FAQ BONUS IDRICO 2021

DA CHI PUO’ ESSERE RICHIESTO?
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale,  nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.
 
A QUANTO AMMONTA IL BONUS?
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute debitamente documentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
 
QUALI INTERVENTI SONO AMMESSI?
E’possibile richiedere l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:
  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
 
COME RICHIEDERE IL BONUS?
I beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale.
Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.
Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
  • attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
  • copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .
 
CAUSE DI RIGETTO O ESCLUSIONE
Il rimborso è escluso:
  • ove la richiesta risulti errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
  • ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
  • esaurimento delle risorse stanziate.
 
SONO PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SU CUI INTENDO RICHIEDERE L’EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO E VI CHIEDO: NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DEVO SPECIFICARE ANCHE GLI ESTREMI DEL CONTRATTO DI ACQUISTO ? O QUESTO VALE SOLO PER I LOCATARI, USUFRUTTUARI, ECC. ? 
Si, anche il proprietario, così come il comproprietario – non solo il locatario e l’usufruttuario come ogni altro richiedente titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile – deve specificare gli estremi del contratto da cui trae il titolo giuridico per richiedere l’erogazione del bonus idrico (in particolare le date del rogito notarile, di registrazione e di trascrizione). Ciò per ovviare all’eventuale discrepanza tra dati catastali e codice fiscale del richiedente, data la oggettiva possibilità di ritardi di aggiornamento dei dati presenti al Catasto fabbricati rispetto a quelli della Conservatoria dei registri immobiliari.
 
COME FIGLIO RESIDENTE CON I GENITORI POSSO FARE IO L'ACQUISTO E CHIEDERE IL RIMBORSO?
No, lo può fare solo se titolare, anche pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o di diritto personale di godimento già registrato alla data di presentazione dell’istanza, sull’immobile in cui risiede con i genitori. In caso di titolarità pro quota è necessaria la dichiarazione di avvenuta comunicazione al genitore comproprietario, della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati di costui.
 
LE SPESE AMMISSIBILI RIGUARDANO ANCHE L'IVA?
Sì, le spese ammissibili devono ritenersi comprensive di IVA, come da fattura, o altro documento commerciale per i soggetti non tenuti ad emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma.
 
QUALE ALIQUOTA IVA DOBBIAMO FAR APPLICARE IN FATTURA?
La determinazione dell’aliquota IVA compete al fornitore, ovvero al soggetto che emette la fattura in base alla tipologia di oggetto dell’acquisto o di servizio erogato.
 
PER OTTENERE IL RIMBORSO È POSSIBILE ACQUISTARE I SANITARI E RUBINETTI ANCHE ONLINE? FACENDO UN ACQUISTO CON DEI PRODOTTI TRAMITE SITO ONLINE AMAZON, CON RELATIVA FATTURA TRACCIATA E OVVIAMENTE ACQUISTO DI PRODOTTI CHE SONO INCLUSI NEL BONUS A RISPARMIO IDRICO? NEL CASO DI ACQUISTO DEI MATERIALI IN INTERNET BASTA ALLEGARE LA RICEVUTA DI ACQUISTO DOVE È PRESENTE IL MIO CODICE FISCALE, OCCORRE LA FATTURA CARTACEA, È NECESSARIA LA FATTURA ELETTRONICA?
Non ci sono preclusioni alle modalità di acquisto, purché dalla fattura elettronica o altro documento commerciale emesso dal fornitore (accompagnato da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, e che deve essere trasmesso tramite la piattaforma) siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell’installazione, ovvero di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso con la presentazione della domanda di erogazione del bonus idrico.
 
VORREI SAPERE SE LA DITTA O MEGLIO GLI OPERAI CHE DEVONO RIMUOVERE ED INSTALLARE LE NUOVE APPARECCHIATURE NECESSITANO DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO E SE LA DOMANDA FOSSE SÌ CHE TIPO DI BONIFICO? 
All’istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti a rimettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1.  I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche  mediante  carte  di  debito,  di  credito e prepagate, assegni bancari  e  circolari  ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti  o  comunque  non  pagabili,  il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al  comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro), accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile in piattaforma) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.
 
