D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 55

L’art. 55 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto al comma 1 che  “Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: 2)  al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma”.

Al comma 2 viene chiarito che “In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Alla luce delle esposte disposizioni di legge, l’indizione del bando di concorso per l’iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio di direttore di Parco è prevista per gli inizi del 2025, e comunque nelle tempistiche idonee a garantire la continuità dell’albo.

 


Ultimo aggiornamento 24.05.2023