Linee guida di risanamento di siti non a norma

1. Campo di applicazione


Le linee guida vanno considerate come un riferimento per gli organismi ai quali compete l'adozione di provvedimenti atti a risanare i siti, ove vengono superati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381.
L'Allegato A contiene un primo provvisorio elenco, aggiornato al 25 luglio 2000, dei siti suddivisi per regione, nei quali sono state effettuate indagini e misurazioni dei valori di campo elettromagnetico ai sensi del D.M. 381/98 ed è emerso un superamento dei limiti.

2. Definizione di sito non a norma


Un sito viene definito "non a norma" allorché si verifica il superamento dei limiti del D.M. 381/98. Nel caso in cui da esposti o denunce venga evidenziato un grave disagio per la popolazione, il risanamento va attuato se le misure effettuate da un ente pubblico competente abbiano mostrato il superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti.

3. Verifiche


Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti definiti non a norma è opportuno verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate. Pertanto gli Organi periferici del Ministero delle comunicazioni, competenti per territorio (Ispettorati Territoriali), accertano il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata (mediante controllo, in prima approssimazione, sulla potenza di uscita e sul sistema di antenna) sia quella assentita nei suddetti atti. Qualora siano riscontrate difformità dagli atti di concessione o dalle modifiche autorizzate dagli stessi Ispettorati, si deve procedere anche a riportare gli impianti alla situazione di conformità.

4. Misure


Dopo l'accertamento delle situazioni esistenti nei siti i competenti organi territoriali (ARPA, APPA o PMP-ASL, ISPESL) provvedono all'effettuazione delle verifiche, con l'impiego di metodologie normalizzate e possibilmente in contraddittorio. Qualora ritenuta necessaria, può essere richiesta per l'esecuzione di misure la collaborazione degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni. Al riguardo si ricordano le modalità di esecuzione delle misure e delle valutazioni descritte al paragrafo 7 dell'edizione 1999 delle "Linee guida applicative" predisposte dal Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997, nel seguito indicate come "Linee guida applicative".

 

5. Risanamento


Le procedure per il risanamento dei siti, cioè l'adozione dei provvedimenti che consentano l'abbattimento dei livelli di campo elettromagnetico entro i limiti previsti dalla normativa, sono adottate dalle regioni o dalle province autonome e dai sindaci. Nel caso in cui in una stessa area di competenza esista una pluralità di siti da risanare, va accordata priorità temporale ai siti ove il superamento dei limiti è maggiore. Le modalità da applicare per il risanamento sono quelle previste dal già citato D.M. 10.9.1998, n.381, ed in particolare nell'allegato C, seguendo le indicazioni contenute nei paragrafi 8 e 9 delle "Linee guida applicative".

6. Interventi successivi al risanamento dei siti per le stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica


Nel caso in cui dalla riduzione a conformità prevista dal D.M. 381/98 si dovessero verificare significative riduzioni delle aree servite dagli impianti del sito in questione, tali da richiedere interventi correttivi per ripristinare il grado e la qualità del servizio vanno individuate, caso per caso, adeguate soluzioni per la corretta fruizione, nella misura del possibile, da parte dell'utenza dei servizi forniti nella zona interessata dal sito risanato. L'individuazione di tali soluzioni è di norma competenza del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con le regioni e le province autonome e gli Enti locali competenti.

6.1. Siti aggiuntivi


Se dall'opera di risanamento dovessero riscontrarsi limitazioni ritenute gravose in porzioni delle aree di servizio degli impianti, si può ipotizzare l'individuazione di siti aggiuntivi, ove collocare impianti di potenza ridotta.

6.2. Il trasferimento in siti conformi


La soluzione, che di norma va prevista, è quella del trasferimento degli impianti in siti ove non siano prevedibili, per il rispetto dei limiti, vincoli eccessivi per la potenza degli impianti. Prima di attuare concretamente lo spostamento degli impianti nel nuovo sito vanno verificate le aree di rispetto relative ai seguenti valori di campo elettromagnetico previsti dal D.M. 381/98 : 60 V/m e 0,2 A/m nella banda di frequenze 0,1 - 3 MHz 20 V/m e 0,05 A/m nella banda di frequenze >3 - 3000 MHz 40 V/m e 0,1 A/m nella banda di frequenze >3 - 300 GHz 6 V/m e 0,016 A/m indipendentemente dalla frequenza, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

6.2.1. Il trasferimento di impianti televisivi


Nel caso di impianti di radiodiffusione televisiva il trasferimento va previsto nei siti indicati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, sui quali già è stato ottenuto il consenso (in forma esplicita o mediante silenzio assenso) delle regioni e delle province autonome. La valutazione di compatibilità degli impianti da collocare nel sito di piano con la situazione esistente è effettuata dal Ministero delle comunicazioni. Se il trasferimento verso siti previsti dal piano riguarda siti che non sono attualmente utilizzati dalle emittenti televisive, le Autonomie regionali e gli Enti locali potrebbero facilitarne l'operazione prevedendo la realizzazione delle necessarie infrastrutture.

6.2.2. Il trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora


Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora il sito ove prevedere il trasferimento è indicato dagli enti locali competenti, tenendo presente che di norma i bacini dell'emittenza sonora sono di dimensioni provinciali, pertanto dovranno essere evitati quei siti, dai quali possa essere effettuata una copertura multiprovinciale. Il Ministero delle comunicazioni verificherà l'idoneità al servizio del sito individuato ed, ove la verifica avesse esito positivo, ne sarà data comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha in corso di predisposizione il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora, perché ne venga valutato l'inserimento nello schema di piano. Nel caso di risanamento di siti, che sono già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano vigente con il numero e le caratteristiche degli impianti previsti nel piano stesso.


Ultimo aggiornamento 08.02.2021