Acque consumo umano

Contesto normativo nazionale e recepimento della direttiva 2020/20184 D.lgs. 18/2023

La qualità delle acque destinate al consumo umano è garantita all’applicazione delle prescrizioni contenute nel D.L. 18/2023 di attuazione della Direttiva (UE)2020/2184.

Il Decreto Legislativo 18/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ha introdotto una sostanziale modifica all'approccio con il quale aziende e utilizzatori professionali dovranno valutare la qualità delle acque per il consumo umano.

Tale approccio, basato sulla valutazione e gestione del rischio, è particolarmente efficace per la protezione della filiera idropotabile; è orientato alla prevenzione e non più basato su modelli tabellari che si limitavano al controllo di parametri prestabiliti.

In particolare, lo schema di D.Lgs. 18/2023:

- rivede e introduce norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone "salubrità e pulizia", anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria,

- stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento,

- introduce un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;

- migliora l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura;

- assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua;

- fornisce un’informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

Questo Dicastero è impegnato nel dare attuazione all’art. 7 “Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano e del rispettivo allegato VII, nonché all’ attuazione delle attività volte a soddisfare le previsioni dell’articolo 17 “Accesso all’acqua destinata al consumo umano”.

Sebbene l’Italia abbia già avviato con il DPCM del 13 Ottobre 2016 una politica nazionale finalizzata a garantire l’accesso all’acqua con particolare riguardo alle fasce più deboli, all’art.17, del D. Lgs 23 febbraio 2023, n.18, si prevede, fra l’altro, che le regioni e le province autonome

- adottino le misure necessarie per migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano a persone prive dell’accesso quali gruppi vulnerabili ed emarginati;

- promuovano la creazione di punti di erogazione dell’acqua all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici,

- incentivino la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito, ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

Rispetto alla normativa di settore precedente la nuova disciplina ha comportato l’inserimento di sostanze di nuova generazione nel controllo dell’acqua, come bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale (e polifluoroalchiliche), somma di PFAS e uranio.

Il controllo di tali sostanze, come indicato all’articolo 24 comma 2, assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.

 


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Ultimo aggiornamento 11.01.2024