La Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC – Prior Informed Consent), adottata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2004, disciplina le esportazioni e le importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del consenso informato preliminare. E’ finalizzata a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le Parti interessate agli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro i possibili danni associati all’uso di questi prodotti. Il principio di base sul quale si fonda la Convenzione è che l’esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni possa avvenire solo con il consenso preliminare informato da parte del Paese importatore. Pertanto l’importatore deve essere in possesso di tutte le informazioni per adottare ogni precauzione necessaria. Le Parti notificano al Segretariato della Convenzione tutti gli atti normativi definitivi che vietano o impongono rigorose limitazioni a un prodotto che rientra nell’ambito della Convenzione. Le informazioni trasmesse sono valutate dal Comitato di esame per i prodotti chimici (Chemical Review Committee) che elabora un documento di orientamento da sottoporre alla Conferenza delle Parti (COP). Se la COP decide di inserire il prodotto all’interno della procedura PIC, le Parti esportatrici e importatrici sono tenute a garantire il rispetto delle decisioni assunte. La Convenzione è stata ratificata da 161 Paesi (Parti), tra cui l’Italia (con Legge 11 luglio 2002 n. 176), ed attualmente include nell’allegato III 52 sostanze soggette alla procedura PIC, tra le quali 35 pesticidi e 16 sostanze chimiche industriali e 1 sostanza di categoria pesticida e chimica industriale. All’interno dell’Unione Europea la Convenzione di Rotterdam è stata attuata dal Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (“Regolamento PIC”). Tale Regolamento conferma l’impegno dell’Unione Europea a garantire un controllo adeguato degli scambi dei prodotti chimici su scala mondiale per proteggere la salute umana e l’ambiente oltre i confini dell’Unione europea. Per l’Italia, le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l’attuazione del regolamento PIC sono svolte dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. |
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