Previsto all’art 7 Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio, del Dlgs 162/2011 «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio.».
La norma dispone che, sulla base dei dati elaborati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE , sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (per la parte in terraferma), siano individuate, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.
L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Per approfondimenti:
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/cattura-e-stoccaggio-del-biossido-di-carbonio
Competenza:
MASE - Dipartimento Energia (DiE)