HO ACQUISTATO ALCUNI SANITARI CHE POSSIEDONO I REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS IDRICO, MA È STATA RILASCIATO UN DOCUMENTO COMMERCIALE INVECE DELLA FATTURA. IL PAGAMENTO È AVVENUTO TRAMITE CARTA DI CREDITO. POSSO USUFRUIRE DEL BONUS ANCHE SE NON SONO IN POSSESSO DELLA FATTURA?
Sì, per i soggetti non tenuti a rimettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1. I contribuenti  possono  mettere a disposizione delle banche convenzionate  ai  sensi  del  comma  2 le somme oggetto della delega anche  mediante  carte  di  debito,  di  credito e prepagate, assegni bancari  e  circolari  ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro) accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile in piattaforma).
 
È POSSIBILE ACCEDERE AL RIMBORSO PER IL SOLO ACQUISTO DEI MATERIALI, CHE RISPETTINO LE SPECIFICHE TECNICHE INDICATE NEL DECRETO?
Si.
IL PIATTO DOCCIA È COMPRESO?
No, non rientra fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
SEDILE WC È COMPRESO?
No, non rientra fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
IL COPRI VASO È COMPRESO NEL BONUS?
No, non rientra fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
IL BIDET È COMPRESO?
No, non rientra fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
IL BOX DOCCIA CON LA COLONNA INTEGRATA PUÒ QUINDI USUFRUIRE DEL BONUS IDRICO?
No, non rientra fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b. Sono ammissibili le sole spese afferenti la colonna doccia integrata.
 
È POSSIBILE SOSTITUIRE IL SOLO VASO IN CERAMICA SECONDO IL LIMITE DI SCARICO DEI 6 LITRI MASSIMO SENZA SOSTITUIRE LA CASSETTA DI SCARICO?
No, in quanto la norma prevede in combinazione il vaso e il relativo sistema di scarico.
 
PER QUANTO RIGUARDA I SANITARI SONO COMPRESI ANCHE I LAVANDINI?
No, non rientrano fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOCLAVE E SERBATOIO DI ACCUMULO (AVENDO RESIDENZA IN ZONA A CARENZA IDRICA)?
 No, non rientrano fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
PER QUANTO RIGUARDA IL WATER SI PUÒ OTTENERE ANCHE RIMBORSO PER LA CASSETTA DI SCARICO E LA PLACCA DI COMANDO ?
 Sì, per la cassetta di scarico secondo le caratteristiche tecniche di cui al d.m. 395/2021 art. 3, comma 2 lett. a e b. No, per la placca di comando.
 
SI CHIEDE SE LA SOSTITUZIONE DI VASCA ESISTENTE CON PIATTO DOCCIA, CON CONNESSE OPERE EDILI E DI FINITURA, POSSA RIENTRARE TRA GLI INTERVENTI AGEVOLATI
No, non rientra fra le spese ammissibili, come riportato nel d.m. 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b., ad eccezione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
 
ART. 3.2 A DEL DECRETO PARLA SOLO DI SANITARI IN CERAMICA: DUNQUE I SANITARI IN RESINA, SONO VALIDI PER IL BONUS? (CONSIDERIAMO CHE AD OGGI CIRCA IL 60% DEI SANITARI IN COMMERCIO SONO REALIZZATI IN RESINA).
No, in quanto non previsti dal d.m. 395/2021 art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
I PRODUTTORI CHIEDONO SE LA SCHEDA TECNICA DEBBA AVERE UNA QUALCHE CONFORMITÀ E DA CHI DEBBA ESSERE RILASCIATA.
Sì, come da modello scaricabile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica.
 
IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE TRAMITE BONIFICO PARLANTE?
Sì, può avvenire tramite bonifico parlante, nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 395/2021, art. 4, comma 8.
 
IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE IN CONTANTI?
No.
FORNITURA E POSA DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ALL'INTERNO DELLA STESSA FATTURA?
Non necessariamente.
 
