Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento 25 agosto 2022 e del Decreto direttoriale n. 1294 del 16 gennaio 2023, le imprese iscritte provvisoriamente nell’Elenco venditori energia elettrica che, al momento dell’iscrizione, non erano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 o all’articolo 5, comma 1 del Regolamento medesimo, in quanto operanti nella forma di società di persone o di società consortili diverse da quelle aventi forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata ovvero dotate un capitale sociale inferiore a centomila euro, sono tenute a adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 o all’articolo 5, comma 1 del Regolamento entro il 17 novembre 2023, a pena di esclusione dall’Elenco. La comunicazione di avvenuto adeguamento va trasmessa al Ministero tramite la sezione “Comunicazioni” dell’area riservata del portale EVE (https://elencovenditorielettrici.mase.gov.it/eve), contestualmente alla modifica dei relativi dati inseriti nella sezione “Dati aziendali” e “Requisiti” della domanda.