Ordinanze contingibili e urgenti art. 191 D.L n. 152/2006

Ordinanze contingibili e urgenti


L’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”, prevede che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Presupposti indefettibili per l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti sono: l’urgenza, da intendersi quale impossibilità di differire l’intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente; la contingibilità intesa come urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti; l’impossibilità di provvedere altrimenti atteso che il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l’emergenza e non può essere utilizzabile per risolvere situazioni di fatto che, per il loro carattere prevedibile e non eccezionale, avrebbero potuto essere affrontate con gli ordinari strumenti a disposizione dell’ Amministrazione.

I requisiti formali dei provvedimenti contingibili ed urgenti devono indefettibilmente specificare gli articoli di legge a cui intendono derogare; devono essere indicate, in modo dettagliato ed esauriente, le ragioni per le quali si è optato per l’adozione di tale provvedimento anziché ricorrere agli ordinari strumenti predisposti dall'ordinamento; devono essere adottate su parere degli organi tecnico-sanitari locali i quali devono esprimersi con specifico riferimento alle conseguenze ambientali; devono infine avere una durata massima limitata a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

 

Banca dati


Le ordinanze contingibili ed urgenti sono comunicate anche al Ministro dell'Ambiente che ne verifica la conformità. Eventuali irregolarità riscontrate vengono segnalate all’Ente emittente per una regolarizzazione.  Tutte le ordinanze pervenute al Ministero sono registrate in una banca dati appositamente predisposta.

Per i dati relativi alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2021 è disponibile un report appositamente predisposto  con una elaborazione, in formato tabellare, dei dati registrati nella banca dati nel periodo indicato.

 

Normativa di riferimento


2006, 3 aprile. Decreto legislativo Norme in materia ambientale Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi 

2016, 22 aprile. Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

2020, 30 marzo. Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”

 

 


Ultimo aggiornamento 14.12.2023