SARA' POSSIBILE CARICARE PIU' FATTURE?
Si, nel rispetto del limite massimo complessivo di ammissibilità della spesa di 1.000,00 euro.
 
COME DATI TECNICI SONO SUFFICIENTI LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI STESSI?
 Si, fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 4 comma 8 del d.m. 395/2021.
 
IL CONIUGE CONVIVENTE, MA NON PROPRIETARIO DELLA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE FAMILIARE HA DIRITTO DI ABITAZIONE IN VIRTÙ ANCHE DEL RAPPORTO DI CONIUGIO; PERTANTO QUALE È IL CONTRATTO DA CUI TRAE IL DIRITTO AL BENEFICIO DA INDICARE NELLA PIATTAFORMA?  IL CONTRATTO DI MATRIMONIO OVVERO IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA EFFETTUATO IN COMUNE. OVVERO DEVE INDICARSI ALTRO ATTO O TITOLO.
Il coniuge convivente deve essere munito di un titolo giuridico valido (diritto reale, tra cui vi è il diritto di abitazione costituito nei modi di legge, ovvero mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta a pena di nullità la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., o diritto personale di godimento già registrato alla data di presentazione dell’istanza) risultante da pubblici registri.
 
PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO SU UN IMMOBILE NUOVO CON PRELIMINARE DI ACQUISTO REGISTRATO?
No. Il richiedente-beneficiario deve essere munito di un titolo giuridico valido (diritto reale, o diritto personale di godimento già registrato alla data di presentazione dell’istanza) risultante da pubblici registri, tra i quali non può rientrare il mero diritto a stipulare il contratto definitivo compreso nel contratto di acquisto preliminare pur se registrato. 
 
QUANDO CI SI RIFERISCE ALLE “SPECIFICHE TECNICHE, PER OGNI BENE SOSTITUITO DA APPARECCHI A LIMITAZIONE DI FLUSSO D’ACQUA, OLTRE A SPECIFICA DELLA PORTATA MASSIMA D’ACQUA (IN L/MIN) DEL PRODOTTO ACQUISTATO”, COSA DEVE ESSERE FORNITO NELLO SPECIFICO?
Sono ammissibili spese – secondo quanto attestato dal fornitore nella documentazione contabile trasmessa, eventualmente sulla base delle schede tecniche rilasciate dal produttore – per: la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. La descrizione dei beni qui indicata deve ritenersi avente valore tassativo e non esemplificativo.
 
CON IL TERMINE “E RELATIVI SISTEMI DI SCARICO” SI INTENDE LA SOLA CASSETTA DELL’ACQUA? E SOPRATTUTTO DEVE AVERE PARTICOLARI CARATTERISTICHE ANCH’ESSA? 
Sì, ma nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal d.m. 395/2021 art. 3, comma 2 lett. a e b.
 
LE SPECIFICHE TECNICHE CHE BISOGNA FORNIRE NELLA PROCEDURA DI RIMBORSO AVVERRANNO SOLAMENTE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE OPPURE DEVONO ESSERE SUPPORTATE DA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAL FORNITORE DEL PRODOTTO INSTALLATO.
Le specifiche tecniche, se non presenti in fattura, devono essere supportate da specifica documentazione.
VORREI SAPERE SE IL BONUS È OTTENIBILE ANCHE SU IMMOBILI COMMERCIALI O ARTIGIANALI.
 Sì, in quanto il fine perseguito con il bonus idrico è il risparmio di risorse idriche, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile.
 
SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE IL BONUS IDRICO ANCHE PER ACQUISTI FATTI ONLINE DA AZIENDE ESTERE CON PARTITA IVA ITALIANA?
 Sì, fermo il rispetto dell’obbligo di trasmettere la documentazione contabile a sostegno dell’acquisto. Infatti, si ricorda, che all’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti a rimettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.
 
E' INCLUSO IL COSTO DI TRASPORTO PER ACQUISTI FATTI ONLINE?
No, il costo del trasporto per acquisti fatti on line deve ritenersi escluso dalle spese rimborsabili.
 
