La legislazione nazionale e comunitaria

CSS nel D.Lgs vo 152/06

Il decreto legislativo n. 205/2010 modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di recepire la nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), inserendo, all’articolo 183, comma 1, lettera cc) “ Il combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.”

End of waste
L’articolo 184-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, applica il principio di “end of waste” della Dir. 2008/98/CE che stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, inclusi il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto materiale non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

In assenza di criteri comunitari riguardanti l’End of Waste dei Combustibili Solidi Secondari, in Italia è stato emanato il DM 14 febbraio 2013, n.22

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”

Prima della sua pubblicazione, lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione Europa (CE) che ha aperto una consultazione pubblica durata circa 1 anno (2012-2013).
Al termine della consultazione, aperta a tutti i cittadini, imprese e governi  ell’EU-27, la CE ha espresso parere favorevole alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano.

Principali disposizioni del DM 14 febbraio 2013, n. 22

Qualità di CSS ammessa alla qualifica End of Waste (CSS-Combustibile)

Materiali di input ammessi

Al fine di produrre un CSS – combustibile sono ammessi i seguenti materiali:

- rifiuti urbani e speciali non pericolosi non inclusi nell’allegato 2 del DM in questione ;
- materiali non classificati come rifiuti, purché non pericolosi ai sensi del Regolamento CLP.
 

Requisiti degli impianti di produzione

Impianti  autorizzati al trattamento dei rifiuti secondo la procedura ordinaria di cui alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 ovvero ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis (AIA) e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 o di registrazione EMAS.

Requisiti degli impianti di utilizzo

  • Cementifici con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno di clinker (ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina IPPC) per la produzione di energia termica
  • Centrali termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50 Megawatt (ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina IPPC) per la produzione di energia elettrica

I suddetti impianti di utilizzo devono, per operare, essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed essere dotati di certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione EMAS.Agli impianti che utilizzano il CSS–combustibile si applicano, salvo prescrizioni più restrittive contenute nell’AIA, le pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 133/2005 in materia di coincenerimento, quali:

  • le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione;
  • le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza;
  • le prescrizioni per le misurazioni;
  • i valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell’allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato.

Obblighi di comunicazione

Entro il 30 aprile di ciascun anno i produttori e gli utilizzatori di CSS-Combustibile devono trasmettere all’autorità competente e al MATTM  una serie di informazioni relative all’anno solare precedente.
 

Dichiarazione di conformità

Per ciascun sotto lotto di CSS, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del DM, il produttore deve emettere una dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all’Allegato 4 al medesimo regolamento.

CSS – Combustibile e combustibili convenzionali

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente del  20 marzo 2013 “Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)”  ha inserito il CSS - combustibile nei combustibili convenzionali consentiti al industria ( al pari del carbone, del coke di petrolio, ecc.).

 

 

 


Ultimo aggiornamento 20.12.2020