Trasporto transfrontaliero rifiuti urbani, la sentenza della Corte di Giustizia Ue sulla Plan-Eco

Coinvolta la Direzione per i rifiuti e l’inquinamento nella complessa vicenda giudiziaria

La Plan-Eco, società specializzata nel settore del trasporto e recupero transfrontaliero dei rifiuti, ha presentato richiesta di notifica e autorizzazione il 21 ottobre 2015 alla Regione Veneto per l’esportazione di 2.000 tonnellate di rifiuti identificati dal codice CER 19.12.12., prodotti con trattamento R12 dall’impianto Futura S.r.l. e destinati a recupero energetico in un impianto slovacco. La Regione Veneto, con provvedimento del 22 aprile 2016, ha negato tale autorizzazione. 

Per tale ragione, la Plan-Eco S.r.l., con ricorso del 2016 innanzi al TAR-Veneto, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego. Con sentenza n. 1261 del 2016, il Tribunale ha accolto il ricorso in quanto i rifiuti speciali con codice CER 19.12.12. sono destinati al recupero energetico R1 presso un impianto slovacco, e non allo smaltimento, come peraltro si evince dalle stesse delibere regionali. La Regione Veneto ha impugnato la suindicata sentenza innanzi il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha poi disposto una verificazione, su base documentale, nominando il dott. Mariano Grillo, direttore della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (ora Direzione per l’economia circolare) di questo ministero, che si è avvalso del supporto dell’ing. Valeria Frittelloni, dirigente del Centro nazionale dei rifiuti e dell’economia circolare di ISPRA e dell’ing. Giuseppe Mininni, già dirigente di Ricerca CNR –IRSA. La verificazione ha evidenziato che i rifiuti sono stati oggetto di un trattamento che non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di rifiuti urbani.

Con ordinanza n. 4196 del 2020, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa. La Corte di giustizia UE ha rilevato che l’autorità competente di spedizione può opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica destinati al recupero o allo smaltimento. 

Questa sentenza, oltre a risolvere il contenzioso tra la Regione Veneto e la Plan Eco S.r.L., definisce una questione spinosa che nel corso degli anni ha generato criticità nella gestione degli scarti di lavorazione derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti. La sentenza, quindi, definisce la complessa questione della classificazione dei rifiuti in uscita dagli impianti di tritovagliatura (trattamento meccanico), già peraltro anticipata nella relazione di verificazione, garantendo, in tal modo, la corretta gestione di tale flusso e consentendo la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani.

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Ultimo aggiornamento 20.12.2021