Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Descrizione

L'obiettivo di questa riforma è superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi idrogeologici evidenziate dalla Corte dei conti italiana. In particolare deve mirare a:

  • semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la fissazione di scadenze massime per ciascuna fase;
  • realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo";
  • definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi di informazione.

È prevista l’entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrogeologici. Il nuovo quadro giuridico dovrà, come minimo:

  • privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo";
  •  accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti e stabilire principi generali per semplificare le procedure di realizzazione e di finanziamento dei progetti e i progetti relativi al rischio idrologico;
  •  armonizzare e semplificare i flussi di informazioni per ridurre la ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato e sviluppare un sistema di indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;
  • rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;
  • creare banche dati comuni in materia di dissesto, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;
  • stabilire i tempi massimi per ciascuna fase;
  • definire un piano per rafforzare la capacità degli organi coinvolti.

Milestone

Stato di attuazione

È stato modificato il quadro di riferimento normativo e regolamentare in linea con i traguardi previsti, grazie all’emanazione dei seguenti atti e provvedimenti (Conseguita la Milestone M2C4-1):

  • articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
  • articoli 36 (comma 1), 36-bis, 36-ter (commi 1-19 e 21) del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto decreto “Semplificazioni”) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  • articolo 17-octies (commi 1-5) del decreto-legge 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021 “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico” pubblicato in G.U. n. 272 del 15 novembre 2021;
  • decreto del Ministro della transizione ecologica del 29 settembre 2021;
  • articolo 13 (comma 2 e comma 2-bis) del decreto-legge n. 121 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
  • articoli 16 (commi 2, 3 e 4), 20 (comma 1) e 22 (commi 1, 3, 4) del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;
  • articolo 1, commi 415 e 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).
  • articolo 23, comma 5, lettere a) e b), del decreto-legge n. 36 del 2022 (cosiddetto “PNRR 2”);
  • decreto direttoriale n. 146 del 30 maggio 2022 che approva il “Piano di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti istituzionali responsabili dell’attuazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici”.

L’insieme delle norme citate consente di:

  • accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti e stabilire principi generali per semplificare le procedure di realizzazione e di finanziamento dei progetti e i progetti relativi al rischio idrologico;
  • sostenere la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE3, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo";
  • aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti;
  • armonizzare e semplificare i flussi di informazioni per ridurre la ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato;
  • sviluppare un sistema di indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici e creare banche dati comuni in materia di dissesto, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana;
  • rafforzare la capacità degli organi coinvolti consentendo il ricorso a soggetti tecnicamente qualificati e competente e con una ulteriore dotazione aggiuntiva di risorse umane.

Ultimo aggiornamento 28.11.2022