Le foreste e i terreni agricoli coprono attualmente oltre i tre quarti del territorio dell'UE e detengono naturalmente ingenti scorte di carbonio, impedendo la sua fuga nell'atmosfera. Mentre il prosciugamento delle terre di torba, l'abbattimento delle foreste o l'aratura delle praterie generano emissioni, azioni come l'imboschimento o la conversione delle terre arabili in pascoli possono proteggere gli stock di carbonio o determinare il sequestro del carbonio.
Le rimozioni derivano dalla capacità delle piante e dei suoli di assorbire e trattenere i gas serra dall'atmosfera attraverso il processo della fotosintesi e avvengono quando gli alberi crescono o il materiale organico si accumula nei terreni. Al contrario, le emissioni si verificano ad esempio quando le piante muoiono e si decompongono o quando i terreni sono disturbati, in modo che la loro capacità di immagazzinamento diminuisca (es. quando vengono disboscate foreste, quando le zone umide sono prosciugate o quanto i prati vengono arati). Il biossido di carbonio (CO2) si differenzia dagli altri principali gas serra rilevanti per il settore in quanto il carbonio può essere immagazzinato in grandi quantità nei vari pool di carbonio nella vegetazione, nei terreni e negli organismi viventi.
Le foreste dell'UE, ad esempio, assorbono l'equivalente di quasi il 10% delle emissioni totali di gas serra dell'UE ogni anno. L'uso del suolo e la silvicoltura - che includono il nostro uso di suoli, alberi, piante, biomassa e legname - possono così contribuire a una politica climatica vigorosa.
Regolamento (UE) 2018/841 (Regolamento LULUCF)
Il regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, è stato adottato dal Consiglio il 14 maggio 2018, in seguito al voto del Parlamento europeo il 17 aprile 2018.
Il regolamento attua l'accordo tra i leader dell'Unione Europea dell'ottobre 2014 secondo cui tutti i settori dovrebbero contribuire all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione nel 2030, compreso il settore dell'uso del suolo.
È anche in linea con l'accordo di Parigi, che indica il ruolo fondamentale del settore dell'uso del suolo nel raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine per la mitigazione del clima.
All’interno del Regolamento è sancito il principio denominato “no-debit rule” il quale prevede che gli Stati membri si impegnano a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO2 attraverso le azioni messe in atto nel settore.
Sebbene gli Stati membri abbiano già in parte assunto questo impegno individualmente nell'ambito del protocollo di Kyoto fino al 2020, il regolamento sancisce per la prima volta l'impegno nella legislazione dell'UE per il periodo 2021-2030.
Inoltre, lo scopo è esteso dalle sole foreste oggi a tutti gli usi del suolo (e comprese le zone umide entro il 2026).
Le nuove norme forniscono agli Stati membri un quadro per incentivare un uso più rispettoso del clima, senza imporre nuove restrizioni o burocrazia ai singoli soggetti.
Ciò aiuterà gli agricoltori a sviluppare pratiche di agricoltura ecocompatibili e a sostenere i silvicoltori attraverso una maggiore visibilità dei benefici climatici dei prodotti in legno, che possono immagazzinare il carbonio sequestrato dall'atmosfera e sostituire i materiali ad alta intensità di emissione.
Oltre alla regola del “no-debit”, l’’articolo 8 del Regolamento prevede che, entro il 31 dicembre 2018, gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono un livello di riferimento proposto per le foreste, per il periodo dal 2021 al 2025.
Il livello di riferimento per le foreste è basato sulla continuazione di pratiche sostenibili di gestione forestale, come documentate nel periodo dal 2000 al 2009 e tengono conto del futuro impatto delle caratteristiche dinamiche delle foreste collegate all'età, per non limitare, in modo ingiustificato, l'intensità di gestione forestale. Tale elemento è infatti ritenuto fondamentale per lo sviluppo di pratiche sostenibili di gestione forestale e quindi al mantenimento o al rafforzamento dei pozzi di assorbimento del carbonio a lungo termine.
I metodi ed i dati utilizzati per determinare il livello di riferimento proposto per le foreste sono riportati nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e sono coerenti con quelli utilizzati per la comunicazione nazionale relativa ai terreni forestali gestiti.
Successivamente all’invio, la Commissione, in consultazione con gli esperti nominati dagli Stati membri, effettua una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale e dei livelli di riferimento proposti per le foreste anche consultando le parti interessate e la società civile.
Al termine delle consultazioni, la Commissione pubblica una sintesi dei lavori svolti, inclusi i pareri espressi dagli esperti nominati dagli Stati membri, e le relative conclusioni.
Se necessario, la Commissione formula e pubblica raccomandazioni tecniche che tengono conto delle conclusioni della valutazione per agevolare il riesame dei livelli di riferimento proposti per le foreste.
Il 20 dicembre 2018, la Direzione Generale per il Clima e l’Energia ha trasmesso il Piano Nazionale di contabilizzazione forestale dell’Italia, redatto da ISPRA con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
Il 31 dicembre 2019 è stato trasmesso, come previsto da Regolamento (UE) 2018/841, il Piano Nazionale di contabilizzazione forestale che include il livello di riferimento proposto per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025 che tiene conto delle raccomandazioni tecniche formulate dalla Commissione il 18 giugno 2019 (SWD(2019) 213 final).
Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale (Allegato IV – Parte B del Regolamento (UE) 2018/841)
Gli elementi che sono stati presi in considerazione per l’elaborazione del Piano nazionale sono:
a) la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento per le foreste e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento LULUCF;
b) l'elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento per le foreste, il motivo dell'esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti di carbonio considerati nel livello di riferimento per le foreste;
c) la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per la definizione del livello di riferimento per le foreste, conformemente alla relazione nazionale d'inventario più recente e una descrizione delle informazioni sulle pratiche sostenibili e sull'intensità di gestione forestale, nonché delle politiche nazionali adottate;
d) evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;
e) la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento per le foreste si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:
i. la superficie oggetto di gestione forestale;
ii. emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;
iii. caratteristiche delle foreste, tra cui quelle dinamiche relative all'età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;
iv. tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.
Criteri e linee guida per determinare i livelli di riferimento per le foreste (Allegato IV – Parte A del Regolamento (UE) 2018/841)
a) il livello di riferimento è coerente con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, anche incrementando i potenziali assorbimenti da parte delle risorse forestali che invecchiano, i cui pozzi potrebbero altrimenti mostrare un progressivo declino;
b) il livello di riferimento assicura che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;
c) il livello di riferimento dovrebbe assicurare che il sistema di contabilizzazione sia rigoroso e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;
d) il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;
e) si presume un rapporto costante tra l'uso solido ed energetico della biomassa forestale, quale documentato nel periodo dal 2000 al 2009;
f) il livello di riferimento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;
g) il livello di riferimento è coerente con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;
h) il livello di riferimento è coerente con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basa su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.