Israele di misure più restrittive rispetto alla Convenzione.
  • Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto 9 marzo 2018 recante “Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all’applicazione della convenzione di Washington"
  • Dal 12 maggio 2017 il Canada ha introdotto misure più restrittive all’importazione di esemplari appartenenti al genere Caudata spp per prevenire la diffusione del patogeno Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) - Notifica 2017/046
  • Dal 9 aprile 2015 è vietata l’importazione ed il transito negli Stati Uniti di esemplari vivi di Python reticulatus, Eunectes deschauenseei, Eunectes murinus ed Eunectes beniensis in assenza di una specifica autorizzazione (injurious-wildlife permit).
  • Dal 13 marzo 2015 in Australia sono in vigore misure più restrittive rispetto alla Convenzione per l’importazione, le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di leoni, elefanti, rinoceronti e cetacei.
  • In Nuova Zelanda sono in vigore misure più restrittive rispetto alla Convenzione per l’importazione di oggetti personali e domestici.

 

Obiettivi


La Convenzione di Washington (CITES) è una convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione siglata nel 1975. Lo scopo fondamentale della Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.

Sono elencate negli elenchi (Appendici) della CITES, con diversi gradi di protezione, oltre 35.000 specie di animali e piante. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi che morti, le parti (come l’avorio e la pelle) ed i prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante). Gli Stati Parte della CITES operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre Appendici attraverso l’emissione di licenze e certificati.

La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell’Unione Europea per la CITES sono:

  • regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato;
  • regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 1587/2019 della Commissione del 24 settembre 2019 che vieta l'introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche.

Tali regolamenti costituiscono il quadro normativo per la  disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell’UE. I regolamenti comunitari prevedono quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE. L’Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A a C ma per le quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza. Per conformarsi agli altri strumenti dell’UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A. Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati.

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Washington con la legge 19 dicembre 1975, n.874 e, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l'Autorità di Gestione principale in Italia è costituita dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento. L'Autorità per l'emissione dei certificati è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri. L'Autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale è affidata al Raggruppamento Carabinieri CITES sul territorio e alla Guardia di Finanza negli spazi doganali.

L’Italia ha disciplinato i reati relativi all'applicazione della Convenzione e dei regolamenti Comunitari con la Legge 7 febbraio 1992 n.150; la stessa norma prevede alcune misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla Convenzione e dai regolamenti comunitari quali il divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e l’obbligo di tenuta di un registro per le attività commerciali che detengano esemplari vivi, morti parti o derivati di specie elencate negli allegati A e B del Regolamento 338/97.

 

Adesioni


Sono Parti della Convenzione 182 Paesi e l’Unione europea.

 

Ratifica da parte dell'Italia


Legge 19 dicembre 1975, n. 874.

 

Deposito dello strumento di Ratifica


3 ottobre 1979.

 

Entrata in vigore


31 dicembre 1979.

 

Misure che le parti devono adottare:


  • adozione della normativa nazionale in attuazione della Convenzione;
  • adozione di sanzioni penali contro il commercio illegale di esemplari protetti;
  • confisca degli esemplari commerciati illegalmente ed eventuale rinvio allo stato esportatore;
  • elaborazione di rapporti periodici in merito all'applicazione della Convenzione;
  • tenuta dei registri relativi al commercio di esemplari o parti delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III;
  • comunicazione al governo depositario della Convenzione del nome e dell'indirizzo dell'Autorità preposta all'applicazione della Convenzione;
  • comunicazione al Segretariato delle variazioni nelle designazioni dei funzionari autorizzati all’emissione delle licenze e dei certificati;
  • trasmissione, su richiesta del Segretariato o di qualunque Autorità amministrativa designata, dei timbri, dei sigilli e degli altri mezzi utilizzati per autenticare licenze e certificati;
  • presentazione alla Conferenza delle Parti di proposte di emendamento alle Appendici della Convenzione.

 

Riferimenti normativi:


Internazionali:

 

Comunitari:

 

Nazionali:

 

Organismi gestionali internazionali:


 

Organismi gestionali comunitari:


 

Organismi gestionali nazionali:


Ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l'Autorità di Gestione principale in Italia è costituita dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica- Autorità di gestione CITES che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento. L'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali che si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri. L'Autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale è affidata in via principale al Raggruppamento Carabinieri CITES e, negli spazi doganali, alla Guardia di Finanza.

 

Organismi scientifici


A livello internazionale:

Comitato Animali e Comitato Piante

I Comitati Animali e Piante CITES sono stati istituiti alla sesta Conferenza delle Parti (Ottawa, 1987) r lr loro competenze sono individuate nella Risoluzione Conf. 11.1 (Rev. CoP16), Annex 2. Sono composti da biologi esperti e altri specialisti che forniscono il necessario supporto tecnico-scientifico riguardo alle decisioni in merito alle specie animali e vegetali che sono o potrebbero essere elencate nelle Appendici CITES.

I due comitati hanno il compito di effettuare periodiche revisioni delle specie al fine di assicurarne l’inclusione nella giusta Appendice CITES, di fornire consulenza in caso di specie soggette a commercio non sostenibile e suggerire azioni che consentano una corretta gestione della specie per la sua conservazione e gestione sostenibile (mediante un processo conosciuto come ‘Revisione del Commercio Significativo’). Nei due Comitati sono presenti anche esperti per la nomenclatura che si occupano di revisionare costantemente i nomi delle specie, a livello di sottospecie o varietà botanica, per un utilizzo standardizzato tra i Paesi parte della Convenzione; inoltre, verificano che gli eventuali cambiamenti nei nomi utilizzati per le specie non causino modifiche non previste nel livello di protezione della specie o del taxon.

 

A livello comunitario:

  • Gruppo di consulenza scientifica (SRG)
     Il gruppo di consulenza scientifica è composto dai rappresentanti delle autorità scientifiche di ogni Stato membro ed esamina qualsiasi questione scientifica relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 338/97 (art.17 del Regolamento (CE) 338/97).

 

A livello nazionale:

  • Commissione Scientifica CITES

la Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora svolge le funzioni previste dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (legge 7 febbraio 1992 n.150 art.4, comma 5, istituita con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 27 aprile 1993).

La composizione ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal DM 25.10.2018.

È presieduta dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome (art. 12 -bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.).

Componenti dell’attuale Commissione Scientifica CITES:

 

Immagine componenti Commissione Scientifica CITES

 

 

 

 

 

 

 

Link utili


Convenzioni relative alla Diversità Biologica:

 

Immagine Biodiversity Related Conventions

 

 

 

 

 

 

 

Altri siti d'interesse


 

Risorse interne di questa pagina


 

 

 

 


Ultimo aggiornamento 10.10.2024