Misure di compensazione territoriale

Ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono stabilite misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Questo Ministero è incaricato della procedura di assegnazione del contributo annuale spettante agli Enti locali beneficiari (n. 72 Comuni e Province), che viene disposta con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS, precedentemente Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti fornite dall’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN).

A partire dalla delibera CIPE n. 111 del 2008 è stato introdotto il vincolo di utilizzo delle risorse finanziarie ai fini della realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale. Successivamente, a partire dalla delibera CIPE n. 41 del 2013, all’interno di tale vincolo è stata introdotta una ulteriore specifica circa le categorie di interventi finanziabili, stabilendo che le suddette risorse devono essere destinate, in particolare, ad interventi ricadenti nei seguenti settori: 

  • tutela delle risorse idriche;
  • bonifica dei siti inquinati;
  • gestione dei rifiuti;
  • difesa e assetto del territorio;
  • conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità;
  • difesa del mare e dell'ambiente costiero;
  • prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
  • interventi per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è chiamato a relazionare al CIPESS sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con le relative delibere, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli Enti beneficiari sono chiamati a presentare a questo Ministero.

ELENCO ENTI BENEFICIARI

LISTA DELIBERE CIPE/CIPESS

  • delibera CIPE del 28 settembre 2007, n. 101, di ripartizione dei contributi per le annualità 2004, 2005 e 2006;
  • delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 111, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2007;
  • delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 61, di ripartizione dei contributi per le annualità 2008 e 2009;
  • delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 14, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2010; 
  • delibera CIPE del 19 luglio 2013, n. 41, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2011;
  • delibera CIPE del 10 novembre 2014, n. 65, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2012;
  • delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 75, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2013;
  • delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 61, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2014;
  • delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 109, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2015;
  • delibera CIPE 28 dicembre 2018, n. 57, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2016;
  • delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 52, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2017;
  • delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 68, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2018;
  • delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 69, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2019;
  • delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 91, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2020;
  • delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 59, di ripartizione dei contributi per l'annualità 2021.

Link al sito: https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/?q

RELAZIONI SULL'UTILIZZO DELLE MISURE COMPENSATIVE DA PARTE DEGLI ENTI BENEFICIARI

Delibere CIPE n. 57/2018 e n. 52/2019 - Relazione annualità 2016-2017

Delibere CIPE n. 68/2020 e n. 69/2020 - Relazione annualità 2018-2019

 


Ultimo aggiornamento 24.05.2023