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Dati di emissione dai grandi impianti di combustione inviati alla Commissione europea

La direttiva 2001/80/CE, il cui recepimento è contenuto nella parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concerne la limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ed è stata adottata allo scopo di aggiornare al progresso tecnico la precedente direttiva 88/609/CEE per consentire una lotta più efficace ai fenomeni di acidificazione ed eutrofizzazione dovuti alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e di anidride solforosa (SO2), nonché per ridurre i rischi per la salute legati in particolare all'emissione di particolato e alla formazione di ozono troposferico di cui gli ossidi di azoto sono precursori.

 

Oggetto della direttiva sono gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso), destinati alla produzione di energia, ad eccezione di alcune particolari categorie di impianti e delle turbine a gas autorizzate prima del 27 novembre 2002 e messe in funzione prima del 27 novembre 2003.
Ai sensi dell'allegato VIII della direttiva, ogni Stato membro era tenuto, a partire dal 1990 e per ogni anno successivo fino al 2003 compreso, ad elaborare, sulla base dei dati inviati annualmente dai gestori di tali impianti, un inventario completo delle emissioni di SO2 e di NOx di tutti gli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva stessa e a comunicare i risultati di tale inventario alla Commissione europea entro nove mesi dal termine dell'anno considerato.

 

Si riportano di seguito i dati annuali riferiti al 2002, 2003 e al 2004 comunicati dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea.
 

A partire dall'anno 2004 e per ogni anno successivo, gli Stati membri devono, invece, elaborare un inventario che comprenda oltre ai dati di emissione di SO2 e NOx anche quelli delle polveri prodotte dagli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
Un sommario dei risultati di questo inventario deve essere comunicato alla Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato.

 

Si riporta di seguito la relazione relativa al triennio 2004-2006 trasmessa nel 2007 dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea.
 

I dati annuali, impianto per impianto, devono essere messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.
In aggiunta alla comunicazione dei dati di emissione annuali, la direttiva 2001/80/CE prevede anche l'invio da parte degli Stati membri di una relazione di sintesi sui risultati dell'attuazione dei programmi di riduzione delle emissioni annue complessive degli impianti disciplinati dalla direttiva.
In particolare, l'articolo 15 della direttiva stessa prevedeva che entro il 31 dicembre 2004 fosse inviata alla Commissione europea una relazione, riferita al periodo 1999-2003, contenente gli elementi per la verifica del rispetto del massimale di emissione dell'SO2 da raggiungere, come previsto dall'allegato I, entro il 31 dicembre 2003.

Si riporta di seguito la relazione relativa agli ossidi di ossidi di zolfo nel periodo 1999-2003 trasmessa dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea.
 

Ultimo aggiornamento 04.04.2018