BUONGIORNO, IN MERITO AL BONUS IDRICO VOLEVO PRESENTARE LA MIA CASISTICA. SONO PROPRIETARIO DI 2 UNITÀ ABITATIVE ADIACENTI E LE STO RISTRUTTURANDO PER POI CREARNE UNA SOLA. ATTUALMENTE SONO ACCATASTATE SEPARATAMENTE E UN DOMANI A LAVORI FINITI SARANNO UNA UNICA UNITÀ CATASTALE. VOLEVO CHIEDERE QUESTO E CIOÈ DEVO CONSIDERARE IL BONUS RADDOPPIATO POICHÈ LE UNITÀ DI PARTENZA SONO 2 OPPURE NO? FACCIO PRESENTE CHE LA LEGGE O MEGLIO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLE DETRAZIONI FISCALI E AI LIMITI DI SPESA PER SINGOLA UNITÀ ABITATIVA NEL MIO CASO SI È GIÀ ESPRESSA FACENDO RADDOPPIARE I LIMITI DI SPESA DELLA DETRAZIONE POICHÈ QUELLO CHE CONTA NELLE DETRAZIONI SONO LE UNITÀ DI "PARTENZA" E NON L'UNITÀ DI "ARRIVO". NEL CASO DEL BONUS IDRICO DI 1000 EURO È LA STESSA COSA E CIOÈ POSSO CONTARE SU UN BONUS DI € 1.000 X 2 UNITÀ ABITATIVE = € 2.000?
No. Il bonus può essere richiesto per un solo immobile e per una sola volta, nel limite massimo di Euro 1.000,00. Ciò che rileva ai fini dell’ammissione della spesa è la situazione giuridica esistente, ovvero la titolarità e consistenza dell’immobile risultante dai pubblici registri, alla data di presentazione della domanda di erogazione del bonus tramite la piattaforma.
 
LA CASA È IN PERCENTUALE DI PROPRIETÀ DI MIA MADRE, È NECESSARIO CHE LE FATTURE DEI LAVORI SIANO INTESTATE A LEI?
La documentazione contabile deve essere intestata al soggetto richiedente-beneficiario, il quale, alla data di presentazione dell’istanza tramite la piattaforma, deve essere in possesso di un titolo giuridico valido, anche se pro quota minoritaria del diritto di proprietà, corredando la domanda della dichiarazione di avvenuta comunicazione al comproprietario, qui pro quota maggioritaria, dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere allegata in piattaforma.
 
HO ACQUISTATO DEI SANITARI (VASO E COPRIVASO, BIDET E LAVABO). NELLE FAQ SI LEGGE "SPECIFICHE TECNICHE, PER OGNI BENE SOSTITUITO DA APPARECCHI A LIMITAZIONE DI FLUSSO D’ACQUA, OLTRE A SPECIFICA DELLA PORTATA MASSIMA D’ACQUA (IN L/MIN) DEL PRODOTTO ACQUISTATO". LA SOLA SCHEDA TECNICA DEL VASO, SPECIFICA LA PORTATA DELLO SCARICO. DOVE TROVO LA LIMITAZIONE DEL FLUSSO D'ACQUA DI BIDET E LAVABO? (L'AZIENDA SOSTIENE CHE NON ESISTE). 
Le uniche spese ammissibili sono quelle relative al vaso, secondo le caratteristiche previste dal d.m.395/2021 art. 3, comma 2, lett. a e b., mentre le altre indicate non vi rientrano.
 
QUANDO SARÀ POSSIBILE CARICARE LA DOCUMENTAZIONE SULLA PIATTAFORMA?
Atteso che l’art. 1  comma 2 del D.M. n. 395/2021, prevede che il bonus idrico sia riconosciuto per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, si potrà procedere al caricamento della documentazione solo a partire dal mese di febbraio 2022. Seguirà comunicazione ufficiale sul sito del MiTE.

 

 

 


Ultimo aggiornamento 09.02.2022