Già prima della Convenzione di Aarhus, la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (L. 349/1986) ha stabilito il dovere del Ministero di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente.

Dieci anni più tardi, il D.lgs 39/1997, recependo la Direttiva 90/313/CEE, ha sancito che le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta e non solo a coloro che possono dimostrare di subire gli effetti diretti dei processi decisionali in materia ambientale e vantano dunque un interesse legittimo (come invece prevede la disciplina generale in tema di accesso ai documenti amministrativi attraverso la L. 241/1990).

A seguito dell’entrata in vigore della Convenzione di Aarhus, l’Italia ha emanato il D.lgs 195/05 che sostituisce la disciplina previgente enunciando in maniera più compiuta i principi generali di informazione ambientale.

Il D.lgs 195/2005 (e successive modifiche) recepisce la Direttiva 2003/4/CE che – abrogando la precedente Direttiva 90/313/CE – dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus in materia di informazione ambientale.

L’articolo 3 del D.lgs 195/2005 ribadisce che: “L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Il Decreto introduce, inoltre, una serie di misure innovative, con particolare riguardo a:

  • la creazione di database elettronici accessibili al pubblico e di punti di informazione (utilizzando gli URP dove possibile);
  • il restringimento dei casi di diniego delle informazioni ambientali;
  • la disseminazione attiva delle informazioni;
  • l’elaborazione di una relazione annuale sull’applicazione del decreto medesimo.

 


Ultimo aggiornamento 07.07.2016