Normativa di riferimento - Rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito

La materia della gestione dei rifiuti radioattivi è attualmente regolata in ambito normativo nazionale:

  • dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 recante “Impiego pacifico dell'energia nucleare”;
  • dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368 recante “Disposizioni urgenti per la raccolta lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi”;
  • dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;
  • dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e, in particolare, l’articolo 29 con il quale è stata istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare;
  • dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dal decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, dal decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n.75 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 che ha modificato le previsioni contenute nella legge n. 99/2009 e nel decreto legislativo n. 31/2010, come emendato dal decreto legislativo n. 41/2011, sancendo - a seguito degli esiti del Referendum del giugno 2011 - l’abbandono dello sviluppo nucleare in Italia;
  • dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che, allo scopo di accelerare le attività di decommissioning sui siti nucleari, ha previsto l’espletamento di una singola procedura di autorizzazione (disciplinata dall’articolo 24) che tenga in debita considerazione anche la posizione delle autorità locali coinvolte;
  • dal decreto legislativo n. 45/2014 con cui è stata recepita in Italia la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • dal decreto 7 agosto 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.45” che stabilisce una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, sostituendo quella di cui alla Guida Tecnica n. 26 dell’ISPRA;
  • dal decreto 8 settembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica”;
  • dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 con cui è stata recepita in Italia la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
  • dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2019 recante "Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
  • dalla legge 23 luglio 2020, n. 97 recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
  • dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con cui è stata recepita in Italia la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2020


Ultimo aggiornamento 04.12.2021