In questo numero:
- Condividere i dati e i costi
L'obbligo di condividere i dati tra le imprese che registrano la stessa sostanza è uno degli aspetti fondamentali del regolamento REACH. In questo modo i registranti possono ridurre i costi ed evitare test non necessari, in particolare su animali vertebrati. - Organizzarsi prima della registrazione
Il potenziale registrante può trovarsi di fronte a due possibilità:1. non è stata ancora presentata alcuna registrazione per la sostanza e quindi deve organizzarsi con altri potenziali co-dichiaranti e preparare una registrazione congiunta;
2. esiste già una registrazione congiunta, quindi deve contattare i dichiaranti esistenti e unirsi a loro.
In questo caso, è probabile che il lavoro preparatorio sia già stato fatto. - Consigli pratici per i nuovi SIEF
Una volta trovato il giusto co-dichiarante per la sostanza, è necessario stabilire le modalità per lavorare insieme per condividere le responsabilità ed i costi di registrazione. - Consigli pratici per la condivisione dei dati in un SIEF già esistente
Quando si partecipa a un SIEF già esistente, è necessario negoziare per accedere ai dati e partecipare alla condivisione dei costi, raggiungendo un accordo in modo equo, trasparente e non discriminatorio. - Controversie relative alla condivisione dei dati
Nel caso in cui il negoziato per la condivisione dei dati sia fallito, il potenziale dichiarante può chiedere all’ECHA che gli sia accordato l'accesso ai dati, se ritiene di aver fatto ogni tentativo per raggiungere un accordo. La procedura di contestazione sulla condivisione dei dati deve essere avviata solo come ultima risorsa, è gratuita e si può gestire senza supporto legale. L’ECHA invita le imprese a tentare di raggiungere comunque un accordo, anche dopo aver presentato la contestazione o dopo la decisione dell’ECHA. - Consigli pratici e casi studio
Nei numeri di settembre 2015 e di febbraio 2016 della Newsletter dell’ECHA sono disponibili consigli e studi di casi pratici sulla registrazione. - Il nuovo Regolamento (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento REACH definisce in modo chiaro il significato dei termini “equo, trasparente e non discriminatorio” per la condivisione dei dati. Il regolamento è entrato in vigore il 26 febbraio 2016.
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