1. Le restrizioni quantitative e qualitative all’utilizzo dei crediti nel sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra
2. Documentazione e link utili
Il D.lgs. 30/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, stabilisce che i gestori degli impianti stazionari possono adempiere all’obbligo annuale di restituzione delle quote anche attraverso l’utilizzo dei crediti derivanti dalle attività di progetto previste dal Protocollo di Kyoto (Clean Development Mechanism e Joint Implementation) nonché di quelli derivanti dalla realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diverse da quelle previste dal Protocollo di Kyoto. L’utilizzo di tali crediti è disciplinato sulla base della normativa adottata a livello UE che fa riferimento:
- Al quantitativo totale di crediti utilizzabili;
- alla tipologia di crediti utilizzabili
Quantitativo totale di crediti utilizzabili dai gestori per il periodo 2013-2020
Assumendo quale riferimento l’impegno assunto dalla UE di contenere l’utilizzo complessivo dei crediti entro il 50% dell’impegno di riduzione della UE, la Commissione Europea ha approvato in data 8 novembre 2013 il Regolamento 1123/2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Sulla base di tale Regolamento il Comitato ha approvato in data 20 dicembre 2013 la Deliberazione 30/2013 (pdf, 422 KB) e la relativa nota metodologica (pdf, 423 KB) recante avvio della consultazione pubblica sulla quantificazione dei diritti di credito internazionale utilizzabili per il periodo 2008-2020 dagli impianti fissi nazionali e dagli operatori aerei amministrati dall’Italia, ai sensi del Regolamento (UE) 1123/2013 della commissione del 9 novembre 2013.
La consultazione pubblica sulla lista di cui all’articolo 1 della sopramenzionata delibera, ha inizio con la data di approvazione della deliberazione stessa e si conclude entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2014.
Le osservazioni del pubblico dovranno pervenire ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica Ras.consultazioni@mase.gov.it e creditiets.2013-2012@mise.gov.it entro e non oltre il termine sopra menzionato
Si fa presente infine che i valori esposti nella lista sono quelli risultanti dai calcoli effettuati dal Comitato ETS ai fini della consultazione pubblica. Tali valori devono essere oggetto di approvazione definitiva da parte della Commissione europea, a cui saranno inviati a valle della conclusione del processo di consultazione nazionale. Solo all’esito di tale approvazione potranno essere considerati valori definitivi ed ufficiali.
A seguito delle osservazioni giunte durante la consultazione pubblica, il Comitato ha approvato la Delibera 06/2014 (pdf, 543 KB) contente la quantificazione definitiva dei diritti di credito internazionale utilizzabili per il periodo 2008-2020 dagli impianti fissi nazionali e dagli operatori aerei amministrati dall’Italia, ai sensi del Regolamento (UE) 1123/2013 della commissione del 9 novembre 2013.
Tipologia di crediti utilizzabili dai gestori per il periodo 2013-2020
La tipologia di crediti utilizzabili dai gestori nel sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra è stata individuata dalla Commissione Europea con Regolamento CE n. 550 del 2011 e con Regolamento n. 389/2013 del 2013.
In particolare il Regolamento CE n. 550/2011 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013:
- è vietato l’uso di crediti internazionali generati da progetti che comportano la distruzione di trifluorometano (HFC-23) e ossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido adipico, ad eccezione di quelli ottenuti tramite riduzioni di emissioni realizzate prima del 2013 il cui utilizzo è autorizzato fino al 30 aprile 2013 per adempiere all’obbligo di restituzione delle quote relativo all’anno 2012.
Mentre il Regolamento n. 389/2013 CE stabilisce che per il periodo 2013-2020 possono essere utilizzati:
- I crediti ERUs relativi a progetti ospitati negli Stati Membri, rilasciati per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012, possono essere detenuti nei conti dell’ETS all’interno del Registro dell’Unione solo se rilasciati prima del 30 aprile 2013;
- I crediti ERU rilasciati dopo il 31 dicembre 2012 relativi alle riduzioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 ed inerenti a progetti condotti nei Paesi terzi che non abbiano assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020, sono tenuti nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione solo se si riferiscono a riduzioni di emissioni verificate in base alla csd procedura "Track II". La procedura "Track II" (istituita con una decisione nell’ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici) prevede che i criteri di eleggibilità, il monitoraggio e la verifica delle riduzioni delle emissioni siano determinati da un organo internazionale, il Comitato supervisore dei progetti JI (JISC, Joint Implementation Supervisory Committee).
2. Documentazione e link utili
Per ulteriori informazioni sul mercato internazionale del carbonio e sul sistema dei Registri si rimanda al sito della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm
Ultimo aggiornamento: 05 novembre 2015