L’End of Waste, in italiano cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto.
La nozione di end of waste nasce a livello comunitario con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). In particolare, l’art. 6 afferma che “un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”
Tale definizione è ripresa nell’ordinamento italiano nell’articolo 184-ter, comma 1, D.lgs. n. 152/2006.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 184-ter, i criteri specifici sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti del Ministro della Transizione Ecologica.
Normativa comunitaria:
- Regolamento (UE) 333/2011: ferro, acciaio e alluminio;
- Regolamento (UE) 1179/2012: vetro;
- Regolamento (UE) 715/2013: rame e leghe di rame
Normativa nazionale:
- DM 22/2013: combustibili solidi secondari (CSS)
- DM 69/2018: conglomerati bituminosi;
- DM 62/2019: prodotti assorbenti per la persona (PAP);
- DM 78/2020: gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso;
- DM 188/2020: carta e cartone;
- DM 152/2022: rifiuti inerti da costruzione e demolizione