Il regolamento delegato sulle nuove regole di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per la quarta fase è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea raggiungibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1551862176619&uri=CELEX:32019R0331.
Per il periodo 2021-2025, il gestore di un’installazione eleggibile a ricevere quote a titolo gratuito, deve inviare la domanda di assegnazione di quote gratuite entro il 30 maggio 2019 (la data in questione può essere anticipata o posticipata di un mese dall’Autorità Nazionale Competente). Tale termine riguarda gli impianti che abbiano ricevuto l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2019.
I gestori degli impianti che non avranno presentato la domanda entro la data indicata dall’Autorità Nazionale competente, non potranno ricevere le quote gratuite per il periodo 2021-2025 in qualità di impianti esistenti.
Per maggiori dettagli si consulti la Delibera n. 70/2019 il cui comunicato è pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2019 .
La domanda è corredata da 3 documenti :
a) la relazione sui dati di riferimento (Baseline Data Template ) che include informazioni sui livelli di attività, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Tali dati non solo serviranno per la determinazione dei livelli di attività storici come base per calcolare l’assegnazione gratuita ai singoli impianti ma anche per l’aggiornamento da parte della Commissione dei 54 parametri di riferimento. La relazione deve essere verificata da un verificatore accreditato.
b) il piano della metodologia di monitoraggio (Monitoring Methodology Plan) che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento. Anche questo piano deve essere verificato da un verificatore accreditato.
c) la relazione di verifica (Verification Report) sulla relazione sui dati di riferimento e sul piano della metodologia di monitoraggio.
Il sistema di verifiche è in vigore dal 1° gennaio 2019 secondo le disposizioni del Regolamento AVR (Accreditation and Verification Regulation) n. 2018/2067 della CE, pubblicato il 31 Dicembre 2018 sulla G.U. dell’Unione Europea L 334.
La relazione dei dati di riferimento e il piano della metodologia di monitoraggio, sono redatti utilizzando esclusivamente i moduli elaborati dalla Commissione Europea, tradotti in italiano e disponibili sul sito del Comitato alla presente pagina e sul Portale ETS https://www.ets.minambiente.it; le domande predisposte utilizzando moduli non conformi non saranno considerate valide e, pertanto, non saranno esaminate.
1. Template per la Relazione dei dati di riferimento (Baseline Data Template )
2. Template per il Piano della metodologia di monitoraggio (Monitoring Methodology Plan Template)
3. Template per la dichiarazione di verifica (Verification Report Template)
Sono in corso di elaborazione anche le linee guida che definiscono nel dettaglio l’applicazione della norma. Anche le suddette linee guida saranno pubblicate, con traduzione di cortesia, non appena disponibili.
GD 7 – New entrants & closures
GD 8 – Process emissions & waste gas
GD 9 – Sector-specific guidance
Article 27/ 27a – Commission note;
Frequently asked questions sulla raccolta dati - 13 maggio 2019
Frequently asked questions sulla raccolta dati – versione 2 del 19 giugno 2019
Frequently asked questions sulla raccolta dati – versione 3 del 22 luglio 2019
FAQ art. 27 – OPT OUT unità di riserva o emergenza
Sentenza della Corte di giustizia europea su "Electricity generators e quote gratuite"
E’ stata inoltre approvata dalla Commissione Europea la lista dei settori e sottosettori considerati esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni per il periodo 2021-2030 (Decisione delegata e Allegato).
Workshop tecnici della Commissione sulle regole di assegnazione gratuita per la fase IV