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Prodotti fitosanitari: noti anche con il termine di "fitofarmaci", "antiparassitari, "pesticidi" o "agrofarmaci", i prodotti fitosanitari sono utilizzati per il controllo di qualsiasi organismo nocivo per le piante coltivate (insetti, acari, funghi, batteri, roditori, ecc.), oltre che per l'eliminazione delle erbe infestanti e la regolazione dei processi fisiologici dei vegetali (dai prodotti fitosanitari sono comunque esclusi i fertilizzanti, vale a dire i prodotti utilizzati per la nutrizione delle specie vegetali coltivate e per il miglioramento della fertilità del terreno).
I prodotti fitosanitari
I prodotti fitosanitari comprendono un'ampia gamma di preparati per la difesa delle piante contro gli attacchi di organismi nocivi, oltre che per il controllo delle erbe infestanti e la regolazione dei processi fisiologici dei vegetali. Dai prodotti fitosanitari sono comunque esclusi i fertilizzanti (utilizzati per la nutrizione delle specie vegetali coltivate e per il miglioramento della fertilità del terreno).
Le principali categorie di prodotti fitosanitari possono essere distinte a seconda del tipo di organismo combattuto o del tipo di funzione svolta in:
- fungicidi (anticrittogamici)
- insetticidi
- acaricidi
- rodenticidi
- slimicidi
- nematocidi
- erbicidi (o diserbanti)
- fitoregolatori, ecc.
Benché l'uso dei prodotti fitosanitari risulti in molti casi indispensabile per proteggere i prodotti vegetali destinati all'alimentazione dell'uomo (e degli animali), le sostanze in essi contenute possono presentare effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana.
Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, ovvero le sostanze che esercitano la loro azione tossica nei confronti delle specie da combattere, possono rivelarsi dannose anche per altri organismi che costituiscono elementi essenziali degli ecosistemi (e per ciò detti organismi "non bersaglio").
Inoltre, la loro dispersione nell'ambiente può comportare fenomeni di accumulo nel biota e nei comparti ambientali (acque superficiali, acque sotterranee, suolo, aria).
La direttiva 91/414/CEE e le successive direttive comunitarie in materia di prodotti fitosanitari hanno definito procedure armonizzate per l'assunzione delle decisioni relative alla commercializzazione e all'impiego dei preparati destinati alla protezione delle piante coltivate, attraverso l'introduzione di criteri comuni di valutazione del rischio.
Questa direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, ha introdotto un doppio sistema di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari basato sulla definizione da parte della Commissione Europea (con il contributo degli Stati membri e dell'EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare) di un "elenco positivo" di sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari (allegato I della direttiva). L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iscritte nell'elenco comunitario è demandata invece alle Autorità nazionali degli Stati membri.
La valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari
Le norme attualmente in vigore prevedono che l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario sia preceduta da una approfondita valutazione del rischio riguardante sia gli aspetti sanitari che gli aspetti ambientali.
Le attività di valutazione del rischio ambientale hanno la finalità di consentire l'identificazione dei pericoli ambientali dei prodotti fitosanitari nonché l'esclusione dal mercato dei prodotti che presentano rischi elevati per l'uomo e per l'ambiente.
La valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari comporta l'esame delle modalità di distribuzione delle sostanze attive e dei loro prodotti di degradazione e/o metaboliti nei diversi comparti ambientali ed una valutazione dei danni che tali preparati possono determinare sulle popolazioni animali e vegetali "non-bersaglio" (pesci, alghe, uccelli, organismi del suolo, insetti utili, ecc.).
La valutazione del rischio ambientale è basata sugli studi che le industrie produttrici sottopongono all'esame delle Autorità nazionali competenti, secondo protocolli e modalità prefissate.
Essa viene effettuata allo scopo di prevedere il "destino" nell'ambiente delle sostanze contenute nei prodotti, fornire una stima delle concentrazioni "prevedibili" nei diversi comparti ambientali ed, infine, valutare l'esposizione di organismi "non-bersaglio" e gli effetti tossici conseguenti.
La valutazione del rischio ambientale tiene conto delle proprietà fisico-chimiche del prodotto, delle sue proprietà ecotossicologiche, delle quantità e modalità di impiego dei prodotti, della persistenza della sostanza attiva nell'ambiente e della relativa capacità di diffusione nei diversi comparti.
Per la determinazione delle prevedibili concentrazioni nelle acque sotterranee e superficiali si ricorre all'uso di modelli di calcolo che permettono di trattare un numero consistente di dati riguardanti le proprietà fisico-chimiche e ambientali della molecola, le quantità e le modalità di impiego del prodotto, le caratteristiche degli scenari ambientali e i fenomeni di deriva.
Il rischio relativo a ciascuna sostanza viene caratterizzato mediante il calcolo del rapporto tra i parametri di tossicità a breve e a lungo termine e i parametri relativi all'esposizione prevista.
I parametri identificati a seguito della valutazione del rischio sono posti a confronto con i valori stabiliti dalla direttiva 97/57/CE che indica i limiti di accettabilità per l'adozione delle decisioni di inclusione delle sostanze attive nell'elenco comunitario (allegato I della direttiva 91/414/CEE).