Autorizzazione a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ su specie esotiche invasive di rilevanza unionale (https://www.mase.gov.it/pagina/autorizzazione-svolgere-attivita-di-ricerca-o-conservazione-ex-situ-su-specie-esotiche)
Per detenere specie esotiche invasive, in deroga ai divieti vigenti, è necessaria un’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente.
Il documento che funge da prova per l'autorizzazione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.030.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2016%3A030%3ATOC) deve accompagnare la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua introduzione, detenzione, trasporto.
Le attività oggetto della richiesta di autorizzazione devono essere svolte in confinamento (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R1143&from=EN), per evitare il propagarsi o il diffondersi degli esemplari di specie invasiva.
La richiesta di autorizzazione va redatta utilizzando il seguente modulo (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/modello_standard_richiesta_autorizzazione_specie_invasive2022.odt) e trasmessa all’indirizzo PNM@pec.mite.gov.it (mailto:PNM@pec.mite.gov.it) .
Nella richiesta di autorizzazione, il richiedente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti minimi prescritti dal Regolamento (UE) 1143/2014.
La richiesta è valutata con l’ausilio dell’ISPRA e può richiedere un’ispezione in loco per verificare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.
L’importo della tariffa da versare ai fini dell’istruttoria di autorizzazione ai sensi del D.M 8 febbraio 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/29/21A02477/sg) sarà determinato successivamente all’esame preliminare della documentazione ricevuta con la richiesta. In base all’articolo 4 dello stesso Decreto l’importo non è dovuto dalle strutture zoologiche già autorizzate ai sensi del decreto sui Giardini zoologici; nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente necessiti di effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, i Giardini zoologici sono tenuti al pagamento della tariffa secondo le modalità che verranno specificate in seguito alla valutazione della documentazione in possesso di questa Amministrazione.