Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE

 

L'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati Membri provvedono affinché il gestore di ciascun impianto regolato dalla Direttiva comunichi annualmente le emissioni di gas ad effetto serra effettivamente rilasciate in atmosfera dall'impianto (si evidenzia che in Italia la direttiva regolamenta le sole emissioni di CO2 ).

Il 13 marzo 2006 è stato emanato il decreto DEC/RAS/115/2006 (pdf, 120 KB) recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE. In particolare il decreto stabilisce che la comunicazione delle emissioni di CO2 rilasciate in atmosfera sia redatta secondo uno dei formati di seguito riportati e contenga le informazioni ivi indicate:

 

 

I moduli sono in formato Excel compresso (.zip): si raccomanda di compilare il modulo e inviarlo nel medesimo formato, ovvero Excel e poi compresso (.zip). La firma digitale può essere apposta direttamente sul file compresso.

 

- è ritenuta valida ed efficace al fine degli obblighi contenuti nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, se corredata di relativo attestato di verifica (si veda articolo 3, commi 2 e 3 del DEC/RAS/115/2006);

 

La comunicazione deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82/05 ed inviata entro il 31 marzodi ciascun anno (per le emissioni relative all'anno precedente) a RAS.comunicazioni-ET@mase.gov.it Si ricorda, inoltre, che il valore di emissioni annuale deve essere digitato anche sul Registro delle quote e delle emissioni (per maggiori dettagli in merito alla “proposta delle emissioni”: http://www.greta.sinanet.apat.it/index.php?p=compliance_3).

Per dotarsi di quanto necessario per sottoscrivere con firma digitale i documenti informatici occorre rivolgersi ad uno dei soggetti autorizzati.
L'elenco pubblico dei soggetti autorizzati è disponibile sul sito del CNIPA per la consultazione.

Sul sito del CNIPA sono anche disponibili i link ai siti web degli stessi sui quali sono indicate le modalità operative da seguire.

Per quesiti o problemi di compilazione del modulo per la comunicazione annuale delle emissioni si faccia riferimento all’indirizzo ras.comunicazioni-ET@mase.gov.it.

Si ricorda che per i verificatori accreditati è, invece, disponibile l’indirizzo ras.verificatori-ET@mase.gov.it, oltre al servizio di mailing list. Per ulteriori dettagli circa tale servizio si rimanda alla pagina "Verifiche ET”.


Ultimo aggiornamento 30.08.2021