Nella normativa italiana il rispetto del terzo pilastro della Convenzione è assicurato dalla stessa normativa sull’accesso alle informazioni ambientali. Il D.lgs 195/2005 prevede infatti che contro le determinazioni dell’autorità pubblica concernenti il diritto di accesso all’informazione, e nel caso di mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente possa presentare ricorso in sede giurisdizionale o chiedere il riesame in sede amministrativa. La normativa rinvia alle procedure previste in tema di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 e successive modifiche).
Nel caso di violazione della normativa ambientale o nel caso di decisioni/atti/omissioni adottati in modo illegittimo dall’autorità pubblica, l’ordinamento italiano prevede che qualsiasi persona o gruppo d persone possa agire in giudizio. Gli individui o i gruppi di individui devono, tuttavia, far valere il proprio interesse legittimo, ovvero dimostrare che la decisione impugnata ha un effetto diretto su loro stessi.
Questo limite non vale invece per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della L.349/1986 che, come previsto dalla stessa legge 349/1986, possono “denunciare fatti lesivi di beni ambientali di cui siano a conoscenza”, “intervenire nei giudizi per danno ambientale” e “ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”, anche senza far valere un interesse legittimo. La legge riconosce, infatti, alle associazioni di protezione ambientale la capacità di rappresentare i così detti interessi diffusi, ovvero quegli interessi di cui sono portatori indistinti i membri della comunità e la generalità della popolazione.
Le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono anche direttamente impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni che causano danno ambientale (L. 127/1997).
Un ulteriore canale di accesso per i cittadini alla giustizia in materia ambientale è costituito dalla possibilità, prevista dall’art. 309 del D.lgs 152/2006, di sollecitare l’intervento statale per ottenere il risarcimento del danno ambientale. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, le persone fisiche o giuridiche che vantano un interesse legittimo e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della L. 349/1986 possono sollecitare il Ministero dell’Ambiente ad intervenire (presentando denunce e osservazioni corredate da documenti ed informazioni) per ottenere il risarcimento o la prevenzione del danno ambientale. Il Ministero dell’Ambiente è infatti legittimato ad agire per il risarcimento o la prevenzione del danno ambientale sia in via giurisdizionale (ricorrendo all’organo competente) che in via amministrativa (adottando un’ordinanza immediatamente esecutiva).
Ai sensi dell’articolo 310, gli stessi soggetti che possono sollecitare l’azione del Ministero dell’Ambiente possono anche ricorrere al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati o contro il silenzio inadempimento del Ministero.