In adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 228 del d.lgs n. 152 del 2006, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del dm n. 182 del 2019 “I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente per l’intero anno solare. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l’ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.”
Al fine di assicurare trasparenza agli operatori della filiera nelle operazioni di richiesta di ritiro degli pneumatici fuori uso, si indicano di seguito i contatti delle forme di gestione associate ed individuali, a cui i generatori di PFU possono inviare le proprie richieste di ritiro:
- Forme associate di gestione.
- Sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton.
- Sistemi individuali di gestione con immesso inferiore alle 200 ton.