La direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal depauperamento (2006/118/CE)

La Direttiva Comunitaria 2000/60/CE e la direttiva 2006/118/CE costituiscono la base strategica in materia di gestione e protezione delle risorse idriche sotterranee, mirando a preservare la qualità delle risorse, prevenendo e controllando l’inquinamento e il depauperamento delle acque sotterranee. Tale politica di salvaguardia è resa ancora più importante e strategica se si considera che le acque sotterranee sono la riserva primaria per l’approvvigionamento delle acque per uso potabile.

La normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, ha recepito le disposizioni della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e delle cosiddette Direttive figlie, tra cui la Direttiva 2006/118/CE come modificata dalla Direttiva 80/2014/UE.

In particolare, per le acque sotterranee, l’Italia si è dotata di una norma unica e specifica, il decreto legislativo n.30 del 16 marzo 2009, come modificato dal Decreto ministeriale 6 luglio 2016, oltre a recepire gli standard di qualità previsti a livello comunitario per i nitrati e per le sostanze attive presenti nei pesticidi, nella tabella 3  stabilisce valori soglia specifici per ulteriori 57 composti, tra i quali 5 composti perfluoroalchilici, differenziando, inoltre, tali valori soglia in considerazione dell’eventuale interazione degli acquiferi con i corpi idrici superficiali.

Le citate norme comunitarie e le norme nazionali di recepimento, definiscono i criteri per la progettazione e l’attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici, individuano le Autorità competenti per le attività di monitoraggio, stabiliscono i requisiti minimi di prestazione dei metodi di analisi e di controllo di qualità, nonché la lista delle sostanze inquinanti nei corpi idrici sotterranei, i relativi standard di qualità e i valori soglia e le metodiche di analisi e la periodicità dei controlli. Inoltre, definiscono i criteri da adottare per individuare le sostanze da sottoporre a monitoraggio in ciascun corpo idrico.

Con riferimento alle attività di monitoraggio, le Regioni e Province Autonome, individuate come autorità competenti dalla normativa nazionale, hanno l’obbligo di sottoporre a monitoraggio nei corpi idrici sotterranei le sostanze che, sulla base dell’analisi delle pressioni e degli impatti, sono scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate nel bacino idrografico o nel sottobacino.

Inoltre, in tema di sostanze presenti nelle acque sotterranee la normativa vigente prevede anche che “Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia.”

Il compito della definizione di tali valori di fondo è affidato alle Regioni in base all’art.2, comma c), del Decreto Legislativo 30/2009.

Qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli standard di qualità o i valori soglia stabiliti per le acque sotterranee non vengano rispettati e, pertanto, i corpi idrici risultino in stato qualitativo (chimico) inferiore al buono, è necessario attuare le misure di ripristino, facenti parte dei cosiddetti “programmi di misure” dei piani di gestione dei bacini idrografici, di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60 CE (c.d Direttiva Quadro Acque).

Parallelamente alla tutela qualitativa delle acque sotterranee (buono stato chimico), la norma nazionale, il citato Decreto Legislativo 30/2009, in recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva quadro acque 2000/60/CE, prevede anche il controllo dello stato quantitativo delle risorse sotterranee (buono stato quantitativo).

Le Regioni, quindi, assicurano il mantenimento e/o raggiungimento del buono stato dei corpi idrici sotterranei, stabiliscono ed attuano le corrette azioni di monitoraggio e le eventuali misure di ripristino qualora sia accertata la compromissione del buono stato qualitativo (chimico) e quantitativo.

In riferimento ai programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, il nostro Paese ha a disposizione un efficace strumento, costituito dal DM 100/2016, come misura per contribuire a raggiungere il buono stato quali quantitativo dei copri idrici sotterranei.

 

La ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei

focus dm100/2016

Il decreto ministeriale 2 maggio 2016, n. 100 è stato predisposto in attuazione dell’articolo 104 comma 4 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; a sua volta trasposizione dell’articolo 11, comma 3, lettera f) della Direttiva quadro acque 2000/60/CE.

Le disposizioni in esso contemplate riguardano i criteri per il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Più in particolare, i contenuti di maggiore rilievo del decreto riguardano:

  • la possibilità di ricaricare i corpi idrici sotterranei in stato non buono o buono con tendenza all’aumento della concentrazione degli inquinanti o con particolari criticità dal punto di vista quantitativo, con acque provenienti da corpi idrici superficiali e sotterranei in buono stato;
  • la previsione di specifiche disposizioni per il monitoraggio degli interventi di ravvenamento o l’accrescimento artificiale dei corpi sotterranei utilizzati a scopo idropotabile;
  • i criteri per l’elaborazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei corpi idrici donatori;
  • le condizioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento, le caratteristiche dei corpi idrici “donatori” superficiali e sotterranei da cui vengono prelevate le acque per la ricarica;
  • i criteri per il rilascio, da parte delle autorità competenti (regioni e province autonome), dell’autorizzazione all’intervento di ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, che deve avvenire dietro presentazione di un progetto preliminare e del progetto definitivo, di cui si definisce il contenuto minimo;
  •  i contenuti minimi del provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento alle modalità tecniche di esecuzione dell’intervento e alle attività di monitoraggio ante e post operam, nonché le disposizioni specifiche riguardanti gli interventi di ravvenamento/ accrescimento artificiale dei corpi idrici utilizzati a scopo idropotabile;
  • la definizione dei criteri tecnici per l’impostazione dei monitoraggi; 

Inoltre, l’allegato tecnico definisce, ulteriori criteri tecnici che devono essere soddisfatti nell’ambito dell’autorizzazione, tra cui l’obbligo di comunicazione alle aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti delle informazioni relative al monitoraggio e all’analisi di rischio, nonché alla contaminazione chimica e microbiologica, nel caso in cui gli interventi siano effettuati sui corpi idrici utilizzati per approvvigionamento idropotabile.

Infine, si ricorda che i risultati del monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei sono riportati nei Piani di Gestione delle acque redatti ogni 6 anni dalle Autorità di Distretto nazionali (articolo 13 della direttiva quadro acque 2000/60/CE).

Per approfondimenti sui dati di monitoraggio si veda:

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente
https://indicatoriambientali.isprambiente.it/sites/default/files/users/matteo.salomone/2022/Totale.pdf
https://indicatoriambientali.isprambiente.it/sys_ind/1195

 

 


Ultimo aggiornamento 10.01.2024