L’accesso alle informazioni ambientali
La Convenzione di Aarhus sancisce che chiunque può accedere alle informazioni sull’ambiente: questo vuol dire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere e ottenere un’informazione senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta.
Il concetto di ‘informazione ambientale’ è inoltre inteso in un senso estremamente ampio, trattandosi di ‘qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento a:
- gli elementi dell’ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.);
- i fattori, le misure, le attività che hanno un impatto su tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi);
- lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone.
Per garantire l’accesso alle informazioni, l’autorità pubblica è tenuta non solo a svolgere un ruolo passivo, assicurando la trasparenza dei dati a propria disposizione, ma anche un ruolo attivo, mobilitandosi per favorire la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni. Attività di orientamento, campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale, banche dati elettroniche, registri, inventari, rapporti sullo stato dell’ambiente sono alcuni degli strumenti da utilizzare a questo scopo.
Il rispetto di tempi certi dona concretezza ed efficacia al diritto di accesso alle informazioni. L’autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni richieste entro un mese dalla domanda (per i casi particolarmente complessi è prevista una possibile proroga non più lunga di 30 giorni).
Se l’autorità pubblica non dispone delle informazioni dovrà indicare al richiedente l’altra autorità pubblica a cui rivolgersi o inoltrare direttamente la richiesta a tale autorità.
La richiesta di informazioni può essere respinta se la domanda:
- è chiaramente irragionevole o troppo generica;
- riguarda documenti la cui elaborazione è ancora in corso;
- pregiudica il superiore interesse nazionale (ad esempio le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza).
I motivi di diniego devono tuttavia essere sempre interpretati in modo restrittivo tenendo conto dell’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione. Il diniego deve, inoltre, essere sempre motivato.
DOCUMENTI UTILI
- La Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
- La Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi
- Il decreto di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (D.lgs 195/05)
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.Lgs 33/2013)