M2C2 – Riforma 1.1.: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno
Descrizione
La riforma prevede le seguenti azioni:
- entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal europeo. Il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
- completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo;
- entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Milestone
Stato di attuazione
Gli obiettivi preposti sono stati raggiunti con la pubblicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
In particolare, si rinvia ai seguenti riferimenti:
- Titolo III, Capo I relativo alle autorizzazioni e alle procedure autorizzative e Titolo II che disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione per gli impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili);
- Articolo 9, comma 4 relativo all’estensione del periodo di svolgimento delle procedure competitive per il "FER 1"; è inoltre stato avviato il processo normativo e regolatorio per l’individuazione delle aree idonee di cui al punto b) della riforma, nonché – con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 (cosiddetti direttiva mercati) – il processo per lo sviluppo della capacità di stoccaggio di cui alla lettera d) della riforma.
- L’obiettivo di cui al punto a) è stato raggiunto anche con le norme di semplificazione introdotte con i provvedimenti adottati dal Governo nel secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022[1].
Prossimi passi
Per l’attuazione regolamentare della riforma implementata con il decreto legislativo n. 199 del 2021, sono in via di finalizzazione i seguenti provvedimenti, che debbono tenere conto anche della necessaria interlocuzione con la Commissione Europea per la definizione dei correlati regimi di aiuti di stato:
- decreto ministeriale per la definizione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per gli impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili).
- decreto ministeriale per il sostegno a fonti e tecnologie non mature o dai costi operativi elevati.
- avvio delle procedure per lo sviluppo della capacità di stoccaggio.
[1] DL 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, DL 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla Legge 28/03/2022 n. 25, DL 1° marzo 2022, convertito dalla Legge 27/04/2022 n. 34, DL 17 maggio n. 50 convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91