Assegnazione delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2008-2012

Indice


1. Assegnazione delle quote per gli impianti 'nuovi entranti' 2008-2012
2. Lista "nuovi entranti" nel sistema di scambio delle quote di emissione di CO2 nel periodo 2008-2012
3. Deliberazione di assegnazione e rilascio quote nuovi entranti 2008-2012
4. Legge 19 Luglio 2010, n°111
5. trasferimento alla riserva nuovi entranti di quote di CO2 per gli anni dal 2008 al 2012 

 

 

1. Assegnazione delle quote per gli impianti 'nuovi entranti' 2008-2012

La Direttiva 2003/87/CE definisce "nuovo entrante":
 
"l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'Allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione".
 
Coerentemente con la definizione di "nuovo entrante" prevista dalla Direttiva, l’Allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012 (pdf, 1.328 MB) ha definito nel dettaglio le diverse tipologie di impianti "nuovi entranti" e le modalità di assegnazione delle quote di CO2. 
A seguito del rilascio dell'autorizzazione o dell’aggiornamento dell’autorizzazione per modifiche nell’assetto dell’impianto, si apre l’istruttoria di assegnazione "nuovi entranti". I gestori sono tenuti al rispetto di quanto prescritto dal Regolamento “nuovi entranti chiusure” riportato in allegato B della Decisione di Assegnazione 2008-2012, in particolare, ai sensi dei paragrafi 3.2.2.2 (nuovi impianti) e 3.3.2.2 (ripotenziamento di impianto esistente), il gestore è tenuto ad inviare:
 

per i settori diversi da quello termoelettrico,

  • “evidenza documentale della data di prima produzione”, entro 30 giorni dalla data effettiva di prima produzione (post-modifica, nel caso di ripotenziamento di impianto esistente);
  • i verbali di collaudo a conferma dei dati di progetto comunicati, entro 30 giorni dal collaudo prestazionale dell’impianto (post-modifica, nel caso di ripotenziamento di impianto esistente);
 
per il settore termoelettrico,
  • comunicazione delle emissioni effettive relative al periodo di avviamento (per la sezione modificata, nel caso di ripotenziamento di impianto esistente)  e il relativo attestato di verifica entro l’8 febbraio dell’anno successivo;
  • “evidenza documentale della data effettiva di entrata a regime”, entro 30 giorni dalla data effettiva di entrata a regime (post-modifica, nel caso di ripotenziamento di impianto esistente);
  • i verbali di collaudo a conferma dei dati di progetto comunicati, entro 30 giorni dal collaudo prestazionale dell’impianto (post-modifica, nel caso di ripotenziamento di impianto esistente).
 
I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi al seguente indirizzo di posta elettronica: RAS.autorizzazione-ET@mase.gov.it, nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: registro.emissioni@apat.it e ras.autorizzazione-ET@mase.gov.it.
 

 


 

 
Conformemente a quanto stabilito dalla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012 (paragrafo 3.4 dell’Allegato B) il Comitato ha elaborato la “Lista Nuovi Entranti”  (nel seguito “Lista”), costituita dall’elenco degli elementi informativi associati alle assegnazioni spettanti ai “nuovi entranti” (data prevista di prima produzione e/o data prevista di entrata in esercizio commerciale a seconda di quella rilevante ai fini dell’assegnazione come indicato ai paragrafi 3.2.2 e 3.3.2 dell’Allegato B alla Decisione di assegnazione).
 
Gli elementi della Lista sono ordinati secondo la data prevista rilevante ai fini dell’assegnazione dell’elemento come indicate nei paragrafi 3.2.2 e 3.3.2 dell’Allegato B della decisione di Assegnazione. 
 
Ciascun elemento della lista è costituito da:
 
  • codice “nuovo entrante”, che individua univocamente il gestore dell’impianto oggetto di assegnazione, l’impianto oggetto di assegnazione e l’assegnazione a cui l’elemento fa riferimento. Al fine di non generare turbative nel mercato, il codice è determinato in maniera da non rivelare l’identità del gestore, dell’impianto, della natura della modifica che sottende all’assegnazione e sarà comunicato al gestore interessato con apposita email inviata al rappresentante/rappresentanti da esso nominati. A tale riguardo si raccomanda ai rappresentanti del gestore di verificare la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica contenuto nel sito AGES. 
  • la data prevista rilevante ai fini dell’assegnazione dell’elemento come indicata nei paragrafi 3.2.2 e 3.3.2 dell’Allegato B della decisione di Assegnazione. 
  • la stima preliminare dell’assegnazione spettante al “nuovo entrante” (laddove l’assenza del valore è da intendersi come assenza di documentazione idonea a determinare l’assegnazione, sebbene provvisoria, o come istruttoria ancora in corso e i valori indicati non costituiscono diritto all’assegnazione di quote, che avverrà attraverso apposita deliberazione del Comitato, che sarà resa nota nelle forme previste dalla Legge). 
 
Il Comitato procederà all’aggiornamento della Lista periodicamente.
 
Si evidenzia che indipendentemente dalla posizione nella Lista, l’assegnazione sarà effettuata solo a seguito dell’effettiva prima produzione e/o entrata in esercizio commerciale. Al momento le quote di CO2 disponibili nella riserva “Nuovi Entranti” (comprensive delle quote assegnate, ma non rilasciate agli impianti in chiusura), ammonta a 0 MtCO2).
 
 

3. Deliberazione di assegnazione e rilascio quote nuovi entranti 2008-2012

Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni recanti l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2 per gli anni 2008-2012 agli impianti "nuovi entranti" di 1° periodo” di cui al Punto D, paragrafo 3.1 dell’Allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012:
 
 
Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha emanato le seguenti deliberazioni recanti l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2 per gli anni 2008-2012 degli impianti "nuovi entranti" di 2° periodo, di cui ai Punti A, B, C, del paragrafo 3.1 dell'Allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012:
 
 
Le operazioni per il rilascio delle quote sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione relative alle deliberazioni su elencate sono concluse.
 

 


4. Legge 19 Luglio 2010, n°111: esaurimento riserva nuovi entranti

Il 20 maggio 2010, il Governo ha approvato il Decreto Legge n.72, convertito con la Legge 19 Luglio 2010, n°111  che identifica un meccanismo di rimborso per le installazioni che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti. 
 
Il Comitato ha approvato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge N° 111 del 19 luglio 2010, le seguenti deliberazioni recanti la determinazione delle quote di CO2 per gli impianti “Nuovi Entanti” che non hanno ricevuto le quote a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva.
 
 

5. trasferimento alla riserva nuovi entranti di quote di CO2 per gli anni dal 2008 al 2012

A seguito delle istruttorie svolte dalla Segreteria Tecnica, nella riunione del 25 marzo 2013 il Consiglio Direttivo ha approvato la Deliberazione 05/2013 (PDF, 68 KB) che autorizza il trasferimento nella riserva destinata ai nuovi entranti, delle quote di CO2 non rilasciate agli impianti riportati nell’allegato A.

 

Ultimo aggiornamento pagina: 4 giugno 2013

 


 

 


Ultimo aggiornamento 30.08.2021